Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Commi 651-660 LB 2026: accordi Stato-regioni, Sardegna, autonomie

    Commi 651-660 LB 2026: accordi Stato-regioni, Sardegna, autonomie

    Commi 651-660 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto MEF entro il 31 marzo 2026 (concerto Interno e PCM, su proposta Commissione armonizzazione enti territoriali ex art. 3-bis D.Lgs. 118/2011) per aggiornamento allegati 4/1, 4/2 e 9 al D.Lgs. 118/2011. Riavvio tavolo tecnico-politico Sardegna entro 30 aprile 2026. Definizione criteri capitolo 1200 entro 31 luglio 2026. Intesa Governo-autonomie speciali entro 30 aprile 2026 (comma 658). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    651. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 455, le parole: «per gli anni dal 2024 al 2033» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2026 al 2034»; b) al comma 456, le parole: «, da adottare entro il 31 marzo 2024» sono soppresse; c) al comma 458: 1) all’alinea, le parole: «, entro il 15 febbraio 2024,» sono soppresse, le parole: «risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie pari ad almeno il 35 per cento del contributo annuo» e le parole: «da adottare per il perimetro non sanitario del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «adottate, anche prima della sottoscrizione dell’accordo, per il perimetro non sanitario del bilancio»; 2) alla lettera a), le parole: «in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2023»; d) dopo il comma 458 è inserito il seguente: «458-bis. Gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 458 prevedono l’impegno della regione a: a) presentare, alla fine degli esercizi 2026 e 2027, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, di cui all’ articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , almeno dimezzato rispetto a quello dell’esercizio precedente, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ; b) presentare, alla fine degli esercizi dal 2028 al 2034, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti pari a zero o negativo, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a); c) ridurre, dal 2026 al 2034 rispetto all’esercizio precedente, di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , rilevato alla fine di ciascun esercizio, a meno che non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio»; e) al comma 459, le parole: «con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza annuale» e le parole: «Per l’esercizio 2024 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali» sono soppresse; f) al comma 463, le parole: «del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2026».

    652. In attuazione del punto 4 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di concorso alla compensazione degli extracosti di parte corrente dovuti agli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Entro il 30 aprile 2026 è riavviato il tavolo tecnicopolitico di cui al punto 10 dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti alla Sardegna dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

    653. In attuazione del punto 3 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, i criteri da applicare a regime, a decorrere dall’anno 2027, per la quantificazione del capitolo 1200 del bilancio dello Stato, oggetto di compartecipazione da parte della regione Sardegna, sono definiti in apposito tavolo con la regione entro il 31 luglio 2026.

    654. In attuazione del punto 5 dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, al fine di garantire i servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione degli incendi e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, la regione Sardegna e l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS), in coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’ articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , possono assumere, nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per il triennio 2026-2028, unità di personale con contratto a tempo determinato. Le predette assunzioni, pur nel rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall’organo di revisione contabile, non rilevano in relazione ai limiti previsti dai commi da 557 a 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dall’ articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 . Relativamente alle assunzioni in oggetto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , è incrementato a valere sulle risorse di cui al primo periodo per il triennio 2026-2028 per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2025, delle risorse per la retribuzione accessoria.

    655. In attuazione del punto 6 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, le facoltà assunzionali della regione, per il triennio 2026-2028, sono esercitate sulla base della regola del turn over al 125 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente e al 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La maggiore spesa per assunzioni di personale derivante dall’incremento del 25 per cento della percentuale del turn over ordinario prevista dal primo periodo non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’ articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

    656. In attuazione del punto 7 dell’accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il presidente della regione Sardegna, sottoscritto in data 5 dicembre 2025, la regione può approvare apposite disposizioni legislative con le quali è stabilita autonoma misura di contenimento della spesa del personale improntata al principio di sostenibilità finanziaria secondo i criteri indicati nell’ articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , e, in ogni caso, idonea ad assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio di cui all’ articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , nonché idonea ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.

    657. In attuazione dell’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell’ articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l’importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all’allegato IX alla presente legge.

    658. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla presente legge, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2026 un’intesa ai sensi dell’ articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111 .

    659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6 , e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 , sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 : a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi; b) per garantire il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza; d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l’indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

    660. Al paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «Ferme restando le procedure previste dall’ articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni: a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento; b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

  • Il contratto di rioccupazione: incentivo per chi è disoccupato

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    Il contratto di rioccupazione è un contratto a tempo indeterminato con un periodo di inserimento di sei mesi, durante il quale il datore beneficia di uno sgravio contributivo del 100% (nei limiti di legge). L’assunzione deve riguardare un lavoratore in stato di disoccupazione. La misura è stata reintrodotta e prorogata più volte; verificare la vigenza al momento dell’assunzione.

