Autore: Andrea Marton

  • Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali

    Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali

    Comma 28 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Aggiunge all’art. 1 c. 24 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) periodi che fissano al 26% (anziché 33% ordinario) l’aliquota sui redditi diversi e altri proventi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies del TUIR derivanti da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). Stabilisce inoltre la neutralità fiscale della mera conversione tra euro e e-money token e del rimborso al valore nominale.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    28. All’ articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’ articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 . Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale».

  • Art. 105 DPR 602/1973 – Entrata in vigore del DPR 602/1973

    Art. 105 DPR 602/1973 – Entrata in vigore del DPR 602/1973

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

  • Art. 33 DPR 230/2000 – Regime di sorveglianza particolare

    Art. 33 DPR 230/2000 – Regime di sorveglianza particolare

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorità giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinchè esprima parere nel termine di dieci giorni.

    2. L'autorità giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.

    3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione è prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

    4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato è sottoposto, è data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

    5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria.

    6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito è presa nota nella cartella personale.

    7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato.

    8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne dà comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.

    9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza può essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'articolo 32.

  • Art. 120 DPR 495/1992 – Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio

    Art. 120 DPR 495/1992 – Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono: a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: 1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b); 3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a). b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali; c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione; d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio. e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

    2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 – 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 – 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta – esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze – sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.

    3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso,… limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).

    4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.

  • Art. 472 Codice della Navigazione – Perdita del nolo

    Art. 472 Codice della Navigazione – Perdita del nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

  • Comma 929 LB 2026: contributo ANFFAS APS/ETS per 2026 e 2027

    Comma 929 LB 2026: contributo ANFFAS APS/ETS per 2026 e 2027

    Comma 929 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    929. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all’articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , è corrisposto anche all’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 . Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

  • Art. 21 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni accessorie tributarie

    Art. 21 D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni accessorie tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

    2. Le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e alla misura della sanzione principale.

  • Art. 6 D.Lgs. 1/2018 – Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile

    Art. 6 D.Lgs. 1/2018 – Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile ( Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legg

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell’articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di cui all’articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all’articolo 18; d) dell’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 121 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo in generale

    Art. 121 DPR 495/1992 – Segnali di obbligo in generale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare.

    2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.

    3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.

  • Art. 26 DPR 445/2000

    Art. 26 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    Art. 45 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi aggiuntivi specifici per gli emittenti di token collegati ad attività significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione sana ed efficace del rischio di tali emittenti e che non crei incentivi ad allentare le norme in materia di rischio.

    2. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi garantiscono che tali token possano essere detenuti in custodia da diversi prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, compresi i prestatori di servizi per le cripto-attività che non appartengono allo stesso gruppo, quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE, su base equa, ragionevole e non discriminatoria.

    3. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi valutano e controllano le esigenze di liquidità per soddisfare le richieste di rimborso dei token collegati ad attività da parte dei possessori degli stessi. A tal fine gli emittenti di token collegati ad attività significativi stabiliscono, mantengono e attuano una politica e procedure per la gestione della liquidità. Tale politica e tali procedure assicurano che le attività di riserva abbiano un profilo di liquidità resiliente che consenta agli emittenti di token collegati ad attività significativi di continuare a operare normalmente, anche in situazioni di stress di liquidità.

    4. Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6. Se gli emittenti di token collegati ad attività significativi offrono due o più token collegati ad attività o prestano servizi per le cripto-attività, le prove di stress riguardano tutte queste attività in modo globale e olistico.

    5. La percentuale di cui all’articolo 35, paragrafo 1, primo comma, lettera b), è fissata al 3 % dell’importo medio delle attività di riserva per gli emittenti di token collegati ad attività significativi.

    6. Qualora più emittenti offrano lo stesso token collegato ad attività significativo, a ciascun emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5. Qualora un emittente offra nell’Unione due o più token collegati ad attività e almeno uno di tali token collegati ad attività è classificato come significativo, a tale emittente si applicano i paragrafi da 1 a 5.

    7. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

    a) il contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva di cui al paragrafo 1;

    b) i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità di cui al paragrafo 3 e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l’altro l’importo minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento, che non può essere inferiore al 60 % dell’importo di riferimento in ciascuna valuta ufficiale;

    c) la procedura e i tempi per l’adeguamento dell’importo dei fondi propri di un emittente di un token collegato ad attività significativo in applicazione del paragrafo 5.

    Nel caso degli enti creditizi, l’ABE calibra le norme tecniche tenendo conto di eventuali interazioni tra i requisiti normativi stabiliti dal presente regolamento e i requisiti normativi stabiliti da altri atti legislativi dell’Unione. L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

    8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con la BCE, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di stabilire i parametri di riferimento comuni degli scenari delle prove di stress da includere nelle prove di stress di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali orientamenti sono aggiornati periodicamente tenendo conto degli ultimi sviluppi del mercato.

  • Art. 104 DPR 602/1973 – Disposizioni abrogate dal DPR 602/1973

    Art. 104 DPR 602/1973 – Disposizioni abrogate dal DPR 602/1973

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    A decorrere dall’1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.