← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice amministrativo può concedere la rimessione in termini per errore scusabile, anche d'ufficio, senza necessità di domanda di parte.
  • Il presupposto oggettivo è l'esistenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto che abbiano causato l'errore.
  • L'istituto tutela il diritto di difesa ex art. 24 Cost. garantendo che decadenze processuali derivanti da situazioni non imputabili alla parte non pregiudichino l'accesso alla giustizia.
  • La rimessione in termini non è un rimedio ordinario per i ritardi colposi: richiede una situazione di incertezza oggettiva, non soggettiva o dovuta a negligenza del difensore.
  • L'istituto si applica sia ai termini di proposizione del ricorso sia ai termini endoprocessuali (depositi, memorie, notifiche).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 Codice del Processo Amministrativo — Errore scusabile

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

Titolo V – Disposizioni di rinvio

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 37 del Codice del processo amministrativo disciplina l'istituto dell'errore scusabile, meccanismo di equità processuale che consente al giudice di rimettere in termini la parte che abbia omesso un adempimento processuale per cause non ad essa imputabili. La norma si pone in stretta connessione con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e con il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.: sarebbe incongruo con il sistema costituzionale che decadenze processuali derivanti da situazioni di oggettiva incertezza del diritto o da gravi impedimenti fatali si riverberassero irrimediabilmente sul diritto di agire in giudizio. L'articolo 37 si colloca nel Titolo IV del Libro I, dedicato alle disposizioni generali sulle pronunce, ma la sua portata applicativa investe l'intero processo amministrativo, comprese le impugnazioni e i riti speciali, come conferma il successivo art. 38 che estende il Libro II anche a questi ambiti.

I presupposti dell'errore scusabile

Il legislatore ha delineato due distinte ipotesi di errore scusabile, cumulative o alternative. La prima fattispecie è quella delle oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto: si tratta di situazioni in cui il quadro normativo applicabile sia genuinamente oscuro o controverso, o in cui stia intervenendo un mutamento interpretativo rilevante, cosicché la parte — pur con la diligenza ordinaria — non avrebbe potuto determinarsi diversamente. Non rileva l'incertezza soggettiva del singolo difensore né il mero dubbio interpretativo interno, ma un'incertezza che emerga oggettivamente dal panorama normativo e giurisprudenziale del momento. Rientrano tipicamente in questa ipotesi i casi di oscillazione interpretativa sulla competenza territoriale del TAR adito, sull'individuazione del termine di decadenza applicabile (ad esempio nei casi di silenzio-inadempimento) o sui presupposti di un rito speciale. La seconda fattispecie riguarda i gravi impedimenti di fatto: situazioni che, in concreto, abbiano reso materialmente impossibile o estremamente difficoltoso rispettare il termine. Il codice usa l'aggettivo «gravi», escludendo gli impedimenti meramente pratici o organizzativi dello studio legale: rientrano in questa ipotesi eventi come la malattia grave del difensore senza possibilità di sostituzione, calamità naturali, interruzioni dei servizi postali o informatici che incidano sulla notifica o sul deposito telematico, eventi eccezionali che abbiano compromesso il sistema informatico del processo amministrativo telematico (PAT). Non integrano invece un grave impedimento la mera dimenticanza, la sovrapposizione di scadenze, l'errore di calcolo del termine imputabile al difensore.

Il potere officioso del giudice

Un tratto distintivo della norma è la previsione che il giudice possa disporre la rimessione in termini «anche d'ufficio». Questa facoltà ufficiosa differenzia il modello del c.p.a. dall'approccio strettamente dispositivo del processo civile, dove la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. richiede tipicamente un'istanza di parte. Nel processo amministrativo, il giudice — in linea con i più ampi poteri istruttori e officiosi che gli competono — può rilevare autonomamente la sussistenza delle condizioni per la rimessione, senza attendere che la parte la richieda. Ciò è coerente con la funzione di garanzia dell'effettività della tutela che l'art. 1 c.p.a. attribuisce al processo amministrativo, inteso come strumento di realizzazione dei principi costituzionali sul giusto processo. Naturalmente, l'esercizio officioso di tale potere non esime il giudice dal verificare rigorosamente la sussistenza dei presupposti: la rimessione in termini è un rimedio eccezionale rispetto alla regola generale della perentorietà dei termini processuali.

