← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il ricorso amministrativo deve contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del difensore e delle parti resistenti o controinteressate.
  • Sono obbligatorie l'indicazione dell'oggetto della domanda e dell'atto o provvedimento impugnato, con la data di notificazione o conoscenza.
  • Il ricorso deve esporre sommariamente i fatti e indicare i motivi specifici su cui si fonda: i motivi generici o non specificamente indicati sono inammissibili.
  • Occorre indicare i mezzi di prova e i provvedimenti chiesti al giudice (petitum): l'annullamento, il risarcimento, la condanna a provvedere, ecc.
  • Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione della procura speciale, oppure dal ricorrente personalmente nei casi in cui la legge lo consente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 Codice del Processo Amministrativo — Contenuto del ricorso

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l’indicazione dei mezzi di prova; f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 40 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) disciplina il contenuto del ricorso, elencando gli elementi che l'atto introduttivo del giudizio deve obbligatoriamente contenere. La norma apre la Sezione I del Capo I del Titolo I del Libro II, dedicata al ricorso e alla costituzione delle parti nel processo di primo grado, e rappresenta una delle disposizioni più importanti del codice sul piano operativo. L'art. 40 riflette una precisa scelta di politica processuale: il ricorso amministrativo deve essere uno strumento tecnico e specifico, non un atto generico di protesta verso l'operato dell'amministrazione. La specificità dei motivi è la condizione perché il giudice possa effettuare un controllo di legalità circoscritto e non sostitutivo, coerente con le attribuzioni della giurisdizione amministrativa ai sensi degli artt. 103 e 113 Cost. Il principio di sinteticità degli atti processuali, più volte ribadito dalla normativa secondaria sui limiti dimensionali degli atti nel processo amministrativo telematico, trova la sua radice sostanziale già nell'impostazione dell'art. 40, che richiede una esposizione «sommaria» dei fatti (non un'esposizione minuziosa e prolissa) e motivi «specifici» (non generici o omnibus).

Gli elementi identificativi delle parti

La lettera a) impone l'indicazione degli elementi identificativi del ricorrente (nome, cognome, codice fiscale o partita IVA per le persone giuridiche, sede o residenza), del difensore (con indicazione del numero di iscrizione all'albo e dell'indirizzo PEC ai fini del PAT) e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto. La corretta identificazione delle parti è presupposto del contraddittorio garantito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 27 c.p.a. (che disciplina l'integrazione del contraddittorio). L'omissione o l'errore nell'identificazione delle parti può determinare l'inammissibilità del ricorso o l'ordine di integrazione del contraddittorio. In particolare, l'individuazione dei controinteressati — soggetti che dal provvedimento impugnato ricevono un vantaggio diretto — è uno dei profili più delicati nella pratica del processo amministrativo: il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, pena l'inammissibilità. L'art. 41 c.p.a. disciplina il profilo soggettivo della notificazione del ricorso, integrando la previsione dell'art. 40 sul piano delle forme.

L'oggetto della domanda e il provvedimento impugnato

La lettera b) richiede l'indicazione dell'oggetto della domanda, comprensivo dell'atto o provvedimento eventualmente impugnato e della data di notificazione, comunicazione o comunque conoscenza. Questa disposizione ha una funzione essenziale nella delimitazione dell'oggetto del giudizio (il cosiddetto «thema decidendum»): il giudice non può pronunciarsi su atti diversi da quelli indicati nel ricorso, né su vizi che non siano stati dedotti come motivi. L'indicazione della data di conoscenza è funzionale al calcolo del termine di decadenza per la proposizione del ricorso: l'art. 29 c.p.a. fissa in sessanta giorni il termine generale per l'impugnazione dei provvedimenti, decorrenti dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto. La corretta indicazione di questa data ha quindi effetti determinanti sull'ammissibilità del ricorso. Nelle controversie in materia di atti generali (regolamenti, piani urbanistici) l'indicazione dell'oggetto presenta peculiarità legate alla natura normativa dell'atto impugnato e alla necessità di individuare l'atto applicativo che ha concretamente leso l'interesse del ricorrente.

I motivi specifici e la sanzione di inammissibilità

La lettera d) prevede l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso, e il comma 2 sancisce l'inammissibilità dei motivi proposti in violazione di questa prescrizione. Si tratta di una delle più importanti sanzioni processuali del c.p.a.: i motivi non specificamente indicati nel ricorso introduttivo non possono essere successivamente dedotti — salvo il meccanismo dei motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. — e, ove dedotti, sono dichiarati inammissibili. La «specificità» dei motivi richiede che il ricorrente individui la norma di legge o il principio giuridico che l'atto impugnato avrebbe violato (violazione di legge), ovvero che descriva con sufficiente precisione il vizio che inficia l'atto (eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche: sviamento, disparità di trattamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà) o il difetto assoluto di attribuzione (incompetenza). Non sono ammissibili i cosiddetti motivi «omnibus» o «a pesca», formulati in modo così generico da non indicare specificamente quale vizio si lamenti e in che misura l'atto ne sia affetto. Il divieto di motivi nuovi — principio cardine del processo amministrativo — trova il suo fondamento nell'art. 40 e garantisce la certezza del contraddittorio: l'amministrazione e i controinteressati devono poter conoscere fin dal deposito del ricorso quali vizi vengono contestati.

