Art. 97 DPR 495/1992 – Segnale di sbocco su molo o su argine
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.
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In sintesi
Il segnale «Sbocco su molo o su argine» (fig. II.28) è un segnale di pericolo che avverte il conducente della presenza imminente di uno sbocco su un molo portuale o sull'argine di un fiume o canale.
Il rischio specifico segnalato è la caduta in acqua, che può verificarsi se il conducente non riduce la velocità o non mantiene la traiettoria corretta.
La funzione è di presegnalazione: il segnale viene posto in anticipo rispetto al punto critico, per consentire al conducente di adeguare la velocità e la condotta di guida.
Il segnale rientra nella categoria dei segnali di pericolo disciplinati dagli artt. 75 e seguenti del regolamento, contraddistinti dalla forma triangolare con bordo rosso e simbolo su fondo giallo.
Indice dei contenuti
Funzione e collocazione del segnale nel sistema della segnaletica di pericolo
L'art. 97 del DPR 495/1992 disciplina uno dei segnali di pericolo più specifici e legati alla conformazione fisica del territorio: il segnale «Sbocco su molo o su argine», identificato nella tavola delle figure del regolamento come figura II.28. Si tratta di un segnale verticale di pericolo, appartenente alla famiglia dei triangoli con bordo rosso e simbolo nero su fondo giallo-ambra, che il Codice della Strada riserva alle situazioni in cui la presenza di un pericolo non immediatamente percepibile deve essere anticipata al conducente.
La norma è scarna nella sua formulazione - un solo comma - ma il suo contenuto operativo è di grande rilevanza pratica nelle aree portuali, lagunari, lacustri e lungo i corsi d'acqua arginati. La straordinaria varietà della morfologia italiana - porti commerciali e turistici, lagune come quella veneziana, fiumi arginati come il Po e i suoi affluenti, canali di bonifica nella pianura padana e veneta - rende questo segnale più diffuso di quanto si possa immaginare.
Quando si usa: i contesti applicativi
Il segnale si applica ogni volta che una strada pubblica sbocca su una struttura portuale (molo, banchina, pontile) o sull'argine di un fiume, di un canale o di un lago, con pericolo concreto di caduta in acqua. I contesti tipici sono:
Porti commerciali e pescherecchi: le banchine portuali sono spesso accessibili da strade ordinarie senza barriere di protezione adeguate, e un conducente non avvertito potrebbe percorrerle a velocità non idonea.
Porti turistici e approdi lacustri: i moli dei marina e gli attracchi ricreativi si trovano spesso in punti dove la strada finisce bruscamente sull'acqua.
Argini di fiumi e canali navigabili: la rete di strade arginali è estesa in molte aree del Nord Italia; lo sbocco sull'argine può non essere percepibile finché non si è già in prossimità del bordo.
Canali di bonifica: nelle aree di bonifica il rischio è amplificato dall'assenza di parapetti e dalla quota dell'acqua spesso ravvicinata al piano stradale.
La funzione presegnaletica implica che il segnale deve essere posizionato con sufficiente anticipo rispetto al punto di pericolo, in modo che il conducente abbia il tempo e lo spazio per ridurre la velocità. Le distanze di presegnalazione dipendono dalla velocità massima consentita sulla strada e sono determinate dall'ente proprietario in sede di piano della segnaletica.
Caratteristiche tecniche del segnale e riferimenti figurativi
Il segnale fig. II.28 ha la forma triangolare standard dei segnali di pericolo: vertice in alto, bordo rosso retrorreflettente, campo interno giallo con simbolo nero che rappresenta graficamente uno sbocco sull'acqua (un veicolo che si avvicina al bordo di un molo o argine con l'acqua sottostante). Le dimensioni variano in funzione del tipo di strada, secondo le tabelle dimensionali del regolamento applicabili alla categoria stradale.
Come tutti i segnali di pericolo, deve essere installato su palo o su sostegno idoneo, in posizione visibile e non ostruita da vegetazione o altre strutture, e deve essere mantenuto in stato di efficienza dall'ente proprietario della strada. La retrorreflettenza è obbligatoria per garantire la visibilità notturna.
