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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurato può abbandonare il nolo da guadagnare all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in due soli casi tassativi.
  • Prima ipotesi: il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato al momento del sinistro.
  • Seconda ipotesi: la nave si presume perita, con conseguente impossibilità di realizzare il nolo del viaggio.
  • Il nolo da guadagnare è un'aspettativa di reddito futuro: il suo abbandono tutela l'armatore o il noleggiatore che abbiano assicurato questa voce contro il rischio di mancata percezione.
  • La casistica è più ristretta rispetto all'abbandono della nave e delle merci, data la natura puramente reddituale del bene assicurato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 542 Codice della Navigazione — Abbandono del nolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

b) quando la nave si presume perita.

In sintesi

  • L'assicurato può abbandonare il nolo da guadagnare all'assicuratore ed esigere l'indennità per perdita totale in due soli casi tassativi.
  • Prima ipotesi: il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato al momento del sinistro.
  • Seconda ipotesi: la nave si presume perita, con conseguente impossibilità di realizzare il nolo del viaggio.
  • Il nolo da guadagnare è un'aspettativa di reddito futuro: il suo abbandono tutela l'armatore o il noleggiatore che abbiano assicurato questa voce contro il rischio di mancata percezione.
  • La casistica è più ristretta rispetto all'abbandono della nave e delle merci, data la natura puramente reddituale del bene assicurato.
Il nolo da guadagnare come oggetto di assicurazione

L'art. 542 del Codice della navigazione disciplina l'abbandono del nolo da guadagnare, completando il trittico degli abbandoni previsti dal codice (nave, merci, nolo). Il nolo da guadagnare è il corrispettivo che l'armatore o il noleggiatore si aspettano di percepire per il trasporto delle merci, e che al momento del sinistro non è ancora stato conseguito. Si tratta di un'aspettativa di reddito futuro, non di un bene fisicamente esistente, e questa natura puramente reddituale condiziona profondamente la disciplina del suo abbandono.

Prima ipotesi: perdita totale del diritto al nolo

La lettera a) prevede l'abbandono quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato al momento del sinistro. Il diritto al nolo può venire meno per molteplici ragioni: la perdita della nave prima del completamento del viaggio, l'impossibilità di consegnare le merci a destinazione, la risoluzione del contratto di trasporto per causa di forza maggiore. La perdita deve essere totale: una semplice riduzione del nolo o una sua parziale inattuabilità non legittimano l'abbandono ai sensi di questa lettera. Il riferimento temporale «al momento del sinistro» circoscrive la valutazione della perdita al momento in cui si verifica l'evento assicurato, senza considerare sviluppi successivi.

Seconda ipotesi: nave presunta perita

La lettera b) prevede l'abbandono del nolo quando la nave si presume perita. La presunzione di perdita della nave comporta automaticamente la presunzione di perdita del nolo da guadagnare, poiché senza la nave non è possibile completare il viaggio e realizzare il corrispettivo. Il meccanismo è parallelo a quello previsto per le merci (art. 541, lett. b) e per la nave stessa (art. 540, lett. b): la presunzione di perdita sblocca il diritto all'abbandono senza dover attendere la certezza dell'evento.

La casistica ristretta dell'abbandono del nolo

Rispetto all'abbandono della nave (tre ipotesi) e all'abbandono delle merci (quattro ipotesi), l'abbandono del nolo prevede solo due casi. La ragione è legata alla natura del bene assicurato: il nolo è un'aspettativa di reddito e non un bene fisico che possa deteriorarsi, danneggiarsi parzialmente o diventare innavigabile. Non esiste per il nolo un equivalente dell'«inabilità alla navigazione» della nave o del «deterioramento» delle merci. Pertanto, le ipotesi in cui il diritto al nolo viene compromesso in modo tale da giustificare l'abbandono sono strutturalmente più limitate: o il diritto è totalmente perduto, o la nave è presunta perita e quindi il nolo è irrecuperabile.

Coordinamento con la polizza sul nolo e con il contratto di trasporto

L'art. 542 si coordina con le norme che disciplinano il valore assicurabile del nolo (richiamato dall'art. 538 per il nolo lordo del viaggio) e con le disposizioni del contratto di trasporto. Il nolo può essere assicurato dall'armatore (che si aspetta di percepirlo dal caricatore) o dal caricatore stesso (quando il nolo è pagato anticipatamente e rischia di essere irrecuperabile in caso di perdita delle merci). La polizza sul nolo copre il rischio di mancata percezione di questo corrispettivo, ed è per questo che la perdita deve essere totale: una perdita parziale del nolo è un rischio commerciale ordinario, non un evento assicurabile tramite l'abbandono. La dichiarazione di abbandono del nolo deve rispettare le forme e i termini previsti dall'art. 543, applicabile a tutti i tipi di abbandono.

Casi pratici

Caso 1: Perdita della nave prima del completamento del viaggio: abbandono del nolo

La nave di Tizio affonda durante il viaggio prima di raggiungere il porto di destinazione: il diritto al nolo è totalmente perduto perché le merci non possono essere consegnate; Tizio, che aveva assicurato il nolo da guadagnare, dichiara l'abbandono ai sensi della lettera a) e riceve dall'assicuratore l'indennità per perdita totale del nolo.

Caso 2: Nave presunta perita: abbandono del nolo da guadagnare

La nave di Caio, su cui era stato assicurato il nolo del viaggio per 60.000 euro lordi, scompare in mare senza dare notizie; una volta che la nave viene cancellata dal registro d'iscrizione, Caio dichiara l'abbandono del nolo ai sensi della lettera b) entro i termini previsti dall'art. 543 e ottiene l'indennità dall'assicuratore.

Caso 3: Perdita parziale del nolo: abbandono non ammesso

La nave di Sempronio completa solo parte del viaggio a causa di un'avaria, consegnando le merci in un porto intermedio e percependo un nolo ridotto rispetto a quello pattuito; Sempronio vorrebbe dichiarare l'abbandono del nolo, ma l'assicuratore gli oppone che la perdita è solo parziale — non totale — e che pertanto il diritto all'abbandono ai sensi dell'art. 542 non sussiste.

Domande frequenti

Cos'è il nolo da guadagnare che può essere oggetto di abbandono?

È il corrispettivo che l'armatore o il noleggiatore si aspettano di percepire per il trasporto delle merci e che, al momento del sinistro, non è ancora stato conseguito; può essere assicurato come aspettativa di reddito futuro.

In quanti casi si può abbandonare il nolo?

Solo in due casi tassativi: quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato al momento del sinistro (lett. a), oppure quando la nave si presume perita (lett. b).

Una perdita parziale del nolo consente l'abbandono?

No: l'abbandono è ammesso solo in caso di perdita totale del diritto al nolo; una riduzione parziale del corrispettivo non costituisce presupposto per l'abbandono.

Chi può assicurare il nolo da guadagnare?

Sia l'armatore che si aspetta di percepirlo dal caricatore, sia il caricatore stesso quando ha pagato il nolo anticipatamente e vuole tutelare il rischio di irrecuperabilità in caso di perdita delle merci.

La dichiarazione di abbandono del nolo deve rispettare le stesse forme previste per la nave?

Sì, in generale si applicano le forme e i termini previsti dall'art. 543 per tutti i tipi di abbandono, fermo restando che per il nolo non occorre la trascrizione pubblica prevista per la nave.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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