Comma 625 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre , convertito, con modificazioni, dalla , nonché gli Enti parco nazionali2016, n. 189 legge 15 dicembre 2016, n. 229 autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo , in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’decreto-legge n. 189 del 2016 articolo 6 del , possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626,decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 625): Concorso pubblico come regola di accesso e limiti alle stabilizzazioni
- Art. 5 Costituzione (comma 625): Riconoscimento e promozione delle autonomie locali del cratere
- Art. 114 Costituzione (comma 625): Repubblica costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
- Art. 49 TUIR (comma 625): Regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente per il personale stabilizzato
- Art. 10 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 625): Base imponibile IRAP enti pubblici determinata sulle retribuzioni
In sintesi
Inquadramento generale
Il comma 625 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR) e presso gli enti del cratere del Centro Italia. Si tratta di una misura di valorizzazione delle professionalità acquisite nel corso degli anni di gestione straordinaria della ricostruzione post-sismi 2016-2017, finalizzata a non disperdere il know-how tecnico-amministrativo accumulato.
Soggetti abilitati alle assunzioni
Sono abilitati ad assumere a tempo indeterminato: le regioni interessate; gli enti locali ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; le unioni dei comuni del cratere; e gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo D.L. 189/2016. Si tratta dunque di un'ampia gamma di amministrazioni territoriali del cratere Centro Italia, in coerenza con la frammentazione amministrativa dell'area appenninica colpita dai sismi del 24 agosto 2016 (Amatrice, Accumoli), del 26 ottobre (Visso, Ussita) e del 30 ottobre 2016 (Norcia).
Requisiti soggettivi del personale stabilizzabile
Il personale stabilizzabile deve essere: non dirigenziale; non di ruolo; reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive; in servizio presso gli USR o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026); aver maturato almeno tre anni di servizio, anche in posizioni contrattuali diverse. La maturazione del triennio anche in posizioni diverse riconosce la mobilità orizzontale del personale del cratere, spesso trasferito fra USR e amministrazioni locali per esigenze operative.
Profili di costituzionalità
L'articolo 97, comma quarto, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha ribadito che le procedure di stabilizzazione sono ammissibili a condizione che: (a) siano riservate a personale già selezionato con procedure concorsuali pubbliche; (b) rispondano a esigenze peculiari (continuità di servizio, valorizzazione di professionalità specifiche); (c) siano contenute in limiti finanziari rigorosi. Il comma 625 rispetta tali requisiti: la procedura selettiva originaria è condizione di accesso, la finalità è assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i limiti finanziari sono rinviati al comma 626 (turn over fra risparmi e nuove assunzioni).
Coordinamento con il D.Lgs. 165/2001
Le assunzioni devono avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego). Il piano triennale è lo strumento programmatorio che ogni amministrazione adotta per definire i propri fabbisogni di personale, in coerenza con gli equilibri di bilancio e gli obiettivi gestionali. La coerenza richiede una espressa motivazione della scelta di stabilizzare, riferita alle competenze necessarie alla ricostruzione e alla mancanza di analoghe professionalità nell'organico stabile.
Profili fiscali e contributivi
La trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato non comporta modifiche di regime fiscale per il lavoratore: il reddito da lavoro dipendente segue il regime ordinario degli articoli 49 e seguenti del TUIR. Per l'ente datore di lavoro, il costo del personale stabilizzato concorre alla determinazione del limite di spesa per il personale ex articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, salvo le deroghe specifiche eventualmente disposte dal comma 626 della stessa LB 2026. Ai fini IRAP (D.Lgs. 446/1997), il personale degli enti pubblici determina la base imponibile secondo il regime delle retribuzioni erogate al personale dipendente.
Profili di bilancio per gli enti locali
L'assunzione a tempo indeterminato comporta un impegno di spesa pluriennale, da iscrivere nei bilanci di previsione triennali ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del TUEL (D.Lgs. 267/2000). La sostenibilità finanziaria deve essere asseverata dall'organo di revisione (articolo 239 TUEL). La copertura, secondo il comma 626 (qui solo richiamato), è assicurata dai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 conv. in L. 126/2020. Si tratta dunque di una stabilizzazione a saldo zero, che non aumenta la dotazione organica complessiva.