    Riferimento normativo

    Art. 41-bis D.L. 73/2021 (conv. L. 106/2021); proroghe successive

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche principali del contratto di rioccupazione
    Elemento Regola
    Tipo di contratto Tempo indeterminato
    Periodo di inserimento 6 mesi
    Sgravio contributivo 100% dei contributi datoriali nei limiti di legge
    Requisito del lavoratore Stato di disoccupazione (ai sensi del D.Lgs. 150/2015)
    Obbligo di mantenimento Almeno 6 mesi dopo il periodo di inserimento
    Decadenza Recesso senza giusta causa entro i 6 mesi di mantenimento → restituzione sgravio

    Requisiti e come si attiva

    Il contratto di rioccupazione è stipulato a tempo indeterminato e prevede un periodo di inserimento di sei mesi durante il quale il datore e il lavoratore definiscono un progetto individuale di inserimento, con obiettivi condivisi. Per poterne beneficiare, il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ovvero aver perso il lavoro o essere alla ricerca di prima occupazione e aver dichiarato l’immediata disponibilità (DID) al CPI.

    Lo sgravio contributivo

    Per i sei mesi del periodo di inserimento il datore è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico (fatte salve alcune voci non sgravabili, come i premi INAIL) nel limite massimo fissato dalla legge istitutiva e dai successivi provvedimenti. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, al quale il datore deve preventivamente comunicare l’assunzione tramite i canali telematici ordinari.

    Obbligo di mantenimento e decadenza

    Dopo il periodo di inserimento il datore deve mantenere il lavoratore in forza per almeno ulteriori sei mesi. In caso di recesso ingiustificato entro tale periodo, l’incentivo decade e il datore deve restituire le somme ricevute, maggiorate. Il recesso per giusta causa o giustificato motivo, o le dimissioni del lavoratore, non determinano decadenza.

    Casi pratici

    Tizio – assunzione di un disoccupato con contratto di rioccupazione

    Tizio gestisce una PMI e vuole assumere un lavoratore che ha perso il lavoro sei mesi fa. Stipula un contratto di rioccupazione a tempo indeterminato: per i primi sei mesi non paga i contributi datoriali (nei limiti di legge), poi mantiene il lavoratore in servizio per altri sei mesi. Il costo netto dell’assunzione si riduce significativamente.

    Caia – recesso anticipato e restituzione dello sgravio

    Caia assuma con contratto di rioccupazione e, dopo quattro mesi dalla fine del periodo di inserimento, licenzia il lavoratore senza giusta causa. L’INPS notifica la decadenza dall’incentivo: Caia deve restituire tutti i contributi sgravati nei sei mesi di inserimento.

    Sempronio – lavoratore che si dimette durante il mantenimento

    Sempronio ha assunto tramite contratto di rioccupazione; il lavoratore si dimette spontaneamente nel settimo mese. Le dimissioni volontarie non causano la decadenza dallo sgravio: Sempronio conserva l’incentivo già goduto.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con il contratto di rioccupazione?

    Solo lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, cioè che hanno rilasciato la DID e sono registrati come disoccupati al Centro per l’Impiego.

    Quanto dura lo sgravio contributivo?

    Sei mesi, corrispondenti al periodo di inserimento previsto dal contratto.

    Il contratto di rioccupazione è cumulabile con altri incentivi?

    Di norma gli incentivi contributivi non sono cumulabili tra loro, salvo espressa previsione di legge. È necessario verificare caso per caso con l’INPS e il consulente del lavoro.

    Cosa succede se il datore licenzia il lavoratore senza giusta causa?

    Decade dall’incentivo e deve restituire all’INPS i contributi sgravati, maggiorati delle somme previste dalla normativa.

    Il contratto di rioccupazione è ancora in vigore nel 2026?

    La misura è stata prorogata più volte dalla sua introduzione nel 2021. Prima di procedere è indispensabile verificare la vigenza aggiornata sul sito INPS e con un consulente del lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione

    Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter.

    2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’ articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. 2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’ articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’ articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’ articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

  • Art. 24 DPR 445/2000

    Art. 24 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Commi 364-366 LB 2026: tetti di spesa personale SSN, stabilizzazioni

    Commi 364-366 LB 2026: tetti di spesa personale SSN, stabilizzazioni

    Commi 364-366 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Sanita

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Per il comma 366 si attende la contrattazione integrativa aziendale ex art. 40 D.Lgs. 165/2001 con coinvolgimento dell'ARAN per la definizione dei criteri attuativi della premialità per il personale del pronto soccorso. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    364. All’ articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: «e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento» fino alla fine del periodo sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale e dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 , possono incrementare i valori di spesa di cui al primo periodo di un ulteriore importo sino al 3 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, dandone comunicazione al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui all’articolo 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ».