Responsabilità degli enti proprietari e conseguenze dell'omissione
L'obbligo di installare il segnale grava sull'ente proprietario della strada che gestisce il tratto con sbocco su molo o argine. L'omissione della segnaletica in un punto effettivamente pericoloso può essere rilevante ai fini della responsabilità civile dell'ente in caso di incidente: la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che la mancata apposizione di segnaletica di pericolo in presenza di una situazione oggettivamente rischiosa costituisce elemento valutabile nella ricostruzione delle responsabilità. Il conducente che transita su una strada non segnalata non è automaticamente esonerato da responsabilità - la prudenza è sempre dovuta - ma l'ente che gestisce la strada ha un obbligo di custodia e manutenzione della segnaletica.
Comportamento del conducente alla presenza del segnale
Dal punto di vista del conducente, il segnale «Sbocco su molo o su argine» impone un adeguamento immediato della velocità e un aumento dell'attenzione. Non si tratta di un segnale che vieta una manovra, ma di un avvertimento che richiede una risposta comportamentale adeguata. Il conducente deve ridurre la velocità, aumentare la distanza dalla sponda e verificare la traiettoria. In condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia, notte) la cautela deve essere massima. L'inosservanza delle norme di comportamento che portasse alla caduta in acqua potrebbe integrare responsabilità penali oltre che civili.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa significa esattamente il segnale triangolare con il simbolo del molo?
Il segnale 'Sbocco su molo o su argine' (fig. II.28 del DPR 495/1992) è un segnale di pericolo che avverte il conducente che la strada sbocca su un molo portuale o sull'argine di un fiume o canale, con rischio di caduta in acqua. Impone di ridurre la velocità e di procedere con la massima attenzione.
Chi è obbligato a installare questo segnale?
L'obbligo di installazione e manutenzione della segnaletica di pericolo grava sull'ente proprietario della strada: Comune, Provincia o ANAS a seconda della classificazione del tratto. L'omissione può avere rilevanza ai fini della responsabilità civile dell'ente in caso di incidente.
A quale distanza dal pericolo deve essere posizionato il segnale?
La distanza di presegnalazione dipende dalla velocità massima consentita sulla strada e viene determinata dall'ente proprietario nel piano della segnaletica, seguendo i criteri generali del regolamento. Su strade urbane è tipicamente di alcune decine di metri; su strade extraurbane può essere di 150-200 metri o più.
Il segnale impone un limite di velocità specifico?
No, il segnale 'Sbocco su molo o su argine' è un segnale di pericolo, non un segnale di prescrizione. Non fissa un limite numerico, ma impone al conducente di adeguare la velocità alla situazione di pericolo segnalata, che in concreto richiede una riduzione significativa.
Cosa rischio se non rispetto il segnale e cado in acqua?
La caduta in acqua a seguito di guida imprudente può comportare responsabilità civile per i danni causati a terzi e, nei casi più gravi, responsabilità penale. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei segnali di pericolo sono disciplinate dal Codice della Strada (art. 146), che sanziona la violazione delle prescrizioni dei segnali.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Funzione e collocazione del segnale nel sistema della segnaletica di pericolo
L'art. 97 del DPR 495/1992 disciplina uno dei segnali di pericolo più specifici e legati alla conformazione fisica del territorio: il segnale «Sbocco su molo o su argine», identificato nella tavola delle figure del regolamento come figura II.28. Si tratta di un segnale verticale di pericolo, appartenente alla famiglia dei triangoli con bordo rosso e simbolo nero su fondo giallo-ambra, che il Codice della Strada riserva alle situazioni in cui la presenza di un pericolo non immediatamente percepibile deve essere anticipata al conducente.
La norma è scarna nella sua formulazione - un solo comma - ma il suo contenuto operativo è di grande rilevanza pratica nelle aree portuali, lagunari, lacustri e lungo i corsi d'acqua arginati. La straordinaria varietà della morfologia italiana - porti commerciali e turistici, lagune come quella veneziana, fiumi arginati come il Po e i suoi affluenti, canali di bonifica nella pianura padana e veneta - rende questo segnale più diffuso di quanto si possa immaginare.
