Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 – Responsabilità lungo la catena del valore dell’IA

    Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 – Responsabilità lungo la catena del valore dell’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Qualsiasi distributore, importatore, deployer o altro terzo è considerato fornitore di un sistema di IA ad alto rischio ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fornitore a norma dell'articolo 16, nelle circostanze seguenti:

    a) se appone il proprio nome o marchio su un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, fatti salvi accordi contrattuali che prevedano una diversa ripartizione degli obblighi al riguardo;

    b) se apporta una modifica sostanziale a un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o già messo in servizio in modo tale che resti un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6;

    c) se modifica la finalità prevista di un sistema di IA, anche un sistema per finalità generali, che non è stato classificato come ad alto rischio e che è già stato immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che il sistema di IA interessato diventi un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6.

    2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, il fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il sistema di IA non è più considerato fornitore di quel determinato sistema di IA ai fini del presente regolamento. Tale fornitore iniziale coopera strettamente con i nuovi fornitori e mette a disposizione le informazioni necessarie nonché fornisce l'accesso tecnico ragionevolmente atteso e qualsiasi altra forma di assistenza che sono richiesti per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alla valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio. Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui il fornitore iniziale abbia chiaramente specificato che il suo sistema di IA non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio e pertanto non sia soggetto all'obbligo di consegnare la documentazione.

    3. Nel caso dei sistemi di IA ad alto rischio che sono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, il fabbricante del prodotto è considerato il fornitore del sistema di IA ad alto rischio ed è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 16, in una delle circostanze seguenti:

    a) se il sistema di IA ad alto rischio è immesso sul mercato insieme al prodotto con il nome o il marchio del fabbricante del prodotto;

    b) se il sistema di IA ad alto rischio è messo in servizio con il nome o il marchio del fabbricante del prodotto dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato.

    4. Il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio e il terzo che fornisce un sistema di IA, strumenti, servizi, componenti o processi utilizzati o integrati in un sistema di IA ad alto rischio precisano, mediante accordo scritto, le informazioni, le capacità, l'accesso tecnico e qualsiasi altra forma di assistenza necessari, sulla base dello stato dell'arte generalmente riconosciuto per permettere al fornitore del sistema di IA ad alto rischio di adempiere pienamente agli obblighi di cui al presente regolamento. Il presente paragrafo non si applica ai terzi che rendono accessibili al pubblico strumenti, servizi, processi o componenti, diversi dai modelli di IA per finalità generali, con licenza libera e open source. L'ufficio per l'IA può elaborare e raccomandare clausole contrattuali tipo volontarie tra i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio e i terzi che forniscono strumenti, servizi, componenti o processi utilizzati o integrati in sistemi di IA ad alto rischio. Nell'elaborare tali clausole contrattuali tipo volontarie, l'ufficio per l'IA tiene conto dei possibili requisiti contrattuali applicabili in determinati settori o casi commerciali. Le clausole contrattuali tipo volontarie sono pubblicati e disponibili gratuitamente in un formato elettronico facilmente utilizzabile.

    5. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata la necessità di rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

  • Comma 181 LB26: difesa e sicurezza, esclusioni incremento stipendiale

    Comma 181 LB26: difesa e sicurezza, esclusioni incremento stipendiale

    Comma 181 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Difesa Sicurezza

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso DPCM su proposta dei Ministri di difesa, interno e giustizia, di concerto con il MEF, per individuare le professionalità escluse o parzialmente escluse dall’incremento del comma 180. Termine non specificato dalla norma. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l’ulteriore incremento di cui al comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi parzialmente.

  • Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli

    Commi 58-65 LB 2026: acconti, RC auto infortuni e valutazione titoli

    Commi 58-65 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Blocco di otto commi che riguardano: rideterminazione degli acconti d’imposta 2026 in relazione ai commi 56 e 57 (c. 58); interpretazione autentica e modifica della L. 1216/1961 e del D.Lgs. 174/2024 in materia di imposta sui premi assicurativi RC auto, infortunio del conducente e assistenza stradale (c. 59-62); meccanismo di sconto in fattura ai contraenti (c. 63); decorrenza per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 (c. 64); facoltà di valutazione dei titoli al costo per soggetti non IAS adopter, esercizi 2025 e 2026 (c. 65).

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    58. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 56 e 57.

