- Decorrenza con carico: la polizza a viaggio decorre dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci, o, in assenza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza.
- Scadenza a destinazione: la copertura cessa quando la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione, o al compimento della scaricazione, non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo.
- Cessazione anticipata per nuovo carico: se entro il ventesimo giorno la nave inizia l'imbarco di merci per un nuovo viaggio già assicurato, la precedente polizza cessa con l'inizio della nuova caricazione.
- Polizza a viaggio iniziato: se la polizza è stipulata dopo l'inizio del viaggio, la copertura decorre dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno di conclusione.
- Continuità operativa: la norma garantisce che la copertura accompagni tutte le fasi operative del viaggio, dall'avvio delle operazioni di carico fino alla definitiva conclusione delle operazioni di scarico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 531 Codice della Navigazione — Durata dell’assicurazione della nave a viaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione. L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Commento
Ratio e struttura della norma
L'art. 531 del Codice della navigazione disciplina la durata dell'assicurazione della nave stipulata a viaggio, cioè per un singolo viaggio determinato, in contrapposizione all'assicurazione a tempo dell'art. 530. La scelta della polizza a viaggio è tipica per navi impiegate saltuariamente, per viaggi eccezionali, o per operatori che preferiscono coprire singoli trasporti anziché periodi continuativi.
La norma risolve tre questioni operative: quando inizia la copertura, quando finisce, e cosa accade quando una nuova polizza si sovrappone alla precedente per effetto dell'inizio di un nuovo carico a destinazione. La costruzione normativa è articolata e attenta alle specifiche fasi operative della navigazione commerciale.
Decorrenza della copertura
L'art. 531 distingue due situazioni per l'inizio della copertura. Se la nave deve caricare merci, la polizza decorre dal momento in cui inizia l'imbarco: la copertura scatta non con il momento della stipula contrattuale, ma con l'avvio concreto delle operazioni di caricazione. Questa scelta è coerente con la funzione della polizza a viaggio: il rischio rilevante inizia quando la nave inizia a operare per il viaggio assicurato, non prima.
Se invece la nave parte senza carico (in zavorra, per recarsi a prendere un carico altrove), la copertura decorre dal momento in cui «muove dal porto di partenza». L'espressione «muove» indica il momento dell'effettivo allontanamento dal porto, non la conclusione delle operazioni preparatorie o il rilascio dell'ormeggio: la nave deve iniziare a navigare verso la destinazione assicurata.
Questa distinzione riflette la realtà operativa: una nave che carica merci inizia il ciclo operativo del viaggio già in porto, dove i rischi non sono trascurabili (incendio durante le operazioni, avaria all'impianto di carico, sinistri durante le manovre). La nave in zavorra, invece, non ha ancora avviato operazioni legate al viaggio assicurato e il rischio inizia con la partenza.
Scadenza della copertura
La polizza a viaggio cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi: quando la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione, oppure, se effettua scaricazione, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo.
Questo meccanismo a tre livelli garantisce che la copertura accompagni le operazioni di scarico, che possono richiedere tempo (specialmente per carichi voluminosi o su navi con operazioni complesse). Tuttavia, il termine del ventesimo giorno funziona come limite assoluto: indipendentemente dal completamento della scaricazione, la polizza cessa comunque allo scadere del ventesimo giorno dall'arrivo. Questo evita che la copertura si prolunghi indefinitamente per cause legate alle operazioni portuali.
Il termine di venti giorni è derogabile per accordo delle parti: le polizze possono prevedere termini diversi in relazione alla natura del carico (carichi speciali, operazioni complesse, porti con scarsa efficienza portuale). In mancanza di pattuizione, il termine legale di venti giorni si applica automaticamente.
Cessazione anticipata per inizio di nuovo viaggio
Una previsione particolarmente interessante è quella del secondo comma dell'art. 531: se, entro il termine del ventesimo giorno, la nave inizia a imbarcare merci per un nuovo viaggio già assicurato, la polizza precedente cessa «col cominciare della nuova caricazione». La logica è chiara: non è possibile che due polizze a viaggio distinte coprano contemporaneamente la stessa nave; la seconda polizza subentra alla prima nel momento in cui inizia operativamente il ciclo del nuovo viaggio.