Quando si usa: i contesti applicativi
Il segnale si applica ogni volta che una strada pubblica sbocca su una struttura portuale (molo, banchina, pontile) o sull'argine di un fiume, di un canale o di un lago, con pericolo concreto di caduta in acqua. I contesti tipici sono:
La funzione presegnaletica implica che il segnale deve essere posizionato con sufficiente anticipo rispetto al punto di pericolo, in modo che il conducente abbia il tempo e lo spazio per ridurre la velocità. Le distanze di presegnalazione dipendono dalla velocità massima consentita sulla strada e sono determinate dall'ente proprietario in sede di piano della segnaletica.
Caratteristiche tecniche del segnale e riferimenti figurativi
Il segnale fig. II.28 ha la forma triangolare standard dei segnali di pericolo: vertice in alto, bordo rosso retrorreflettente, campo interno giallo con simbolo nero che rappresenta graficamente uno sbocco sull'acqua (un veicolo che si avvicina al bordo di un molo o argine con l'acqua sottostante). Le dimensioni variano in funzione del tipo di strada, secondo le tabelle dimensionali del regolamento applicabili alla categoria stradale.
Come tutti i segnali di pericolo, deve essere installato su palo o su sostegno idoneo, in posizione visibile e non ostruita da vegetazione o altre strutture, e deve essere mantenuto in stato di efficienza dall'ente proprietario della strada. La retrorreflettenza è obbligatoria per garantire la visibilità notturna.
Responsabilità degli enti proprietari e conseguenze dell'omissione
L'obbligo di installare il segnale grava sull'ente proprietario della strada che gestisce il tratto con sbocco su molo o argine. L'omissione della segnaletica in un punto effettivamente pericoloso può essere rilevante ai fini della responsabilità civile dell'ente in caso di incidente: la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto che la mancata apposizione di segnaletica di pericolo in presenza di una situazione oggettivamente rischiosa costituisce elemento valutabile nella ricostruzione delle responsabilità. Il conducente che transita su una strada non segnalata non è automaticamente esonerato da responsabilità - la prudenza è sempre dovuta - ma l'ente che gestisce la strada ha un obbligo di custodia e manutenzione della segnaletica.
Comportamento del conducente alla presenza del segnale
Dal punto di vista del conducente, il segnale «Sbocco su molo o su argine» impone un adeguamento immediato della velocità e un aumento dell'attenzione. Non si tratta di un segnale che vieta una manovra, ma di un avvertimento che richiede una risposta comportamentale adeguata. Il conducente deve ridurre la velocità, aumentare la distanza dalla sponda e verificare la traiettoria. In condizioni di scarsa visibilità (nebbia, pioggia, notte) la cautela deve essere massima. L'inosservanza delle norme di comportamento che portasse alla caduta in acqua potrebbe integrare responsabilità penali oltre che civili.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa significa esattamente il segnale triangolare con il simbolo del molo?
Il segnale 'Sbocco su molo o su argine' (fig. II.28 del DPR 495/1992) è un segnale di pericolo che avverte il conducente che la strada sbocca su un molo portuale o sull'argine di un fiume o canale, con rischio di caduta in acqua. Impone di ridurre la velocità e di procedere con la massima attenzione.
Chi è obbligato a installare questo segnale?
L'obbligo di installazione e manutenzione della segnaletica di pericolo grava sull'ente proprietario della strada: Comune, Provincia o ANAS a seconda della classificazione del tratto. L'omissione può avere rilevanza ai fini della responsabilità civile dell'ente in caso di incidente.
A quale distanza dal pericolo deve essere posizionato il segnale?
La distanza di presegnalazione dipende dalla velocità massima consentita sulla strada e viene determinata dall'ente proprietario nel piano della segnaletica, seguendo i criteri generali del regolamento. Su strade urbane è tipicamente di alcune decine di metri; su strade extraurbane può essere di 150-200 metri o più.
Il segnale impone un limite di velocità specifico?
No, il segnale 'Sbocco su molo o su argine' è un segnale di pericolo, non un segnale di prescrizione. Non fissa un limite numerico, ma impone al conducente di adeguare la velocità alla situazione di pericolo segnalata, che in concreto richiede una riduzione significativa.
Cosa rischio se non rispetto il segnale e cado in acqua?
La caduta in acqua a seguito di guida imprudente può comportare responsabilità civile per i danni causati a terzi e, nei casi più gravi, responsabilità penale. Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto dei segnali di pericolo sono disciplinate dal Codice della Strada (art. 146), che sanziona la violazione delle prescrizioni dei segnali.