Autore: Andrea Marton

  • Comma 723 LB26: verifiche INPS sui permessi legge 104 nel pubbli

    Comma 723 LB26: verifiche INPS sui permessi legge 104 nel pubbli

    Comma 723 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026. Modalità di attuazione rinviate a decreto del Ministro del lavoro, sentito l’INPS.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di attuazione del comma 723 sono rinviate a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS. Il decreto dovrà disciplinare procedura, contraddittorio, esiti dell’accertamento e modalità di convenzionamento con ASL e sanità militare. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    723. L’INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per lo svolgimento di tali verifiche l’INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all’ articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

  • Revoca delle dimissioni: termini e come si fa

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il lavoratore che ha presentato dimissioni telematiche può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, sempre tramite il portale cliclavoro.gov.it. La revoca ripristina il rapporto di lavoro come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Oltre i 7 giorni la revoca è possibile solo con il consenso del datore.

    Riferimento normativo

    Art. 26, comma 4, D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Revoca delle dimissioni – schema riepilogativo
    Situazione Modalità Effetto
    Entro 7 giorni dalla trasmissione Procedura telematica su cliclavoro.gov.it Rapporto ripristinato automaticamente
    Oltre 7 giorni Accordo scritto con il datore Dipende dalla disponibilità del datore
    Dimissioni durante maternità/adozione Convalida ITL, regole speciali Vedi art. 55 D.Lgs. 151/2001
    Datore ha già assunto un sostituto Nessun effetto automatico sulla revoca legittima Il rapporto si ripristina comunque (entro 7 gg)

    Il diritto di ripensamento entro 7 giorni

    L’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 riconosce al lavoratore un diritto di ripensamento: entro 7 giorni dalla trasmissione telematica delle dimissioni è possibile revocarle con la stessa procedura digitale, accedendo al portale cliclavoro.gov.it con le proprie credenziali e selezionando la revoca relativa alla comunicazione in questione. Il sistema notifica automaticamente il datore.

    L’effetto è ex tunc: il rapporto si considera come mai interrotto, senza necessità di riassunzione formale o nuove pratiche.

    Come si effettua la revoca telematica

    Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS, individuare la comunicazione di dimissioni già trasmessa e selezionare l’opzione di revoca. Il modulo di revoca è precompilato con i dati già inseriti; basta confermare entro il termine. Anche in questo caso si può essere assistiti da un patronato o intermediario abilitato.

    È fondamentale conservare la ricevuta della revoca (con codice di trasmissione e data/ora), in modo da provare l’avvenuto esercizio del ripensamento entro i termini.

    Cosa succede oltre i 7 giorni

    Trascorsi i 7 giorni il diritto di revoca unilaterale si esaurisce: le dimissioni producono effetti e il rapporto cessa alla data indicata. Un ripensamento tardivo richiede il consenso del datore, che non è obbligato ad accettarlo. Il datore potrebbe nel frattempo aver avviato procedure di assunzione di un sostituto o riorganizzato il lavoro; in tal caso il ripristino del rapporto dipenderà dalla sua disponibilità a concordare una riassunzione (che tecnicamente costituisce un nuovo contratto).

    Casi pratici

    Tizio – ripensamento il giorno dopo le dimissioni

    Tizio trasmette le dimissioni lunedì sera e il martedì mattina cambia idea. Accede al portale, trova la comunicazione e la revoca. Il sistema notifica il datore: il rapporto è ripristinato come se nulla fosse successo. Tizio torna regolarmente al lavoro.

    Caia – oltre i 7 giorni

    Caia si pente delle dimissioni al decimo giorno. Il termine legale è scaduto. Telefona al datore, che si dice disposto a tenerla se si accordano sulle condizioni: le parti firmano un nuovo contratto (o un accordo di riassunzione), ma non si tratta di una revoca automatica come nei 7 giorni.

    Sempronio – revoca mentre è in malattia

    Sempronio ha rassegnato le dimissioni mentre era in malattia e vuole revocarle. Se è nei 7 giorni, può farlo telematicamente dal sito senza problemi: la malattia non incide sul termine di revoca, che rimane di 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni.

