Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 16 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento preventivo

    Art. 16 D.Lgs. 174/2016 – Regolamento preventivo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’ articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

  • Comma 771 LB26: acconto contributo Servizio sanitario sui premi

    Comma 771 LB26: acconto contributo Servizio sanitario sui premi

    Comma 771 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; primo versamento di acconto entro il 16 novembre 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    771. All’ articolo 334 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 . Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano altresì a titolo di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma».

  • Art. 25 DPR 445/2000

    Art. 25 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 508 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ricuperate

    Art. 508 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ricuperate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime. Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

  • Art. 23 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure e protezione contro gli abusi

    Art. 23 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure e protezione contro gli abusi

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

    2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati.

    3. Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario del servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

    a) il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale;

    b) la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;

    c) la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;

    d) ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario del servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.

    4. I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

  • Art. 104 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

    Art. 104 DPR 495/1992 – Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO.

    2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.

    3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinchè i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

    4. I segnali di prescrizione… possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.

    5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3…, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.

    6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.

  • Commi 536-538 LB 2026: Fondo dialogo università e Bonus Valore Cultura

    Commi 536-538 LB 2026: Fondo dialogo università e Bonus Valore Cultura

    Commi 536-538 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 537: decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per modalità di accesso al Fondo dialogo. Bonus Valore Cultura: decreto interministeriale entro il 30 novembre 2026 ai sensi dell’art. 541 della stessa LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    536. Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, promuovendo una cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché di contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d’odio, ivi comprese quelle qualificabili come antisemitismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per la promozione del dialogo, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026.

    537. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo di cui al comma 536 per l’organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal medesimo comma.

    538. A decorrere dall’anno 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus Valore Cultura» ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

  • Art. 30-bis L. 354/1975 – Provvedimenti e reclami in materia di permessi

    Art. 30-bis L. 354/1975 – Provvedimenti e reclami in materia di permessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.
    Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La decisione sull’istanza è adottata con provvedimento motivato.

    Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l’interessato.
    La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
    Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d’appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
    Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all’integrazione della sezione ai sensi dell’articolo 68, terzo e quarto comma.
    L’esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
    Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell’articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.
    Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

  • Art. 120 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 120 TUIR: Definizione del requisito di controllo

    Art. 120 TUIR – Definizione del requisito di controllo (2)

    In vigore dal 07/10/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 6

    “1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata:

    a) al cui capitale sociale la societa’ o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o societa’ controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile;

    b) al cui utile di bilancio la societa’ o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o societa’ controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’articolo 2346 del codice civile.

    1-bis. Si considerano altresi’ controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall’articolo 162, dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.

    2. Il requisito del controllo di cui all’articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la societa’ o ente controllante e la societa’ controllata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.”

    ———————

    (1) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 6, comma 3 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Comma 552 LB 2026: decreto di riparto Fondo federalismo museale

    Comma 552 LB 2026: decreto di riparto Fondo federalismo museale

    Comma 552 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; decreto interministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 552 è esso stesso norma di rinvio a un decreto interministeriale MiC-MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con possibilità di revisione annuale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    552. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 551. Tale riparto può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

  • Art. 16 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

    Art. 16 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. 1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1, a seguito dell’annotazione della perdita di possesso di cui all’articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. articolo precedente articolo successivo

  • Lavoratori frontalieri: tassazione e accordi bilaterali 2024

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    I lavoratori frontalieri sono residenti in uno Stato che lavorano abitualmente nell’altro Stato confinante e rientrano ogni giorno (o con frequenza) al domicilio. Il regime fiscale è disciplinato da accordi bilaterali specifici: per la Svizzera il nuovo accordo del 2023 ha modificato la tassazione concorrente. Con Francia, Austria e San Marino vigono regole proprie.

    Riferimento normativo

    Accordo Italia-Svizzera 2023 (L. 83/2023); Conv. OCSE

    Tabella riepilogativa

    Regime fiscale dei frontalieri per Stato di lavoro
    Stato di lavoro Regime fiscale principale Note
    Svizzera (nuovo accordo 2023) Tassazione concorrente: imposta alla fonte in CH + IRPEF ridotta in Italia Rilevante per i «nuovi» frontalieri dal 2024
    Francia Tassazione solo in Francia (zona frontaliera) Accordo bilaterale specifico per zone di confine
    Austria Tassazione nel Paese di residenza (Italia) Convenzione OCSE standard
    San Marino Accordo specifico; tassazione mista Convenzione bilaterale

    Chi è il lavoratore frontaliero

    Il lavoratore frontaliero è la persona residente in uno Stato che svolge attività lavorativa dipendente nell’altro Stato confinante e rientra normalmente al proprio domicilio ogni giorno o, almeno, una volta a settimana. La definizione esatta varia in base all’accordo bilaterale applicabile: ad esempio, l’accordo Italia-Svizzera (sia il precedente del 1974 sia il nuovo del 2023) delimita precise zone geografiche di residenza e di lavoro ammesse per beneficiare del regime frontaliero.