Conclusioni operative
Il comma 625, pur tecnico, ha rilevanza significativa per il funzionamento amministrativo del cratere Centro Italia, dove gli USR e gli enti locali dipendono da anni dal personale a tempo determinato. La stabilizzazione assicura continuità di servizio e valorizzazione delle competenze, nel rispetto dei vincoli costituzionali e finanziari. Il professionista che assiste gli enti del cratere deve supportare la redazione del piano triennale dei fabbisogni e la corretta iscrizione nei bilanci pluriennali.
Domande frequenti
Quali enti possono procedere alle assunzioni?
Possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato: le regioni interessate dal cratere Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo); gli enti locali ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 conv. in L. 229/2016, ovvero numerosi comuni delle quattro regioni colpite dai sismi 2016-2017; le unioni dei comuni del cratere; gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni a tempo determinato ex articolo 3, comma 1, del medesimo D.L. 189/2016. Si tratta di un perimetro ampio, coerente con la frammentazione amministrativa dell'area appenninica. La norma riconosce la specificità delle istituzioni territoriali del cratere e ne valorizza l'autonomia organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 114 della Costituzione.
Chi può essere stabilizzato?
Il personale stabilizzabile deve possedere quattro requisiti: essere non dirigenziale; non di ruolo; reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive (e non, ad esempio, con incarichi diretti); essere in servizio presso un USR o un ente del cratere alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2026); avere maturato almeno tre anni di servizio, anche in posizioni contrattuali diverse. La maturazione del triennio anche in posizioni diverse riconosce la mobilità orizzontale del personale del cratere. Sono esclusi i dirigenti, per i quali si applicano regole speciali, e il personale a contratto diretto senza procedura selettiva originaria, in coerenza con l'articolo 97, comma quarto, della Costituzione.
L'assunzione è obbligatoria o facoltativa?
L'assunzione è facoltativa: il comma 625 stabilisce che gli enti del cratere 'possono' assumere a tempo indeterminato. La decisione spetta a ciascun ente sulla base del proprio piano triennale dei fabbisogni ex articolo 6 D.Lgs. 165/2001, della disponibilità di risorse finanziarie nei limiti del comma 626, e della valutazione discrezionale dell'opportunità di consolidare in pianta organica le posizioni temporanee. La motivazione della scelta deve essere espressa nel piano triennale e nella delibera di assunzione, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione. L'eventuale dipendente non stabilizzato non vanta diritto soggettivo perfetto alla stabilizzazione.
Quali sono i limiti finanziari?
I limiti finanziari sono individuati dal successivo comma 626, che subordina le assunzioni di cui al comma 625 ai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conv. in L. 126/2020. Si tratta dunque di una stabilizzazione a saldo zero: ogni nuova assunzione presuppone una pari riduzione del costo del personale già in servizio, garantendo il rispetto del limite di spesa ex articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006. La sostenibilità pluriennale deve essere asseverata dall'organo di revisione del singolo ente.
Quali sono le ricadute fiscali per l'ente?
Per l'ente datore di lavoro, il costo del personale stabilizzato concorre alla determinazione del limite di spesa per il personale ex articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, salvo deroghe esplicite. Ai fini IRAP, il personale degli enti pubblici determina la base imponibile secondo il regime delle retribuzioni erogate, ai sensi del D.Lgs. 446/1997. Per i lavoratori stabilizzati, il reddito da lavoro dipendente segue il regime ordinario degli articoli 49 e seguenti del TUIR, senza modifiche rispetto al rapporto a tempo determinato. Le contribuzioni previdenziali confluiscono nella gestione INPS dipendenti pubblici. Il commercialista dell'ente deve aggiornare le proiezioni triennali di spesa per il personale e gli equilibri di bilancio.