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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Termine biennale: il diritto al rimborso delle spese e al premio per il ritrovamento di cetacei o relitti si prescrive in due anni dal giorno del ritrovamento.
  • Dies a quo specifico: a differenza dell'art. 509 (prescrizione del compenso di ricupero, che decorre dal compimento delle operazioni), qui il termine decorre dal giorno del ritrovamento stesso.
  • Coerenza sistematica: il biennio rispecchia la logica generale dei termini prescrizionali brevi del Codice della navigazione per i crediti di natura para-commerciale marittima.
  • Ambito applicativo: copre sia il rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore sia il premio spettante per la denuncia tempestiva all'autorità marittima.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 513 Codice della Navigazione — Prescrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento. DELLE ASSICURAZIONI

In sintesi

  • Termine biennale: il diritto al rimborso delle spese e al premio per il ritrovamento di cetacei o relitti si prescrive in due anni dal giorno del ritrovamento.
  • Dies a quo specifico: a differenza dell'art. 509 (prescrizione del compenso di ricupero, che decorre dal compimento delle operazioni), qui il termine decorre dal giorno del ritrovamento stesso.
  • Coerenza sistematica: il biennio rispecchia la logica generale dei termini prescrizionali brevi del Codice della navigazione per i crediti di natura para-commerciale marittima.
  • Ambito applicativo: copre sia il rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore sia il premio spettante per la denuncia tempestiva all'autorità marittima.
Posizione della norma nel sistema del Codice

L'art. 513 chiude la sezione dedicata al ritrovamento di relitti di mare e alla disciplina dei cetacei arenati (artt. 510-513), ponendo un termine prescrizionale biennale per i diritti economici del ritrovatore. La sua collocazione a chiusura di sezione è simmetrica a quella dell'art. 509, che chiude la sezione sul ricupero: questa parallelismo strutturale è intenzionale e riflette la volontà del legislatore del 1942 di uniformare i termini di prescrizione per tutte le fattispecie di recupero di beni marittimi, siano esse il ricupero organizzato o il ritrovamento fortuito.

Il dies a quo: giorno del ritrovamento

Il tratto distintivo dell'art. 513 rispetto all'art. 509 è il dies a quo: mentre la prescrizione del compenso di ricupero decorre dal «compimento delle operazioni», la prescrizione dei diritti del ritrovatore decorre dal «giorno del ritrovamento». La differenza è significativa: il ritrovamento è un evento istantaneo, non un'attività prolungata; pertanto il legislatore ha fissato il dies a quo nel momento in cui il titolo al premio nasce (il ritrovamento e la relativa denuncia), non in un momento successivo. Dal punto di vista pratico, il giorno del ritrovamento coincide con il primo contatto fisico del ritrovatore con il bene rinvenuto, o con il momento in cui egli acquisisce piena conoscenza del ritrovamento. In caso di ritrovamento in più sessioni (ad esempio, oggetti emergenti progressivamente da un fondale), la dottrina ritiene che il termine decorra dal primo ritrovamento rilevante, salvo che si tratti di beni distinti e autonomi.

I diritti soggetti a prescrizione: rimborso spese e premio

La norma menziona espressamente due voci di credito: il rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore (ad esempio per il trasporto del bene trovato, per le operazioni di recupero dalla riva, per la conservazione provvisoria) e il premio spettante ai sensi dell'art. 510 (per il ritrovamento di relitti) e dell'art. 512 (per i cetacei). Entrambe le voci si prescrivono nel medesimo biennio. È rilevante notare che il premio e il rimborso sono crediti distinti: il primo ha natura di incentivo alla denuncia, il secondo ha natura restitutoria. La loro unificazione in un solo termine prescrizionale semplifica la gestione del contenzioso.