    365. All’ articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026», le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026» e le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026»; b) alla lettera c), le parole: «personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e con almeno diciotto mesi di servizio».

    366. Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni, fermo restando il rispetto dell’ articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 , e dell’equilibrio annuale di bilancio, possono incrementare, in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , l’ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell’area Sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto Sanità in misura complessivamente non superiore all’1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione del citato personale.

  • Art. 7 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

    Art. 7 D.Lgs. 1/2018 – Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile ( Articolo 2, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche delle notifiche

    Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifiche delle notifiche

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di ogni pertinente modifica della notifica di un organismo notificato tramite lo strumento elettronico di notifica di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

    2. Le procedure di cui agli articoli 29 e 30 si applicano alle estensioni della portata della notifica. In caso di modifiche della notifica diverse dalle estensioni della sua portata, si applicano le procedure stabilite nei paragrafi da 3 a 9.

    3. Qualora decida di cessare le attività di valutazione della conformità, un organismo notificato ne informa l'autorità di notifica e i fornitori interessati quanto prima possibile e almeno un anno prima della cessazione delle attività qualora la cessazione sia stata programmata. I certificati dell'organismo notificato possono restare validi per un periodo di nove mesi dopo la cessazione delle attività dell'organismo notificato purché un altro organismo notificato abbia confermato per iscritto che assumerà la responsabilità per i sistemi di IA ad alto rischio coperti da tale certificato. Quest'ultimo organismo notificato completa una valutazione integrale dei sistemi di IA ad alto rischio coinvolti entro la fine del periodo di nove mesi indicato prima di rilasciare nuovi certificati per gli stessi sistemi. Qualora l'organismo notificato abbia cessato le proprie attività, l'autorità di notifica ritira la designazione.

    4. Qualora un'autorità di notifica abbia motivo sufficiente di ritenere che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 31 o non adempie i suoi obblighi, l'autorità di notifica indaga senza ritardo sulla questione con la massima diligenza. In tale contesto, essa informa l'organismo notificato interessato in merito alle obiezioni sollevate e gli dà la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Se l'autorità di notifica conclude che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 31 o non adempie i suoi obblighi, tale autorità limita, sospende o ritira ladesignazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    5. Qualora la sua designazione sia stata sospesa, limitata oppure ritirata interamente o in parte, l'organismo notificato informa i fornitori interessati al più tardi entro 10 giorni.

    6. In caso di limitazione, sospensione o ritiro di una designazione, l'autorità di notifica adotta le misure appropriate per far sì che i fascicoli dell'organismo notificato interessato siano conservati e messi a disposizione delle autorità di notifica in altri Stati membri nonché delle autorità di vigilanza del mercato, su richiesta.

    7. In caso di limitazione, sospensione o ritiro di una designazione, l'autorità di notifica:

    a) valuta l'impatto sui certificati rilasciati dall'organismo notificato;

    b) entro tre mesi dalla comunicazione delle modifiche della designazione, presenta alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle proprie constatazioni;

    c) impone all'organismo notificato di sospendere o ritirare, entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall'autorità, i certificati rilasciati indebitamente al fine di garantire la continua conformità dei sistemi di IA ad alto rischio sul mercato;

    d) informa la Commissione e gli Stati membri in merito ai certificati di cui ha richiesto la sospensione o il ritiro;

    e) fornisce alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui ha sede il fornitore tutte le informazioni pertinenti sui certificati di cui ha richiesto la sospensione o il ritiro; tale autorità adotta le misure appropriate, laddove necessario, per evitare un rischio potenziale per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali.

