Art. 7 D.Lgs. 171/2005
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Lo stipendio del dirigente pubblico ha tre componenti: tabellare (€3.800-6.500 a seconda dell’area), retribuzione di posizione (parte fissa + variabile, legata alla complessita dell’incarico), retribuzione di risultato (legata agli obiettivi raggiunti, fino al 20-30%). I dirigenti medici hanno l’indennita di esclusivita (per chi non esercita la libera professione esterna).
Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.
| Componente | Funzioni Centrali II f. | Funzioni Locali | Dirigente medico |
|---|---|---|---|
| Tabellare | €3.900 | €3.800 | €4.500 |
| Retribuzione posizione | €1.500-4.000 | €1.200-3.500 | €800-2.500 |
| Retribuzione risultato | Fino 20% | Fino 25% | Fino 20% |
| Indennita esclusivita | – | – | €500-1.200 |
Importi lordi mensili indicativi. Prima fascia Funzioni Centrali: tabellare e posizione molto superiori (fino €120.000-160.000 annui complessivi). Tetto retributivo €240.000 lordi/anno per i pubblici.
Lo stipendio del dirigente pubblico ha struttura tripartita:
I dirigenti medici hanno una scelta sul rapporto di lavoro:
La grande maggioranza dei medici sceglie il rapporto esclusivo (richiesto per la carriera).
Per i pubblici vige un tetto retributivo di €240.000 lordi/anno (D.L. 66/2014), che limita gli stipendi dei dirigenti apicali e dei direttori generali.
La prima fascia Funzioni Centrali (direttori generali, capi dipartimento) raggiunge i €120.000-160.000 annui complessivi (tabellare + posizione molto elevata). I direttori generali di ASL/AO e i segretari comunali di grandi citta possono avvicinarsi al tetto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. Il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell’ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza fra uomo e donna nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato è composto da: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; c) sei componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; d) due componenti designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta; f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all’articolo 12, comma 2, del presente decreto. 2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l’integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro e politiche di genere; b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, per l’inclusione e le politiche sociali; c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151;
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito dei suoi componenti.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’ articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell’arco pluriennale degli interventi, l’accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all’accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all’attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell’accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con effetti pluriennali fino al 2028.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per contenuto e modalità delle comunicazioni trimestrali tra depositi autorizzati. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l’anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»; 2) al comma 5: 2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»; 2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l’anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028»; 3) al comma 6, le parole da: «, per l’anno 2023» fino a: «a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l’anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»; b) all’articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; c) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l’anno 2026, al 41 per cento per l’anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028»; d) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l’anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028»; e) all’articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; f) all’articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»; g) all’articolo 62-quater.1: 1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni»; 2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso; 3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l’ articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 . 13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»; h) all’allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»: 1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l’anno 2026, 27,5 per cento per l’anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l’anno 2026, 48,50 per cento per l’anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028».
120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , devono riportare i seguenti elementi: a) informazioni sugli ingredienti; b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro; c) avvertenze d’uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»; d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all’ articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 .
121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 793: decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, per definire modalità e procedure di ricollocamento degli atleti paralimpici nei ruoli civili. Nessun termine espresso. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
791. All’ articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre a quanto previsto dal comma 1, possono, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), finalizzate all’accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero-professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate».
792. All’articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo le parole: «Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),».
793. All’ articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora non più idonei all’attività agonistica per la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell’amministrazione di destinazione».
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolo abrogato

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
349. All’ articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti».
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo. Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria.