Comma 164 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.
Testo coordinato
. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del , convertito, con modificazioni, dalla , sidecretolegge 29 novembre 2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2 provvede, nella misura di 30 milioni di euro, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla , in caso dilegge 13 marzo 1958, n. 250 sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità di cui al primo periodo sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito
Norme modificate da questi commi
- Art. 50 TUIR (comma 164): Inquadramento dell’indennità come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
In sintesi
Quadro complessivo
Il comma 164 della legge di bilancio 2026 rifinanzia uno degli strumenti più tradizionali del sostegno al reddito del settore ittico: l'indennità giornaliera per i lavoratori della pesca marittima durante i periodi di fermo, sia obbligatorio sia volontario. Si tratta di una misura di natura assistenziale collegata alla stagionalità e alle esigenze di tutela degli stock ittici, che da anni accompagna i fermi pesca disposti dalle autorità nazionali ed europee in attuazione della politica comune della pesca (PCP).
La norma del 2026 conferma l'impianto: lo stanziamento è di 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'importo unitario giornaliero è fissato in massimo 30 euro per ciascun lavoratore, e la platea include tanto i lavoratori dipendenti delle imprese di pesca marittima quanto i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250.
L'arresto temporaneo: obbligatorio e non obbligatorio
Il punto centrale del comma 164 è il fatto generatore del diritto: la sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo della pesca. Il legislatore include espressamente sia l'arresto obbligatorio sia quello non obbligatorio. La distinzione è importante. L'arresto obbligatorio è quello disposto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) in attuazione dei regolamenti UE sulla gestione delle risorse alieutiche: dura un certo numero di giorni l'anno, varia per zona geografica ed è vincolante per gli operatori. L'arresto non obbligatorio è il fermo volontario aggiuntivo che i pescatori possono decidere collettivamente in determinate finestre temporali, spesso incentivato da contributi pubblici nazionali ed europei.
L'inclusione di entrambe le tipologie nell'ambito del beneficio è coerente con la finalità previdenziale-assistenziale della norma: il lavoratore che non lavora per fermo, qualunque sia la natura del fermo, ha diritto a un sostegno al reddito durante il periodo di inattività forzata.
Importo e platea
L'indennità è definita “onnicomprensiva” e di importo non superiore a 30 euro giornalieri. Per ciascun lavoratore dipendente di impresa di pesca marittima o socio lavoratore di cooperativa della piccola pesca. La copertura finanziaria di 30 milioni, divisa per il massimale di 30 euro giornalieri, indica che lo stanziamento è tarato per coprire in media circa 1 milione di giornate-uomo di indennità, valore coerente con la platea storica dei beneficiari della misura.
Il termine “onnicomprensivo” significa che i 30 euro giornalieri assorbono ogni componente del trattamento: non si aggiungono ulteriori importi a titolo di tredicesima, ferie maturate o altri istituti contrattuali. È un'indennità piatta, di carattere sostitutivo del reddito da lavoro non percepito.
Sotto il profilo fiscale, l'indennità si qualifica come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR. È quindi imponibile IRPEF nell'anno in cui è percepita e l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, opera la ritenuta d'acconto e rilascia la Certificazione Unica. Per il commercialista, l'importo va incluso nel quadro RC del modello 730 o REDDITI PF tra i redditi di lavoro dipendente assimilati.
Incompatibilità con altri sostegni al reddito
Il comma 164 chiude con una clausola di incompatibilità rilevante: il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. La regola serve a evitare cumuli con misure analoghe (NASpI, CIG, indennità di disoccupazione agricola se applicabile, contributi UE per fermo pesca FEAMPA). Il lavoratore che riceve l'indennità del comma 164 non può quindi cumulare nello stesso periodo altre prestazioni con la medesima finalità sostitutiva del reddito da lavoro. La verifica spetta all'INPS in sede di erogazione e all'autorità competente per le misure UE-FEAMPA.
Su chi impatta
L'impatto della misura riguarda un settore di nicchia ma strategico per le marinerie italiane. La pesca marittima impiega in Italia diverse migliaia di lavoratori, tra dipendenti diretti delle imprese armatoriali e soci di cooperative di piccola pesca (gozzi, lampare, sciabiche da costa). Il fermo pesca obbligatorio, tipicamente concentrato nei mesi estivi per molte zone (Tirreno e Adriatico), comporta una sospensione dell'attività che può durare 30-45 giorni a seconda della normativa di zona; in quel periodo, l'indennità rappresenta una quota significativa del reddito annuo del lavoratore.
Per il consulente del lavoro o il commercialista che assiste imprese ittiche o cooperative della piccola pesca, le indicazioni operative sono: monitorare i provvedimenti del MASAF che annualmente disciplinano i fermi pesca per zona; trasmettere all'INPS le comunicazioni di sospensione e le richieste di indennità per i lavoratori; verificare l'incompatibilità con altre prestazioni già erogate; assicurarsi della corretta certificazione fiscale dell'indennità nella CU annuale.
Considerazioni operative
La norma non rinvia a un decreto attuativo specifico, ma le modalità operative di gestione delle domande e di erogazione tipicamente sono disciplinate da circolari INPS e da provvedimenti del MASAF che individuano i giorni di fermo pesca per zona. È pertanto importante seguire la prassi annuale: l'INPS, in attuazione degli stanziamenti, di norma pubblica una circolare con le istruzioni operative su requisiti, modalità di domanda, importi giornalieri effettivi e periodi coperti. Per il 2026 si attendono i consueti provvedimenti, entro la finestra del fermo estivo.
Sul piano della finanza pubblica, lo stanziamento di 30 milioni per il 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione è un importo coerente con l'andamento storico degli stanziamenti per le indennità di fermo pesca. La misura non è strutturale (a regime), ma annuale: dovrà essere rifinanziata dalle leggi di bilancio successive per garantire la continuità del sostegno. Il comma 164 garantisce esplicitamente solo la copertura per il 2026.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio, marinaio dipendente, fermo obbligatorio Adriatico 2026
Tizio è marinaio imbarcato come lavoratore dipendente su un peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Ancona. Nel 2026 il MASAF dispone, in attuazione del regolamento UE, un periodo di fermo pesca obbligatorio di 40 giorni tra agosto e settembre per la zona Adriatica centrale. Durante quei 40 giorni Tizio è sospeso dal lavoro: non percepisce retribuzione dall'armatore. In applicazione del comma 164 della legge di bilancio 2026, Tizio ha diritto all'indennità onnicomprensiva di importo non superiore a 30 euro giornalieri. Ipotizzando l'erogazione al massimale di 30 euro/die, Tizio percepisce 1.200 euro lordi (40 giorni x 30 euro). L'INPS opera la ritenuta IRPEF a titolo di acconto e rilascia a fine anno la CU. Il commercialista di Tizio include l'importo nei redditi assimilati a lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR nel modello 730 del 2027. Tizio non può cumulare l'indennità con NASpI per lo stesso periodo (clausola di incompatibilità).
Caso pratico 2 - Caio, socio lavoratore di cooperativa della piccola pesca, fermo non obbligatorio 2026
Caio è socio lavoratore di una cooperativa della piccola pesca disciplinata dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, che opera nel Tirreno meridionale. Nel 2026 la cooperativa, oltre al fermo obbligatorio di 35 giorni disposto dal MASAF, decide di osservare 10 giorni di fermo volontario aggiuntivo per favorire il ripopolamento di una specie target. Caio è quindi sospeso dal lavoro per 45 giorni complessivi. In applicazione del comma 164, ha diritto all'indennità per entrambi i tipi di fermo (obbligatorio e non obbligatorio sono espressamente compresi). Ipotizzando l'erogazione al massimale di 30 euro/die, Caio percepisce 1.350 euro lordi (45 giorni x 30 euro). Anche per Caio l'importo è assimilato a reddito di lavoro dipendente (articolo 50 TUIR) e va dichiarato nei redditi del 2026. Caio non può aver fruito, per lo stesso periodo, di altre indennità sostitutive del reddito (NASpI, indennità FEAMPA, altre).
