Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 499 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    Art. 499 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

  • Art. 548 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    Art. 548 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.

  • Commi 563-566 LB 2026: sisma Emilia 2012, da emergenza a ricostruzione

    Commi 563-566 LB 2026: sisma Emilia 2012, da emergenza a ricostruzione

    Commi 563-566 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Sono attesi uno o più DPCM per la costituzione, organizzazione e disciplina del funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L. 18 marzo 2025, n. 40. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    563. Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’ articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40 , in quanto compatibili.

    564. Entro trenta giorni dalla scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 563 del presente articolo, il presidente della regione Emilia-Romagna, già Commissario delegato per il periodo dell’emergenza ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , trasmette al capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata, contenente: a) l’indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025; b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025; c) l’elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi pendenti alla data di cessazione dello stato d’emergenza, relativi al processo di ricostruzione di cui al comma 563.

    565. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    566. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40 , è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 , ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell’ articolo 110 del codice di procedura civile , in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all’organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025 . Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all’assistenza tecnica, all’assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 .

  • Art. 114 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati

    Art. 114 DPR 495/1992 – Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimità delle strettoie nelle quali è istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.

  • Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale

    Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale

    Art. 151 c.c. Separazione giudiziale

    In vigore

    La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

  • Art. 569 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    Art. 569 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile. La nota deve enunciare:

    a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;

    b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;

    c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

    d) l'importo della somma per la quale è fatta la trascrizione;

    e) gli interessi e le annualità che il credito produce;

    f) il tempo dell'esigibilità;

    g) gli elementi di individuazione della nave. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

  • Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Art. 42 Reg. (UE) 2023/1114 – Contenuto della valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Nell’effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, l’autorità competente valuta l’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, sulla base di tutti i criteri seguenti:

    a) la reputazione del candidato acquirente;

    b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l’esperienza di qualsiasi persona che, in seguito al progetto di acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’emittente del token collegato ad attività;

    c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in relazione al tipo di attività prevista ed esercitata per quanto riguarda l’emittente del token collegato ad attività nel quale si intende effettuare il progetto di acquisizione;

    d) se l’emittente del token collegato ad attività sarà in grado di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di cui al presente titolo;

    e) l’esistenza di fondati motivi per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

    2. L’autorità competente può opporsi al progetto di acquisizione solo se sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sussistono fondati motivi per tale opposizione o se le informazioni fornite in conformità dell’articolo 41, paragrafo 4, sono incomplete o false.

    3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione qualificata che deve essere acquisito a norma del presente regolamento e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

    4. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il contenuto dettagliato delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 41, paragrafo 4, primo comma. Le informazioni richieste sono pertinenti per una valutazione prudenziale, proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e al progetto di acquisizione di cui all’articolo 41, paragrafo 1. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie

    Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie

    Art. 143 TER c.c. [Cittadinanza della moglie] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91

    [Abrogato]

  • Art. 125 TUIR: Revoca dell’opzione

    Art. 125 TUIR: Revoca dell’opzione

    Art. 125 TUIR – Revoca dell’opzione (1).

    In vigore dal 03/12/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

    “1. Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di revoca dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa’ di cui alla predetta lettera b).

    2. Nel caso di revoca dell’opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa’ singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri cosi’ come risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 121. Si applica la disposizione dell’articolo 124, comma 4. La societa’ o l’ente controllante e’ tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita’ e i termini previsti per la comunicazione della revoca.

    3. L’articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa’ di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi all’imposta sulle societa’.”

    (1) Articolo cosi’ modificato dall’art. 7-quater, comma 27, lett. e) decreto- legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 7-quater, comma 30 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ed anche il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Comma 551 LB 2026: Fondo nazionale per il federalismo museale

    Comma 551 LB 2026: Fondo nazionale per il federalismo museale

    Comma 551 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Cultura Turismo Sport

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a carattere strutturale.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il riparto delle risorse del Fondo è rinviato al decreto interministeriale MiC-MEF previsto dal comma 552, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    551. Al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria sia di valorizzazione, come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive e l’organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo nazionale per il federalismo museale con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Comma 950 LB 2026: fondo L. 38/2001 minoranza slovena, +0,5 mln/anno

    Comma 950 LB 2026: fondo L. 38/2001 minoranza slovena, +0,5 mln/anno

    Comma 950 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pa Dipendenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    950. Il fondo di cui all’ articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Art. 23 D.Lgs. 259/2003 – Meccanismo di consultazione e di trasparenza

    Art. 23 D.Lgs. 259/2003 – Meccanismo di consultazione e di trasparenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

    2. Ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

    3. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l’Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

    4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell’Autorità. articolo precedente articolo successivo