Ambito applicativo e rapporto con altri istituti

L'art. 37 si applica a tutte le tipologie di termine processuale: sia ai termini di decadenza per la proposizione del ricorso (in primo luogo il termine di sessanta giorni per l'impugnazione dei provvedimenti ex art. 29 c.p.a.), sia ai termini endoprocessuali (deposito del ricorso, memorie, documenti, repliche). Occorre tuttavia distinguere l'errore scusabile dall'interruzione e sospensione dei termini, disciplinate da norme specifiche (ad esempio l'art. 54 c.p.a. per la sospensione in caso di ricorso incidentale). L'errore scusabile opera quando non sussistono cause tipiche di interruzione o sospensione, ma le circostanze del caso concreto rendano iniqua l'applicazione rigida della decadenza. Sul piano del rapporto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che i termini decadenziali processuali sono compatibili con la Costituzione purché risultino ragionevoli e non impediscano l'accesso alla tutela giurisdizionale in misura sproporzionata: l'istituto dell'errore scusabile contribuisce a garantire tale proporzionalità. Nei riti speciali caratterizzati da termini più brevi — come il rito degli appalti ex art. 120 c.p.a. e D.Lgs. 36/2023, con termini dimezzati rispetto al rito ordinario — la questione dell'errore scusabile acquista rilievo pratico ancora maggiore, poiché la brevità dei termini amplifica il rischio di errori oggettivamente scusabili.

Profili pratici e conseguenze operative

Quando il giudice concede la rimessione in termini, la parte è restituita nella medesima posizione processuale in cui si trovava prima della scadenza: può quindi compiere l'atto omesso entro un termine che il giudice stesso fissa con ordinanza. La rimessione in termini non è automatica e non implica l'accoglimento del merito del ricorso: è un rimedio strettamente processuale. Nei casi di errore scusabile già rilevati in sede di impugnazione (ad esempio quando la parte abbia impugnato tardivamente per via dell'incertezza sul termine), il giudice di appello può rimettere in termini anche rispetto al primo grado. Infine, va segnalato che la norma si applica anche in sede di ottemperanza (art. 112 ss. c.p.a.) e nei giudizi di cui al Libro III c.p.a. (riti speciali), come conferma il rinvio generale dell'art. 38, rafforzando così la portata orizzontale dell'istituto nell'intero sistema del processo amministrativo.

Casi pratici

Caso 1: Incertezza sul termine per impugnare il silenzio-inadempimento

Tizio presenta un'istanza alla pubblica amministrazione che non risponde nei termini di legge. Incerto sull'applicabilità del termine annuale previsto dall'art. 31 c.p.a. o di quello più breve connesso all'atto sopravvenuto, propone ricorso oltre il termine ordinario: il TAR, riscontrando l'oggettiva incertezza normativa sul dies a quo, rimette Tizio in termini d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.a.

Caso 2: Grave impedimento per interruzione del sistema PAT

Caio, difensore di un'impresa ricorrente nel rito appalti, tenta di depositare la memoria conclusionale entro il termine perentorio, ma il sistema del processo amministrativo telematico risulta inaccessibile per un malfunzionamento prolungato certificato dalla cancelleria: il collegio, preso atto del grave impedimento di fatto documentato, ammette il deposito tardivo rimettendo in termini la parte.

Caso 3: Rimessione in termini in appello per mutamento interpretativo

Sempronio non impugna nei termini la sentenza del TAR ritenendo infondata la prospettiva di appello sulla base dell'orientamento allora prevalente, che viene poi radicalmente rovesciato: il Consiglio di Stato, rilevando le oggettive ragioni di incertezza create dal contrasto interpretativo esistente all'epoca della decadenza, valuta la rimessione in termini per consentire l'impugnazione.

Domande frequenti

Cos'è l'errore scusabile nel processo amministrativo?

È un istituto che consente al giudice di rimettere in termini la parte che abbia mancato un adempimento processuale a causa di oggettive incertezze giuridiche o di gravi impedimenti di fatto, tutelandola da decadenze inique non ad essa imputabili.

Il giudice deve essere richiesto dalla parte o può agire da solo?

Il giudice può disporre la rimessione in termini anche d'ufficio, senza necessità di apposita domanda. Questa è una peculiarità del processo amministrativo rispetto al processo civile, dove la rimessione richiede di regola un'istanza di parte.

Un ritardo causato dalla negligenza del difensore rientra nell'errore scusabile?

No. L'errore scusabile richiede un'incertezza oggettiva sul diritto o un impedimento grave e non imputabile. La dimenticanza, l'errore di calcolo del termine o la sovrapposizione di impegni dello studio non integrano errore scusabile e non giustificano la rimessione in termini.

L'errore scusabile vale solo per il termine di proposizione del ricorso?

No, l'istituto si applica a tutti i termini processuali, compresi quelli endoprocessuali come il deposito di memorie, documenti, repliche e atti di costituzione, nonché ai termini dei riti speciali come il rito appalti.

Cosa succede se il giudice concede la rimessione in termini?

La parte è restituita nella posizione processuale precedente alla scadenza e può compiere l'atto omesso entro il nuovo termine fissato dal giudice con ordinanza. La rimessione non implica alcuna valutazione sul merito del ricorso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.