    8. Ad eccezione dei certificati rilasciati indebitamente, e ove la designazione sia stata sospesa o limitata, i certificati restano validi in uno dei casi seguenti:

    a) l'autorità di notifica ha confermato, entro un mese dalla sospensione o dalla limitazione, che sotto il profilo della salute, della sicurezza o dei diritti fondamentali non sussistono rischi per quanto riguarda i certificati oggetto di sospensione o limitazione e l'autorità di notifica ha predisposto un calendario di azioni al fine di porre rimedio alla sospensione o alla limitazione; oppure

    b) l'autorità di notifica ha confermato che durante il periodo di sospensione o di limitazione non saranno rilasciati, modificati o rinnovati certificati attinenti alla sospensione e indica se l'organismo notificato è in grado di continuare a svolgere il monitoraggio e rimanere responsabile dei certificati esistenti rilasciati durante il periodo della sospensione o della limitazione; nel caso in cui l'autorità di notifica stabilisca che l'organismo notificato non è in grado di sostenere i certificati in vigore, il fornitore del sistema coperto dal certificato conferma per iscritto alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui ha la propria sede, entro tre mesi dalla sospensione o dalla limitazione, che un altro organismo notificato qualificato assume temporaneamente le funzioni dell'organismo notificato di svolgere il monitoraggio e assume la responsabilità dei certificati durante il periodo di sospensione o limitazione.

    9. Ad eccezione dei certificati rilasciati indebitamente, e ove la designazione sia stata ritirata, i certificati restano validi per un periodo di nove mesi nei casi seguenti:

    a) l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore del sistema di IA ad alto rischio coperto dal certificato ha la propria sede ha confermato che sotto il profilo della salute, della sicurezza o dei diritti fondamentali non sussistono rischi per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio interessati; e

    b) un altro organismo notificato ha confermato per iscritto che assume immediatamente la responsabilità per tali sistemi di IA e completa la sua valutazione entro 12 mesi dal ritiro della designazione.

    Nei casi di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore del sistema coperto dal certificato ha la propria sede può prorogare la validità temporanea dei certificati di ulteriori periodi di tre mesi, per un totale non superiore a dodici mesi. L'autorità nazionale competente o l'organismo notificato che assume le funzioni dell'organismo notificato interessato dalla modifica della designazione informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e gli altri organismi notificati.

  • Art. 44 DPR 230/2000 – Studi universitari

    Art. 44 DPR 230/2000 – Studi universitari

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

    2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

    3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

    4. I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

  • Commi 79-81 LB 2026: limiti perdite, ACE e acconti IRES 2026-2027

    Commi 79-81 LB 2026: limiti perdite, ACE e acconti IRES 2026-2027

    Commi 79-81 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: I commi 79, 80 e 81 entrano in vigore dal 01/01/2026 e producono effetti già sulla determinazione del reddito imponibile e degli acconti IRES per i periodi d’imposta in corso al 31/12/2026 (per il primo tetto al 35%) e al 31/12/2027 (per il secondo tetto al 42%). Il comma 81 disciplina anche gli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2028.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    79. Il computo delle perdite, ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dell’eccedenza, ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 , relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’ articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in diminuzione del reddito: a) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile; b) del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 76 a 78 del presente articolo in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile.

    80. Le disposizioni di cui al comma 79 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui all’ articolo 1, commi da 14 a 17, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , e delle disposizioni di cui al comma 79, lettera a), nonché ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78 e 79, lettera b), del presente articolo.

    81. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso: a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 del presente articolo; b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’ articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l’articolo 1, comma 1079 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’articolo 1, commi 1067 e 1068 , della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e applicando le disposizioni di cui ai commi 76, 77, 78, 79, lettera b), e 80 del presente articolo; c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 76 a 78 del presente articolo.

  • Comma 863 LB 2026: Fondo benessere psicologico lavoratori e studenti

    Comma 863 LB 2026: Fondo benessere psicologico lavoratori e studenti

    Comma 863 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Scuola Universita

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le modalità di accesso al Fondo e i criteri di selezione di imprese e università. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    863. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il benessere psicologico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del Fondo di cui al presente comma sono finalizzate: a) alla promozione di incentivi per le aziende e per le imprese volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti; b) a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore delle studentesse e degli studenti.

  • Art. 34 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze di merito

    Art. 34 Codice del Processo Amministrativo – Sentenze di merito

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda:

    a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato;

    b) ordina all’amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine;

    c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile. L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è esercitata, nei limiti di cui all’articolo 31, comma 3, contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio;

    d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;

    e) dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza.

    2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’articolo 29.

    3. Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

    4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.

    5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • Comma 726 LB26: corrispettivo per interventi di soccorso della G

    Comma 726 LB26: corrispettivo per interventi di soccorso della G

    Comma 726 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso atto attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze per la determinazione delle tariffe del corrispettivo e delle modalità di riscossione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    726. Fermi restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e le priorità delle esigenze di sicurezza pubblica e di soccorso pubblico e fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del codice della navigazione , per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza è dovuta la corresponsione di un corrispettivo al Ministero dell’economia e delle finanze a carico di colui che ha determinato l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento, qualora l’evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente. Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.