Interruzione e sospensione: applicazione delle regole generali

Come per l'art. 509, il Codice della navigazione non prevede regole speciali per l'interruzione e la sospensione di questo termine: si applicano le norme generali del codice civile (artt. 2941-2945 c.c.). Il termine si interrompe con qualsiasi atto idoneo a riconoscere il debito da parte dell'autorità o dello Stato (ad esempio, una comunicazione formale che quantifichi il premio dovuto ma ne differisca il pagamento) o con la notificazione di un atto giudiziario. Nella pratica, il mancato pagamento del premio nei termini può portare il ritrovatore a presentare istanza formale all'autorità, che interrompe la prescrizione se contiene una domanda esplicita di liquidazione del credito.

Coordinamento con l'art. 509 e con l'art. 512

Il confronto tra i dies a quo dell'art. 509 («compimento delle operazioni») e dell'art. 513 («giorno del ritrovamento») rivela una differenza tecnica rilevante: nel ricupero, le operazioni possono durare mesi o anni, e sarebbe irragionevole far decorrere il termine prima del completamento; nel ritrovamento, l'evento è istantaneo e il diritto nasce dal momento della scoperta. La coerenza interna del sistema è garantita dalla scelta del legislatore di ancorare il dies a quo sempre al momento in cui il credito è maturato nella sua pienezza. Il coordinamento con l'art. 512 (cetacei) è automatico: il biennio decorre dal giorno in cui il cetaceo è trovato arenato, non dal momento in cui l'autorità stima il valore o liquida il premio.

Casi pratici

Caso 1: Scadenza del termine biennale prima di agire in giudizio

Tizio trova un relitto marino il 1° marzo 2022 e lo denuncia all'autorità marittima, maturando il diritto al premio ex art. 510. L'autorità non liquida il premio e Tizio, credendo di avere più tempo, propone ricorso solo il 5 marzo 2024. L'autorità eccepisce la prescrizione: il biennio decorreva dal 1° marzo 2022 ed era scaduto il 1° marzo 2024, quindi la domanda è prescritta.

Caso 2: Riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione

Caio ritrova e denuncia un cetaceo arenato il 10 gennaio 2023. Il 5 dicembre 2024, mancando poco alla scadenza del biennio, l'autorità marittima gli invia una comunicazione in cui riconosce il debito del premio e ne quantifica l'importo, chiedendo ulteriore documentazione. Tale riconoscimento interrompe la prescrizione: il nuovo termine biennale decorre dal 5 dicembre 2024.

Caso 3: Concorso tra rimborso spese e premio: medesimo termine

Sempronio ritrova in riva al mare colli di merce e, dopo averli trasportati e conservati a proprie spese, li denuncia all'autorità. Il giorno del ritrovamento è il dies a quo per entrambi i crediti: sia il rimborso delle spese di trasporto e conservazione sia il premio per la denuncia tempestiva si prescrivono due anni dopo quel giorno. Sempronio agisce in giudizio entro il biennio e ottiene il riconoscimento di entrambe le voci.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il ritrovatore di un relitto deve esercitare il diritto al premio?

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive in due anni dal giorno del ritrovamento. Trascorso questo termine, il diritto si estingue per prescrizione.

Il termine biennale dell'art. 513 decorre dalla denuncia o dal ritrovamento?

Dal giorno del ritrovamento, non dalla denuncia all'autorità. Anche se la denuncia è successiva (purché entro i tre giorni di decadenza), il biennio prescrizionale parte dal momento del ritrovamento.

La prescrizione dell'art. 513 può essere interrotta?

Sì: si applicano le regole generali del codice civile. Il termine si interrompe con un atto di riconoscimento del debito da parte dell'autorità o con la notificazione di un atto giudiziario, facendo decorrere un nuovo biennio.

Qual è la differenza tra il dies a quo dell'art. 513 e quello dell'art. 509?

L'art. 509 fa decorrere la prescrizione dal compimento delle operazioni di ricupero (evento finale di un'attività prolungata); l'art. 513 la fa decorrere dal giorno del ritrovamento (evento istantaneo). Il legislatore ha adattato il dies a quo alla struttura della fattispecie.

La prescrizione biennale vale sia per il rimborso spese sia per il premio?

Sì: entrambe le voci di credito del ritrovatore — il rimborso delle spese sostenute e il premio per la denuncia — sono assoggettate allo stesso termine biennale decorrente dal giorno del ritrovamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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