- Il ricorso e gli atti soggetti a preventiva notificazione devono essere depositati entro trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche per il destinatario.
- La parte può depositare l'atto anche prima che la notifica si perfezioni per il destinatario, appena perfezionata la notifica per il notificante.
- Chi si avvale della facoltà anticipata deve poi depositare prova del perfezionamento della notifica per il destinatario; in mancanza, le domande non possono essere esaminate.
- La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e dei documenti a sostegno del ricorso non implica decadenza.
- I termini di deposito sono aumentati nei casi e nella misura stabiliti dall'art. 41, comma 5 (distanza o irreperibilità).
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 Codice del Processo Amministrativo — Deposito del ricorso e degli altri atti processuali
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.
2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.
4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 45 D.Lgs. 42/2004 — Prescrizioni di tutela indiretta
- Art. 45 CAD — Valore giuridico della trasmissione
- Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e
Commento
Ratio e collocazione normativa
L'art. 45 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) disciplina il deposito del ricorso e degli altri atti processuali nella segreteria del giudice, completando il quadro dell'introduzione del giudizio delineato dagli artt. 40-44. La norma costituisce uno dei cardini del processo amministrativo telematico, oggi integralmente svolto attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA), e presidia la perfezione dell'atto processuale nel processo: la notificazione porta l'atto a conoscenza delle controparti, ma è il deposito in segreteria che determina la pendenza della lite di fronte al giudice. L'art. 45 risolve altresì il problema del doppio momento di perfezionamento della notificazione (per il notificante e per il destinatario), problema particolarmente rilevante nelle notifiche a mezzo PEC o per pubblici proclami.
Il termine perentorio di trenta giorni
Il comma 1 stabilisce che il deposito deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto si è perfezionata anche per il destinatario. Il legislatore ha scelto il momento di perfezionamento per il destinatario come dies a quo perché è da questo momento che il contraddittorio si può dire instaurato e che le controparti sono in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. La perentorietà del termine esclude qualsiasi proroga discrezionale: la sua inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso, che il giudice dichiara d'ufficio. È essenziale notare che il termine di trenta giorni si aggiunge a quello di notificazione e non è sostituibile con la mera presentazione dell'istanza cautelare o di altro atto preparatorio. Il richiamo all'art. 41, comma 5, consente l'aumento dei termini nelle ipotesi di distanza del destinatario o di sua irreperibilità, secondo i criteri stabiliti per il ricorso.
La facoltà di deposito anticipato
Il comma 2 introduce una rilevante deroga al regime ordinario, riconoscendo alla parte la facoltà di depositare l'atto sin dal momento in cui la notificazione si è perfezionata per il notificante, anche se non ancora pervenuta al destinatario. Questa previsione è particolarmente utile nella prassi telematica: nelle notifiche a mezzo PEC, il perfezionamento per il notificante avviene all'invio (o all'accettazione dal sistema), mentre il perfezionamento per il destinatario dipende dall'apertura della casella o, in taluni casi, da meccanismi automatici dopo un certo intervallo. Consentire il deposito anticipato permette al ricorrente di mettere al sicuro il termine di trenta giorni dal suo lato, senza attendere l'incertezza legata al comportamento del destinatario. Analoga facoltà è riconosciuta anche nelle notifiche per ufficiale giudiziario, dove il notificante potrebbe aver consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario ma la consegna al destinatario è ancora pendente.
L'obbligo di prova del perfezionamento e la sanzione
Il comma 3 subordina l'utilizzo della facoltà di deposito anticipato ad un preciso onere probatorio: la parte deve successivamente depositare documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In mancanza di tale prova, «le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate». Si tratta di una sanzione processuale grave, assimilabile all'improcedibilità: il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la mancanza della prova di perfezionamento e non può pronunciarsi nel merito delle domande. L'onere è comunque assolto con il deposito delle ricevute PEC di avvenuta consegna, della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario o di qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare il momento preciso di perfezionamento. È opportuno gestire questo onere tempestivamente, non attendere l'udienza per depositare la documentazione mancante.
