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Art. 7 D.Lgs. 259/2003 — Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

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Art. 7 D.Lgs. 259/2003 — Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica. articolo precedente articolo successivo