- Il Ministero deve garantire che l'uso dello spettro radio in Italia non impedisca agli altri Stati UE di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro armonizzato, evitando interferenze transfrontaliere dannose.
- Il Ministero e AGCOM cooperano con le autorità degli altri Stati e nell'ambito del RSPG per garantire l'osservanza di questo principio e risolvere le controversie di coordinamento transfrontaliero.
- Se le azioni di coordinamento non bastano, il Ministero può chiedere al RSPG supporto e, in ultimo, richiedere alla Commissione europea di adottare decisioni verso gli altri Stati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.Lgs. 259/2003 — Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.
2. Il Ministero e l’Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell’ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per: a) garantire l’osservanza del comma 1; b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.
3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all’ articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE. articolo precedente articolo successivo
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Commento
La dimensione europea della gestione dello spettro radio
L'art. 29 affronta uno dei problemi più concreti nella gestione dello spettro radio: le interferenze transfrontaliere. Uno spettro radio non conosce confini geografici: un trasmettitore situato vicino al confine tra due Paesi può irradiare il proprio segnale anche nel territorio del Paese confinante, interferendo con i servizi autorizzati in quel Paese. In un mercato integrato come quello europeo, la gestione di questo problema richiede coordinamento tra le autorità nazionali.
Il principio di non-interferenza transfrontaliera (comma 1)
Il comma 1 impone al Ministero l'obbligo di organizzare l'uso dello spettro radio in Italia in modo che nessun altro Stato UE sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro armonizzato a causa di interferenze transfrontaliere dannose. Questo obbligo è complementare al rispetto degli accordi internazionali in materia (regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e accordi regionali UIT). Il Ministero deve adottare tutte le misure necessarie a tal fine, con AGCOM nel perimetro delle proprie competenze.
La cooperazione con altri Stati e il RSPG (comma 2)
Il comma 2 prevede che Ministero e AGCOM cooperino con le autorità degli altri Stati UE e nell'ambito del RSPG per garantire l'osservanza del principio di non-interferenza e per risolvere eventuali problemi di coordinamento transfrontaliero o interferenze dannose, incluse quelle con Paesi terzi (non UE). Questa cooperazione è svolta sia in via bilaterale (con le autorità dei Paesi confinanti) sia in sede multilaterale (nel RSPG).
Il supporto del RSPG e l'intervento della Commissione (commi 3 e 4)
Se le misure di coordinamento bilaterali non risolvono il problema, il comma 3 consente al Ministero di chiedere al RSPG supporto per affrontare le problematiche di interferenza transfrontaliera. Come extrema ratio, il comma 4 prevede che il Ministero possa chiedere alla Commissione europea di adottare decisioni verso gli altri Stati UE per risolvere il problema, secondo la procedura dell'art. 118, paragrafo 4, della Direttiva 2018/1972. Si tratta di una procedura di escalation verso le istituzioni europee, utilizzabile quando il coordinamento tra autorità nazionali si rivela insufficiente. Questo meccanismo ha rilevanza pratica concreta: il coordinamento delle frequenze nelle zone di frontiera tra Italia e i Paesi limitrofi (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, San Marino, Vaticano, Malta) richiede un costante lavoro tecnico di coordinamento bilaterale che avviene principalmente attraverso accordi CEPT e, per le questioni più delicate, attraverso la procedura UIT di coordinamento internazionale delle frequenze. La disposizione dell'art. 29 fornisce il fondamento giuridico interno per questi processi di cooperazione.
Casi pratici
Caso 1: Le interferenze transfrontaliere tra reti 5G italiane e slovene
Dopo l'assegnazione delle frequenze 5G nella banda 3.6 GHz in Italia, gli operatori mobili sloveni segnalano interferenze nelle zone di confine che compromettono la qualità del loro servizio. Il comma 1 dell'art. 29 impone al Ministero italiano di garantire che l'uso dello spettro non pregiudichi le autorizzazioni degli altri Stati UE. Il Ministero attiva la cooperazione bilaterale con l'AKOS (autorità slovena) ai sensi del comma 2 per definire una zona di coordinamento transfrontaliero con parametri tecnici che limitino le interferenze.
Caso 2: Il mancato coordinamento che richiede l'intervento del RSPG
L'Italia e la Francia non riescono a concordare le condizioni di uso delle frequenze nella banda 700 MHz per le reti 4G nelle zone di confine alpine, con conseguenti interferenze reciproche. Il Ministero, dopo mesi di trattative bilaterali infruttuose, chiede al RSPG di prestare supporto ai sensi del comma 3 dell'art. 29. Il RSPG esamina il caso e formula raccomandazioni tecniche che consentono alle due autorità nazionali di trovare una soluzione condivisa.
Caso 3: L'escalation alla Commissione europea
Nonostante le procedure di coordinamento bilaterale e l'intervento del RSPG, un Paese limitrofo continua ad assegnare frequenze in modo tale da causare interferenze persistenti sulle reti italiane. Il Ministero, ai sensi del comma 4 dell'art. 29, chiede alla Commissione europea di adottare decisioni verso lo Stato interessato per risolvere il problema di interferenza transfrontaliera. La Commissione può imporre obblighi di coordinamento allo Stato inadempiente in base alla procedura della Direttiva 2018/1972.
Domande frequenti
Cosa si intende per spettro radio armonizzato nel contesto dell'art. 29?
Lo spettro radio armonizzato (definito dall'art. 2, lett. vvv) è quello per cui sono state definite condizioni armonizzate a livello europeo mediante misure tecniche di attuazione conformi alla Decisione n. 676/2002/CE sullo spettro radio. Le bande armonizzate (come il 700 MHz, il 3.6 GHz e il 26 GHz per il 5G) possono essere usate in tutti gli Stati UE per gli stessi servizi, riducendo i problemi di coordinamento ma non eliminandoli del tutto nelle zone di confine.
Chi gestisce in pratica il coordinamento delle frequenze di confine?
Il coordinamento avviene tipicamente tra le amministrazioni nazionali dello spettro: in Italia il Ministero delle Imprese (MIMIT), tramite il proprio Ispettorato nazionale per le comunicazioni. A livello tecnico, il coordinamento avviene nelle sedi internazionali (CEPT, UIT) e nei tavoli bilaterali tra le amministrazioni confinanti, dove si concordano zone di coordinamento, limiti di potenza e frequenze alternative per i trasmettitori vicino ai confini.
Gli accordi di coordinamento transfrontaliero dello spettro sono vincolanti?
Sì. Una volta siglati, gli accordi bilaterali di coordinamento (coordinamento delle frequenze) sono vincolanti per le autorità nazionali e di conseguenza per gli operatori che operano nelle aree di confine interessate. Il mancato rispetto delle condizioni di coordinamento può determinare interventi correttivi delle autorità nazionali e, in caso di persistenza del problema, l'attivazione delle procedure di escalation previste dai commi 3 e 4 dell'art. 29.
L'art. 29 riguarda anche le interferenze con i Paesi extra-UE?
Sì, il comma 2 prevede espressamente che Ministero e AGCOM cooperino per risolvere problemi di coordinamento e interferenze dannose transfrontaliere 'con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio'. Per i Paesi extra-UE, il coordinamento avviene attraverso il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e accordi regionali, spesso mediati dalla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni).
Vedi anche