Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il Presidente e i Commissari di AGCOM sono nominati ai sensi della legge 249/1997 e operano in piena indipendenza, senza ricevere istruzioni da altri soggetti.
  • AGCOM esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.
  • L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate, pubblica annualmente il bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione.
  • AGCOM partecipa attivamente al BEREC e applica le sue linee guida, pareri e metodologie nelle proprie decisioni.
  • L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e pubblica la relazione.
Indice dei contenuti

L'indipendenza di AGCOM: una garanzia per il mercato

L'art. 7 traduce in disposizioni operative il principio di indipendenza di AGCOM già affermato nell'art. 6. Un'autorità di regolamentazione che ricevesse istruzioni dai governi o fosse influenzata dalle imprese che regola non potrebbe assicurare la parità di trattamento tra operatori né la tutela effettiva degli utenti. L'indipendenza non è dunque un privilegio dell'istituzione ma una garanzia funzionale per il corretto funzionamento del mercato.

La nomina dei vertici e il regime della legge 249/1997

Il comma 1 rinvia alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (istitutiva di AGCOM) per la disciplina della nomina del Presidente e dei Commissari. La legge 249/1997 prevede che il Presidente sia eletto dai membri del Consiglio dell'Autorità, con procedura che coinvolge le Camere. I Commissari hanno un mandato settennale non rinnovabile, garantia di indipendenza nel tempo. Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972) impone che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano procedure di nomina, durata dei mandati e cause di cessazione che ne garantiscano l'autonomia rispetto ai governi nazionali.

Il principio di indipendenza operativa (comma 3)

Il comma 3 sancisce che AGCOM non solicita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale. Questa disposizione è una trasposizione fedele dell'art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2018/1972 ed è fondamentale per la legittimità delle decisioni di AGCOM: una delibera adottata sotto l'influenza impropria di un ministero o di un governo potrebbe essere annullata dal giudice amministrativo per difetto di indipendenza.

L'autonomia finanziaria (comma 4)

AGCOM dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i propri compiti. Il comma 4 prevede che l'Autorità adotti e pubblichi annualmente il proprio bilancio, godendo di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio è trasparente e pubblico. Il finanziamento di AGCOM avviene attraverso contributi versati dagli operatori del settore ai sensi della legge 266/2005, senza dipendere dal bilancio statale: questa autonomia finanziaria rafforza quella funzionale.

Il ruolo nel BEREC (comma 5)

Il BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) è l'organismo che riunisce le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati UE. AGCOM partecipa attivamente al BEREC e deve sostenerne gli obiettivi di coordinamento e coerenza normativa. Quando adotta le proprie decisioni, AGCOM deve tenere nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottate dal BEREC. Questa previsione assicura che le decisioni di AGCOM siano coerenti con quelle degli altri regolatori europei, contribuendo all'armonizzazione del mercato interno.

La rendicontazione al Parlamento (comma 6)

AGCOM riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi della legge 249/1997. La relazione è resa pubblica. Questa forma di accountability democratica bilancia l'indipendenza dell'Autorità: pur non ricevendo istruzioni, AGCOM deve rendere conto al Parlamento, e indirettamente ai cittadini, dell'uso che fa dei propri poteri.

Casi pratici

Caso 1: L'operatore che impugna una delibera AGCOM per vizi di indipendenza

Alfa S.p.A. riceve una delibera di AGCOM che impone obblighi di accesso particolarmente gravosi. Dagli atti risulta che il Ministro aveva inviato una lettera ad AGCOM chiedendo un'applicazione più rigorosa della disciplina nei confronti dell'operatore. Alfa S.p.A. impugna la delibera davanti al TAR Lazio, richiamando l'art. 7, comma 3, che vieta ad AGCOM di sollecitare o accettare istruzioni da altri organismi. Il giudice dovrà verificare se la lettera ministeriale abbia effettivamente influenzato il processo decisionale.

Caso 2: L'utente che si interroga sulla terzietà di AGCOM nelle controversie

Tizio ha una controversia con il proprio operatore telefonico per una fattura contestata e si chiede se AGCOM, che risolve le controversie tra utenti e operatori, sia davvero imparziale. L'art. 7 garantisce che AGCOM eserciti i propri poteri in modo imparziale, obiettivo e indipendente: non può favorire un operatore su un altro né accettare istruzioni esterne. L'imparzialità è strutturale, non solo dichiarata, ed è garantita dalle regole sulla nomina dei vertici e dall'autonomia finanziaria dell'Autorità.

Caso 3: Il confronto tra una delibera AGCOM e le linee guida BEREC

Caio studia il mercato delle telecomunicazioni e nota che una delibera di AGCOM su un obbligo di accesso si discosta dalle linee guida del BEREC sulla stessa materia. L'art. 7, comma 5, prevede che AGCOM debba tenere nella massima considerazione le linee guida BEREC: una discordanza significativa senza adeguata motivazione potrebbe costituire un vizio della delibera, azionabile in sede di impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Domande frequenti

Come viene finanziata AGCOM?

AGCOM è finanziata principalmente attraverso un contributo a carico degli operatori del settore delle comunicazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 266/2005 e degli artt. 16 e 42 del Codice. Questo meccanismo garantisce l'autonomia finanziaria dell'Autorità rispetto al bilancio statale, rafforzandone l'indipendenza anche sotto il profilo economico.

AGCOM può ricevere istruzioni dal Governo su come decidere?

No. L'art. 7, comma 3, vieta espressamente ad AGCOM di sollecitare o accettare istruzioni da qualsiasi altro organismo, incluso il Governo. Questa indipendenza è strutturale e garantita dalla procedura di nomina dei vertici, dalla durata settennale non rinnovabile del mandato e dall'autonomia finanziaria. Una delibera adottata sotto influenza impropria del Governo potrebbe essere annullata dal giudice amministrativo.

Cosa succede se una delibera AGCOM contrasta con i pareri del BEREC?

L'art. 7, comma 5, impone ad AGCOM di tenere nella massima considerazione le linee guida, i pareri e le raccomandazioni del BEREC. Non si tratta di un obbligo assoluto: AGCOM può discostarsi, ma deve motivare adeguatamente la propria scelta. Una delibera che si discosta ingiustificatamente dal BEREC senza motivazione potrebbe essere censurata dal giudice amministrativo o dalla Commissione europea nelle procedure di notifica previste dagli artt. 33 e 34 del Codice.

Dove si trovano le relazioni annuali di AGCOM al Parlamento?

Le relazioni annuali di AGCOM sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcom.it) e trasmesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 12 della legge 249/1997. Contengono informazioni sull'attività svolta, i procedimenti avviati, le sanzioni irrogate e i programmi di lavoro per l'anno successivo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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