Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

    Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

    3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

    4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

    5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

    6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 154 LB26: decreto attuativo esoneri contributivi e limite

    Comma 154 LB26: decreto attuativo esoneri contributivi e limite

    Comma 154 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; efficacia subordinata all’emanazione del decreto interministeriale.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la disciplina di interventi, requisiti e condizioni di accesso, nel rispetto del limite di spesa del comma 153. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell’adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull’occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22 , 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 .

  • Comma 421 LB26: epilessia farmacoresistente e sostegno elevato L

    Comma 421 LB26: epilessia farmacoresistente e sostegno elevato L

    Comma 421 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attuazione subordinata al completamento del quadro regolatorio del D.Lgs. 62/2024 (riforma disabilità) e alle istruzioni operative INPS per l’accertamento multidimensionale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l’ambiente e di capacità d’agire, su richiesta dell’interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall’ articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 .

  • Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 157 c.c. – Cessazione degli effetti della separazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

    La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione .

  • Art. 14 D.Lgs. 171/2005 – Rinvio

    Art. 14 D.Lgs. 171/2005 – Rinvio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 D.Lgs. 259/2003 – Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri

    Art. 29 D.Lgs. 259/2003 – Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

    2. Il Ministero e l’Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell’ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per: a) garantire l’osservanza del comma 1; b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

    3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

    4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all’ articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 706 LB26: LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comuni

    Comma 706 LB26: LEP per l’assistenza all’autonomia e alla comuni

    Comma 706 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi atti attuativi del Ministero dell’istruzione e del merito, in raccordo con la Conferenza unificata, per la definizione degli standard quantitativi e qualitativi del LEP (ore, qualifiche professionali, indicatori di erogazione). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    706. Ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , è definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 , nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

  • Comma 971 LB 2026: oneri di servizio pubblico aeroporto di Pescara

    Comma 971 LB 2026: oneri di servizio pubblico aeroporto di Pescara

    Comma 971 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari: notifica MIT degli OSP alla Commissione UE ex art. 16 Reg. 1008/2008; bando di gara europea ex art. 17; deliberazione della conferenza di servizi Stato-Regione Abruzzo per definire rotte, frequenze, tariffe massime e capacità. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    971. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto di Pescara, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 , è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2028. La regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Pescara, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 1008/ 2008 .

  • Art. 557 Codice della Navigazione – Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo

    Art. 557 Codice della Navigazione – Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario. Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.

  • Art. 492 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    Art. 492 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

  • Comma 614 LB26: ricostruzione Ischia, fondi 2026-2027 per terremoto e frana

    Comma 614 LB26: ricostruzione Ischia, fondi 2026-2027 per terremoto e frana

    Comma 614 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Calamita Emergenze

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di erogazione dei contributi seguono le ordinanze già emanate dal Commissario straordinario; possibili nuove ordinanze attuative per il riparto delle nuove tranche 2026-2027. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    614. Per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022 nel territorio dell’isola di Ischia, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026 e a 24 milioni di euro per l’anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20 e 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , e una quota pari a 4 milioni di euro per l’anno 2026 e a 6 milioni di euro per l’anno 2027 per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico previsti dal comma 2 dell’articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall’articolo 1, comma 685 , della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

  • Art. 141 TUIR: Norma transitoria – Testo aggiornato

    Art. 141 TUIR: Norma transitoria – Testo aggiornato

    Art. 141 TUIR – Norma transitoria

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’articolo 130 e nei nove precedenti dalla societa’ o ente controllante o da altra societa’ controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della societa’ partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.”

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