La condizione è che il nuovo viaggio sia già assicurato: se l'armatore ha stipulato una nuova polizza a viaggio per il viaggio successivo, la copertura precedente decade anticipatamente. Se invece la nave inizia un nuovo imbarco senza che il nuovo viaggio sia assicurato, la prima polizza rimane in vigore fino al termine contrattuale (ventesimo giorno o completamento della scaricazione del carico precedente).
Polizza stipulata a viaggio iniziato
Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui la polizza sia stipulata dopo che il viaggio è già iniziato. In questo caso, la copertura decorre dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio del contratto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione. La norma consente quindi la copertura retroattiva solo se concordata esplicitamente: in assenza di indicazione oraria, la polizza copre dal momento meno favorevole all'assicurato (ore 24 del giorno di stipula), evitando che l'assicuratore sia esposto a sinistri già verificatisi prima della stipula.
La polizza a viaggio iniziato (o «a viaggio cominciato») è particolarmente utile per coprire rischi sorti in corso di viaggio quando la copertura originaria era assente o è venuta meno. Essa richiede una valutazione attenta da parte dell'assicuratore, che deve tenere conto del rischio già parzialmente consumato.
Coordinamento con l'art. 530
Il confronto con l'assicurazione a tempo (art. 530) chiarisce la complementarietà delle due forme: la polizza a tempo garantisce continuità per un periodo definito e include la proroga automatica in caso di viaggio in corso; la polizza a viaggio si adatta al ciclo operativo del singolo trasporto, con inizio e fine ancorati alle operazioni concrete. La norma dell'art. 531 non prevede una proroga automatica analoga a quella dell'art. 530, ma il termine di venti giorni per la scaricazione svolge una funzione simile di tutela per la fase terminale del viaggio.
Casi pratici
Caso 1: Avaria durante le operazioni di carico
La nave di Tizio, assicurata a viaggio, subisce un incendio a bordo mentre sta caricando merci in porto. La polizza è già in vigore, perché la copertura decorre dal momento in cui inizia l'imbarco delle merci: l'assicuratore risponde del sinistro avvenuto durante le operazioni di caricazione, prima della partenza.
Caso 2: Cessazione anticipata per inizio di nuovo carico
La nave di Caio arriva a destinazione il 5 maggio e inizia subito le operazioni di scarico. Il 10 maggio, mentre la scaricazione non è ancora completata, inizia l'imbarco di merci per un nuovo viaggio già coperto da una nuova polizza. La polizza del viaggio precedente cessa il 10 maggio con l'inizio della nuova caricazione, anche se mancano ancora 10 giorni al ventesimo giorno dall'arrivo.
Caso 3: Polizza stipulata a viaggio iniziato
Sempronio, dopo che la sua nave è già partita senza copertura assicurativa, stipula d'urgenza una polizza a viaggio il 15 maggio. Il contratto non indica un'ora specifica di decorrenza: la polizza copre dalle ore 24 del 15 maggio. Un sinistro verificatosi il 14 maggio non è coperto, in quanto precedente la decorrenza della polizza.
Domande frequenti
Quando inizia la copertura nella polizza nave a viaggio?
Se la nave carica merci, la copertura inizia con il momento in cui inizia l'imbarco. Se la nave parte in zavorra (senza carico), la copertura decorre dal momento in cui muove dal porto di partenza.
Quando scade la polizza a viaggio?
La copertura cessa quando la nave è ancorata o ormeggiata a destinazione, o al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo. Il ventesimo giorno funziona come termine assoluto di scadenza.
Cosa succede se la polizza è ancora in vigore e la nave inizia un nuovo carico?
Se entro il termine la nave inizia l'imbarco di merci per un nuovo viaggio già assicurato, la polizza precedente cessa automaticamente con l'inizio della nuova caricazione, senza attendere il ventesimo giorno.
È possibile stipulare una polizza a viaggio dopo che il viaggio è già iniziato?
Sì, la polizza a viaggio iniziato è ammessa. La copertura decorre dall'ora indicata nel contratto, oppure, in mancanza di indicazione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto assicurativo.
Qual è il termine massimo di durata della copertura a destinazione?
La polizza cessa entro il ventesimo giorno dall'arrivo nel luogo di destinazione, anche se le operazioni di scaricazione non sono ancora completate. Tale termine può essere modificato per accordo delle parti in sede di polizza.
Vedi anche