    59. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , si interpreta nel senso che tra le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante non si intendono comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    60. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1-bis, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; b) alla tariffa di cui all’allegato A, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione 19 Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 12,50

    61. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «o ai danni causati dalla loro circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo»; b) alla tabella A dell’allegato 1, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: Assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione 19 Assicurazioni dei rischi (compresi quelli di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 15, 17 e 24) inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 12,50

    62. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e dall’articolo 12, comma 1 , primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , l’imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

    63. Le imprese di assicurazione riconoscono, in riduzione dell’ammontare dovuto dal contraente, una somma corrispondente ad almeno i due terzi della maggiore imposta dovuta ai sensi dei commi 60 e 61.

    64. Le disposizioni di cui ai commi 60, 61, 62 e 63 si applicano sui contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    65. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

  • Art. 17-bis D.Lgs. 472/1997 – Definizione agevolata sanzioni in autotutela parziale

    Art. 17-bis D.Lgs. 472/1997 – Definizione agevolata sanzioni in autotutela parziale

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purche’ rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

    1-bis. Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l’istanza di autotutela e’ presentata nei termini per proporre ricorso.

  • Comma 922 LB26: assegno sostitutivo accompagnatore militare 1.00

    Comma 922 LB26: assegno sostitutivo accompagnatore militare 1.00

    Comma 922 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    922. L’ articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 , è sostituito dal seguente: «Art. 1.- (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)- 1 . Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , è concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , la misura dell’assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. 2. L’assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 , nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare. 3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell’assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti. 4. Per gli invalidi che, nell’anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell’assegno di cui al comma 1, avviene d’ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

  • Comma 282 LB 2026: trattamento accessorio personale AGEA da ex SIN

    Comma 282 LB 2026: trattamento accessorio personale AGEA da ex SIN

    Comma 282 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Agricoltura Pesca

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    282. Nei limiti delle risorse di cui all’ articolo 9-quater, comma 6, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , all’atto della sostituzione per cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dall’incorporata società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura – SIN S.p.A., i fondi per il trattamento accessorio del personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati in modo tale da assicurare l’invarianza del valore medio pro capite riferito all’anno 2024.

  • Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali

    Commi 853-855 LB 2026: esenzione IMU enti non commerciali

    Commi 853-855 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    853. In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 , ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all’ articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

    854. Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell’esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

    855. Non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 853 l’inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’ articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 .

  • Art. 22 D.Lgs. 174/2016 – Ricusazione

    Art. 22 D.Lgs. 174/2016 – Ricusazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’ articolo 52 del codice di procedura civile.

    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.

    3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.

    4. La decisione è pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

    5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

    6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.

    7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

    8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

  • Art. 22 DPR 445/2000

    Art. 22 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Commi 712-714 LB 2026: borse di studio universitarie e LEP diritto allo studio

    Commi 712-714 LB 2026: borse di studio universitarie e LEP diritto allo studio

    Commi 712-714 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MUR di concerto con MEF e Autorità delegata per gli affari regionali, previo parere CTFS e intesa in Conferenza unificata, per definire le modalità di monitoraggio dei LEP del diritto allo studio universitario (comma 714). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    712. In materia di istruzione di cui all’ articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria e, in particolare, di consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione di cui all’ articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 .

    713. Per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all’ articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 , è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

    714. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’ articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definite le modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Commi 944-946 LB 2026: imposta 5% straordinario infermieri e ceramisti

    Commi 944-946 LB 2026: imposta 5% straordinario infermieri e ceramisti

    Commi 944-946 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: I commi 944, 945 e 946 entrano in vigore dal 01/01/2026. Il comma 944 estende l’imposta sostitutiva del 5% sul lavoro straordinario degli infermieri ai compensi erogati dalle strutture sanitarie e socioassistenziali private accreditate. Il comma 945 fissa la decorrenza applicativa per il sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatta salva la regola di cassa allargata di cui all’art. 51, c. 1, del TUIR. Il comma 946 istituisce il tavolo interistituzionale per i ceramisti senza oneri per la finanza pubblica.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. È atteso l’aggiornamento della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sui codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri, in modo da estendere l’utilizzo del codice già previsto per il personale del SSN ai sostituti d’imposta privati accreditati. Non è richiesto un decreto attuativo formale per l’efficacia della norma, che opera ex lege dal 1° gennaio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    944. L’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali con aliquota pari al 5 per cento, di cui all’ articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , si applica anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.

    945. La disposizione di cui al comma 944 è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

    946. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo interistituzionale con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di valutare le questioni connesse alla gravosità della professione dei ceramisti e dei conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per la partecipazione al tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  • Art. 14 D.Lgs. 472/1997 – Responsabilità del cessionario di azienda

    Art. 14 D.Lgs. 472/1997 – Responsabilità del cessionario di azienda

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

    2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

    3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

    4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

    5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

    5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.