    Domande frequenti

    Entro quanto si possono revocare le dimissioni?

    Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, con la stessa procedura sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso il termine, la revoca richiede il consenso del datore.

    La revoca delle dimissioni richiede una nuova firma del contratto?

    No. Entro i 7 giorni la revoca telematica ripristina automaticamente il rapporto: non serve alcun nuovo atto o firma contrattuale.

    Il datore può opporsi alla revoca entro i 7 giorni?

    No. La revoca esercitata entro i 7 giorni è un diritto unilaterale del lavoratore; il datore non può rifiutarla né condizionarla.

    Se il datore ha già assunto un sostituto, la revoca vale ugualmente?

    Sì, entro i 7 giorni. Il rapporto si ripristina a prescindere da quanto il datore abbia fatto nel frattempo. Eventuali problemi organizzativi sono a carico del datore.

    Le dimissioni cartacee (quando ammesse) hanno la stessa finestra di revoca?

    Il diritto di ripensamento di 7 giorni è previsto dalla legge per le dimissioni telematiche. Per le categorie escluse dall’obbligo (es. domestici) la revoca segue le regole generali del diritto civile e richiede in genere l’accordo del destinatario.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20-ter L. 354/1975 – Lavoro di pubblica utilità

    Art. 20-ter L. 354/1975 – Lavoro di pubblica utilità

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

    2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto.

    3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall’amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 20-bis.

    4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

    5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

    6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all’esterno dell’istituto.
    I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all’articolo 21, comma 4, per l’assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

    7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

  • Art. 500 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 500 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ricupero

  • Art. 5 DPR 487/1994 – Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

    Art. 5 DPR 487/1994 – Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

    2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

    3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

    4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente: a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività; d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; e) maggior numero di figli a carico; f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b); g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’ articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’ articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’ articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; o) appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6; p) minore età anagrafica.

  • Art. 4 L. 40/2004 – Accesso alle tecniche

    Art. 4 L. 40/2004 – Accesso alle tecniche

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

    2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

    3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

  • Art. 25 Reg. (UE) 2022/2065 – Progettazione e organizzazione delle interfacce online

    Art. 25 Reg. (UE) 2022/2065 – Progettazione e organizzazione delle interfacce online

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

    2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

    3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:

    a) attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario del servizio di prendere una decisione;

    b) chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;

    c) rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.

  • Commi 746-748 LB 2026: contributo FISH e analisi della spesa

    Commi 746-748 LB 2026: contributo FISH e analisi della spesa

    Commi 746-748 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    746. Per le medesime finalità di cui all’ articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    747. Per l’adempimento della riforma prevista dall’appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell’adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l’efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell’ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

    748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

  • Art. 554 Codice della Navigazione – Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio

    Art. 554 Codice della Navigazione – Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il privilegio stabilito a favore dell'equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro.

  • Comma 221 LB26: affiancamento prolungato della sostituta in mate

    Comma 221 LB26: affiancamento prolungato della sostituta in mate

    Comma 221 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    221. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».

  • Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare

    Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare

    Art. 146 c.c. Allontanamento dalla residenza familiare

    In vigore

    Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

  • Conferimento incarichi dirigenziali e rotazione

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dall’amministrazione con provvedimento motivato, durata 3-5 anni. Criteri: attitudini, competenze, risultati pregressi. La rotazione degli incarichi e’ obbligatoria per prevenire corruzione (L. 190/2012) nelle aree a rischio. Possibili incarichi a contratto a esterni (ex art. 19 c.6 D.Lgs. 165/2001) entro quote percentuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    CCNL Dirigenza Funzioni Centrali/Locali 2019-2021 (2023); Area Sanita Dirigenti 2019-2021 (2024)
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2021 (ultrattivita); negoziato 2022-2024 in apertura
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Tabella riepilogativa