    Il nuovo accordo Italia-Svizzera del 2023

    La L. 83/2023 ha ratificato il nuovo accordo Italia-Svizzera sui frontalieri, in vigore dal 2024. I vecchi frontalieri (residenti nelle zone di confine che lavoravano in Svizzera prima del 17 luglio 2023) mantengono il vecchio regime con tassazione esclusiva in Svizzera fino al 2033. I nuovi frontalieri (dopo tale data) sono soggetti a una tassazione concorrente: la Svizzera applica un’imposta alla fonte (fino all’80% dell’imposta dovuta), mentre l’Italia tassa il reddito in via residuale, garantendo un credito per l’imposta estera.

    Previdenza e obblighi dichiarativi in Italia

    Il lavoratore frontaliero residente in Italia è di norma assicurato nel Paese di lavoro (es. Svizzera) per la previdenza, in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. L’obbligo di dichiarazione in Italia dipende dal regime fiscale applicabile: i nuovi frontalieri svizzeri devono includere il reddito estero nel modello 730 o Redditi PF, indicando le imposte pagate all’estero per il credito d’imposta. Il mancato adempimento comporta sanzioni per infedele dichiarazione.

    Casi pratici

    Tizio – vecchio frontaliero in Svizzera fino al 2033

    Tizio risiede a Como e lavora a Lugano da 2010: è un «vecchio» frontaliero. Fino al 2033 mantiene il regime previgente: tassazione esclusiva in Svizzera con imposta alla fonte; in Italia non paga IRPEF sul reddito svizzero ma beneficia di servizi pubblici finanziati anche dalle ristorni cantonali svizzere ai Comuni italiani di confine.

    Caia – nuovo frontaliero in Svizzera dal 2024

    Caia si trasferisce a Varese nel 2024 e inizia a lavorare a Zurigo in regime di frontaliero. È soggetta al nuovo accordo: la Svizzera trattiene un’imposta alla fonte; Caia deve dichiarare il reddito in Italia nel 730, indicare le imposte pagate in Svizzera e calcolare il credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.

    Sempronio – frontaliero con la Francia in zona di confine

    Sempronio vive a Ventimiglia e lavora a Nizza: beneficia dell’accordo bilaterale Italia-Francia per i frontalieri delle zone di confine, che prevede la tassazione esclusiva in Francia. In Italia non dichiara il reddito francese come imponibile ma lo indica come reddito esente.

    Domande frequenti

    Cosa cambia per i frontalieri italiani in Svizzera con il nuovo accordo 2023?

    I nuovi frontalieri (che iniziano a lavorare in Svizzera dopo il 17 luglio 2023) sono soggetti a tassazione concorrente: imposta alla fonte in Svizzera e IRPEF residuale in Italia con credito per le imposte estere. I vecchi frontalieri mantengono il vecchio regime (tassazione solo in Svizzera) fino al 2033.

    Il frontaliero deve dichiarare i redditi esteri in Italia?

    Dipende dal regime: i nuovi frontalieri svizzeri sì, inserendo il reddito nel 730 o nel modello Redditi e indicando le imposte estere per il credito. I vecchi frontalieri svizzeri e quelli con la Francia no (reddito esente in Italia).

    I frontalieri versano i contributi previdenziali in Italia?

    No, di norma versano i contributi nel Paese di lavoro (es. AVS/AI in Svizzera, sécu in Francia) in base ai regolamenti UE o agli accordi bilaterali. Non maturano contributi INPS salvo eccezioni.

    Un frontaliero ha diritto alla pensione italiana?

    Può totalizzare i periodi assicurativi esteri con quelli italiani eventualmente maturati in base ai regolamenti UE (per Svizzera inclusa) o agli accordi bilaterali, richiedendo la pensione all’ente del Paese competente per ciascun periodo.

    Cosa si intende per «zona di confine» nel regime frontaliero?

    Ciascun accordo bilaterale delimita le zone: per l’accordo Italia-Svizzera si tratta dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese per la parte svizzera, e delle Province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola e Valle d’Aosta per la parte italiana.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.