Domande frequenti
Chi ha diritto all'indennità per il fermo pesca prevista dal comma 164?
La norma individua due categorie di beneficiari. La prima è quella dei lavoratori dipendenti di imprese di pesca marittima, ovvero i marinai e gli equipaggi imbarcati su pescherecci di proprietà di società armatoriali. La seconda è quella dei soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, tipicamente piccoli pescatori organizzati in cooperativa che esercitano l'attività con barche di piccola dimensione e impatto ridotto sull'ecosistema. Il diritto si attiva quando questi soggetti sono sospesi dal lavoro per arresto temporaneo della pesca, sia obbligatorio sia non obbligatorio. Restano fuori i lavoratori autonomi armatori-imbarcati che non si configurano come dipendenti o soci di cooperativa, e i lavoratori della filiera della pesca a terra (trasformazione, commercializzazione).
L'indennità di 30 euro giornalieri è tassata IRPEF?
Sì. L'indennità di cui al comma 164 ha natura sostitutiva del reddito da lavoro dipendente non percepito durante il fermo pesca e, in coerenza con le tradizionali indennità INPS analoghe (NASpI, CIG), si qualifica come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR. È pertanto imponibile IRPEF nell'anno di percezione. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, opera la ritenuta a titolo di acconto e rilascia la Certificazione Unica annuale. Il commercialista, in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore beneficiario, include l'importo nel quadro RC del modello 730 o nel quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente del modello REDDITI PF, applicando le detrazioni per redditi di lavoro dipendente previste dall'articolo 13 del TUIR.
Posso cumulare l'indennità di fermo pesca con NASpI o altre indennità?
No. Il comma 164 contiene una clausola di incompatibilità esplicita: il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. La regola riguarda misure aventi la stessa finalità sostitutiva del reddito da lavoro, come la NASpI, la CIG, l'indennità di disoccupazione agricola se applicabile, le indennità del FEAMPA per fermo pesca. Il lavoratore non può quindi percepire contemporaneamente, per lo stesso periodo di fermo, sia l'indennità del comma 164 sia un'altra prestazione similare. La verifica è di competenza dell'INPS in sede istruttoria, che incrocia i dati delle prestazioni già erogate prima di accogliere la domanda. In caso di cumulo riscontrato successivamente, l'INPS recupera l'importo indebitamente percepito.
L'indennità copre anche il fermo volontario aggiuntivo deciso dai pescatori?
Sì. Il comma 164 include espressamente nell'ambito del beneficio sia l'arresto temporaneo obbligatorio sia quello non obbligatorio. L'arresto obbligatorio è quello disposto dal MASAF in attuazione della normativa UE sulla pesca, vincolante per gli operatori. L'arresto non obbligatorio è il fermo volontario che le marinerie e i pescatori possono decidere di osservare nelle finestre disponibili, talvolta incentivati anche da contributi nazionali o europei. Per entrambi i tipi di fermo, il lavoratore ha diritto all'indennità, sempre nel rispetto della copertura finanziaria (30 milioni per il 2026) e della clausola di incompatibilità con altre forme di sostegno al reddito. Il fermo non obbligatorio, per essere ammesso al beneficio, deve essere formalmente deciso e documentato dalla cooperativa o dall'impresa.
Quanti giorni di indennità spettano in concreto al lavoratore?
Il comma 164 fissa il massimale giornaliero (non superiore a 30 euro) e lo stanziamento complessivo (30 milioni per il 2026), ma il numero di giornate effettivamente indennizzabili per ciascun lavoratore dipende dalla durata del fermo pesca disposto per la zona di esercizio dell'attività e dalle disposizioni operative dell'INPS. Storicamente, per il fermo obbligatorio le giornate indennizzabili variano da 30 a 45 al massimo, in linea con la durata del fermo nelle diverse zone (Adriatico, Tirreno, Sicilia). Per il fermo non obbligatorio, le giornate sono generalmente meno numerose. Il commercialista del lavoratore o dell'impresa dovrà verificare nel provvedimento MASAF annuale la durata del fermo per la zona di interesse e nella circolare INPS dedicata le modalità di calcolo dell'indennità.