La mancata produzione del provvedimento impugnato
Il comma 4 introduce una previsione di favore per il ricorrente: la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso «non implica decadenza». Questa norma chiarisce che l'omessa allegazione degli atti non determina la perdita del diritto di agire, ma consente al giudice di invitare il ricorrente a regolarizzare la propria posizione documentale. La ratio è agevolmente comprensibile: spesso il ricorrente non è in possesso del provvedimento impugnato (si pensi al silenzio-inadempimento o all'accesso agli atti ancora pendente) e non gli si può imputare come decadenza la mancanza di documenti che non detiene. Naturalmente, la mancata produzione della documentazione può incidere sull'esito del giudizio sotto il profilo probatorio, ma non preclude la valutazione della domanda.
Profili pratici nel processo telematico
Nel processo amministrativo telematico, il deposito avviene esclusivamente attraverso SIGA, con firma digitale e attestazione di deposito. Il sistema genera automaticamente una ricevuta con data e ora del deposito, che assume rilevanza probatoria assoluta ai fini del rispetto del termine di trenta giorni. Il deposito «tardivo» — successivo alla scadenza — è tecnicamente possibile nel sistema informatico, ma il giudice deve rilevarne la perentorietà e dichiarare l'improcedibilità. Una criticità frequente riguarda i depositi eseguiti in prossimità della scadenza nelle ore serali o nei giorni festivi: le regole del processo telematico, coordinate con quelle dell'art. 52 c.p.a. in materia di computo dei termini, prevedono in genere che il deposito eseguito oltre le 24:00 dell'ultimo giorno sia considerato tardivo, salvo specifiche deroghe previste dalle regole tecniche del SIGA.
Casi pratici
Caso 1: Deposito anticipato e prova del perfezionamento PEC
Tizio notifica via PEC il proprio ricorso al TAR avverso un diniego di accesso agli atti: la ricevuta di accettazione giunge immediatamente, ma quella di avvenuta consegna alla PA arriva dopo due giorni. Tizio deposita il ricorso in SIGA già il giorno stesso dell'invio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 45, comma 2; nei giorni successivi deposita anche la ricevuta di consegna PEC, assolvendo così l'onere probatorio richiesto dal comma 3.
Caso 2: Improcedibilità per tardivo deposito
Caio notifica il ricorso il 1° marzo e la notifica si perfeziona per il destinatario il 3 marzo; il termine di trenta giorni scade il 2 aprile. Caio deposita il ricorso in SIGA il 3 aprile, un giorno dopo la scadenza. All'udienza di discussione il TAR rileva d'ufficio la tardività del deposito e dichiara il ricorso improcedibile, senza entrare nel merito delle censure.
Caso 3: Mancata produzione del provvedimento impugnato
Sempronio impugna al TAR un provvedimento di rigetto di una domanda di condono edilizio di cui non possiede ancora copia autentica, avendo presentato richiesta di accesso agli atti rimasta inevasa. Il giudice, sulla scorta dell'art. 45, comma 4, non dichiara alcuna decadenza e fissa un termine integrativo per il deposito della documentazione, invitando contestualmente l'amministrazione a depositare gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a.
Domande frequenti
Entro quanto tempo devo depositare il ricorso dopo la notifica?
Il termine è perentorio: trenta giorni dal momento in cui l'ultima notificazione si perfeziona per il destinatario. Il mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso.
Posso depositare il ricorso prima che la notifica arrivi al destinatario?
Sì, l'art. 45, comma 2 lo consente: il deposito è possibile sin dal perfezionamento della notifica per il notificante. Occorre però depositare successivamente la prova che la notifica si è perfezionata anche per il destinatario.
Cosa succede se non deposito la prova del perfezionamento della notifica per il destinatario?
Le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate: si tratta di una sanzione assimilabile all'improcedibilità, rilevabile d'ufficio dal giudice.
La mancata allegazione del provvedimento impugnato fa decadere il ricorso?
No: il comma 4 esclude espressamente la decadenza per la mancata produzione del provvedimento impugnato o dei documenti a sostegno. Il giudice potrà comunque invitare il ricorrente a integrare la documentazione.
I termini di deposito possono essere allungati?
Sì, ma solo nei casi previsti dall'art. 41, comma 5, che ammette aumenti in caso di distanza del destinatario o di sua irreperibilità, nelle misure ivi stabilite.
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