    Conferimento incarichi dirigenziali
    Aspetto Regola
    Atto di conferimento Provvedimento motivato amministrazione
    Durata 3-5 anni
    Criteri Attitudini, competenze, risultati pregressi
    Rotazione Obbligatoria aree a rischio corruzione
    Incarichi esterni (art. 19 c.6) Quote percentuali (10% I fascia, 8% II fascia)

    Criteri di conferimento

    L’incarico dirigenziale e’ conferito con provvedimento motivato dell’organo di vertice (ministro, sindaco, direttore generale) sulla base di:

    • Attitudini e capacita professionali del dirigente
    • Risultati conseguiti in precedenza (valutazioni OIV)
    • Specifiche competenze organizzative
    • Esperienza maturata nel settore

    L’atto specifica obiettivi, durata, risorse assegnate e retribuzione di posizione. Il dirigente sottoscrive un contratto individuale accessorio per la durata.

    Rotazione anticorruzione

    La L. 190/2012 (legge anticorruzione) impone la rotazione degli incarichi dirigenziali nelle aree a piu alto rischio corruttivo:

    • Appalti e contratti pubblici
    • Concessioni e autorizzazioni
    • Concorsi e selezioni del personale
    • Gestione entrate e tributi

    La rotazione (ogni 3-5 anni) previene il consolidarsi di posizioni di potere e relazioni illecite. Il Piano Triennale Anticorruzione di ogni ente definisce le modalita.

    Incarichi a contratto a esterni

    L’art. 19 c.6 D.Lgs. 165/2001 consente di conferire incarichi dirigenziali a professionisti esterni (non dirigenti di ruolo), entro quote percentuali:

    • 10% della dotazione di prima fascia
    • 8% della dotazione di seconda fascia

    Requisiti: comprovata qualificazione professionale, esperienza pluriennale, particolare specializzazione. Durata determinata (max 5 anni). Retribuzione equiparata ai dirigenti di ruolo + eventuale indennita aggiuntiva.

    Casi pratici

    Tizio – Conferimento incarico 4 anni
    Tizio, dirigente II fascia, riceve incarico di direttore Ufficio Bilancio per 4 anni. Provvedimento motivato su risultati pregressi (valutazioni OIV ottime) + competenze contabili. Contratto individuale accessorio.
    Caia – Rotazione anticorruzione
    Caia, dirigente settore appalti Comune da 5 anni, viene ruotata al settore servizi sociali (rotazione obbligatoria L. 190/2012). Stesso livello e retribuzione di posizione, area diversa.
    Sempronio – Incarico a contratto esterno
    Sempronio, esperto di trasformazione digitale dal privato, riceve incarico dirigenziale a contratto (art. 19 c.6) per progetto PNRR digitalizzazione. Durata 3 anni, retribuzione equiparata II fascia + indennita.

    Domande frequenti

    Come si conferisce un incarico dirigenziale?
    Con provvedimento motivato dell’organo di vertice (ministro, sindaco, DG), basato su attitudini, competenze, risultati pregressi (valutazioni OIV). L’atto specifica obiettivi, durata 3-5 anni, risorse e retribuzione di posizione.
    Cos'e' la rotazione degli incarichi?
    Un obbligo della L. 190/2012 anticorruzione: i dirigenti delle aree a rischio (appalti, concessioni, concorsi, tributi) devono essere ruotati ogni 3-5 anni per prevenire posizioni di potere e relazioni illecite consolidate.
    Un esterno puo diventare dirigente pubblico?
    Si, tramite incarico a contratto (art. 19 c.6 D.Lgs. 165/2001), entro quote (10% prima fascia, 8% seconda). Requisiti: qualificazione professionale comprovata, esperienza pluriennale, specializzazione. Durata max 5 anni.
    Posso rifiutare un incarico dirigenziale?
    In linea di principio si, ma il rifiuto immotivato puo avere conseguenze sulla valutazione e sui futuri incarichi. Il dirigente senza incarico resta a disposizione con tabellare base. La logica e’ la collaborazione con l’amministrazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.