Gli altri elementi: mezzi di prova, petitum e sottoscrizione

Le lettere e), f) e g) completano il quadro degli elementi del ricorso. L'indicazione dei mezzi di prova (lettera e) consente al giudice di valutare sin dall'inizio le esigenze istruttorie della causa e di organizzare il giudizio in modo efficiente. I mezzi di prova tipici del processo amministrativo sono la produzione documentale, la verificazione, la consulenza tecnica d'ufficio, l'ispezione e l'audizione di informatori (artt. 63-68 c.p.a.); nel rito amministrativo non è ammessa la prova testimoniale nel senso stretto del processo civile, ma è prevista l'audizione di dichiarazioni scritte di terzi. Il petitum (lettera f) è l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice: l'annullamento del provvedimento impugnato, la condanna dell'amministrazione a provvedere (nel ricorso avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a.), il risarcimento del danno, la declaratoria di nullità, le misure cautelari. Il petitum delimita i poteri decisori del giudice, che non può pronunciarsi ultra petita. La sottoscrizione (lettera g) del difensore, con indicazione della procura speciale (necessaria nel processo amministrativo, salvo i casi di stare in giudizio personalmente previsti dalla legge), completa il quadro e costituisce elemento formale essenziale: la mancanza di sottoscrizione comporta la nullità del ricorso.

Casi pratici

Caso 1: Inammissibilità di motivi generici in ricorso edilizio

Tizio impugna un permesso di costruire in sanatoria rilasciato al vicino, indicando come motivo generico la «violazione delle norme urbanistiche»: il TAR dichiara inammissibile il motivo ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a. per mancanza di specificità, rilevando che il ricorrente non ha indicato quale norma del piano regolatore o del testo unico edilizia sia stata violata.

Caso 2: Omessa indicazione del controinteressato e ordine di integrazione

Caio propone ricorso avverso l'aggiudicazione di una gara d'appalto senza notificarlo all'impresa aggiudicataria: il presidente del TAR rileva il vizio nell'identificazione delle parti ex art. 40, lettera a), e con decreto dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicataria, assegnando un termine perentorio per la notificazione.

Caso 3: Rilevanza della data di conoscenza per il calcolo del termine

Sempronio impugna un provvedimento di revoca di una concessione commerciale indicando nel ricorso la data della comunicazione formale dell'atto come dies a quo del termine di sessanta giorni: l'amministrazione eccepisce che Sempronio aveva già piena conoscenza del provvedimento in data anteriore, e il TAR è chiamato a verificare quando sia maturata la «piena conoscenza» ai sensi dell'art. 40, lettera b), e dell'art. 29 c.p.a.

Domande frequenti

Cosa deve contenere obbligatoriamente un ricorso al TAR?

Il ricorso deve indicare l'identità del ricorrente, del difensore e delle parti resistenti, l'atto impugnato con la data di conoscenza, i fatti in forma sommaria, i motivi specifici di impugnazione, i mezzi di prova e i provvedimenti richiesti al giudice. Deve essere sottoscritto dal difensore con indicazione della procura speciale.

Cosa succede se i motivi del ricorso non sono specifici?

I motivi generici o formulati in modo omnibus sono dichiarati inammissibili dal giudice ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a. Non è possibile integrarli successivamente, salvo il meccanismo dei motivi aggiunti previsto dall'art. 43 c.p.a. per fatti o atti sopravvenuti.

Da quando decorre il termine di sessanta giorni per impugnare?

Il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento. La data di conoscenza deve essere indicata nel ricorso ed è rilevante per verificare la tempestività dell'impugnazione: se il ricorrente ha avuto conoscenza effettiva prima della comunicazione formale, il termine decorre dalla conoscenza effettiva.

Serve sempre un avvocato per proporre ricorso al TAR?

Di regola sì, il processo amministrativo richiede il ministero di un difensore abilitato, e il ricorso deve recare la sua sottoscrizione con indicazione della procura speciale. Solo in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge è consentito stare in giudizio personalmente.

Cosa si intende per motivi aggiunti e quando si possono usare?

I motivi aggiunti (art. 43 c.p.a.) sono uno strumento che consente di ampliare l'oggetto del giudizio quando, dopo la proposizione del ricorso, emergano nuovi atti lesivi o nuovi vizi non conoscibili al momento del ricorso introduttivo. Non servono però a integrare generici motivi originari non formulati con la dovuta specificità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.