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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 472 regola la valutazione della perdita del nolo nella massa creditoria dell'avaria comune: il danno è calcolato sull'ammontare lordo del nolo perduto.
  • Dalla cifra lorda vanno dedotti i noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione di quelle sacrificate, per evitare un arricchimento del vettore.
  • Si deducono altresì le spese risparmiate in conseguenza della perdita del carico, poiché tali costi non sono stati sopportati e non devono essere imputati all'avaria.
  • La norma garantisce che solo il danno netto effettivo sia ripartito tra i partecipanti alla spedizione, evitando duplicazioni o vantaggi impropri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 472 Codice della Navigazione — Perdita del nolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

In sintesi

  • L'art. 472 regola la valutazione della perdita del nolo nella massa creditoria dell'avaria comune: il danno è calcolato sull'ammontare lordo del nolo perduto.
  • Dalla cifra lorda vanno dedotti i noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione di quelle sacrificate, per evitare un arricchimento del vettore.
  • Si deducono altresì le spese risparmiate in conseguenza della perdita del carico, poiché tali costi non sono stati sopportati e non devono essere imputati all'avaria.
  • La norma garantisce che solo il danno netto effettivo sia ripartito tra i partecipanti alla spedizione, evitando duplicazioni o vantaggi impropri.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 472 del Codice della navigazione disciplina uno degli aspetti più tecnici dell'avaria comune marittima: la valutazione del nolo perduto ai fini della sua ammissione nella massa creditoria. Il nolo è il corrispettivo dovuto all'armatore o al vettore per il trasporto delle merci; quando le merci vengono sacrificate nell'avaria comune, il vettore perde il diritto al nolo su quelle merci, subendo un danno economico riconoscibile come voce della massa creditoria. La norma si pone in continuità con il sistema valutativo degli artt. 471 e 473, che regolano rispettivamente spese eccezionali e danni materiali, e completa il quadro delle voci di danno ammissibili al concorso nella ripartizione dell'avaria.

Il criterio base: il nolo lordo

Il punto di partenza per il calcolo è il nolo lordo, cioè l'ammontare complessivo del corrispettivo di trasporto relativo alle merci perdute o danneggiate nel contesto dell'avaria comune. Il riferimento al valore lordo, e non netto, è la base di calcolo da cui si procederà con le necessarie deduzioni: in tal modo si garantisce che il danno venga determinato partendo da una grandezza oggettiva e verificabile, corrispondente a quanto il vettore avrebbe percepito in condizioni normali di esecuzione del trasporto. Il nolo lordo è tipicamente documentato dalla polizza di carico o dal contratto di noleggio, strumenti fondamentali nella prassi del commercio marittimo internazionale.

Prima deduzione: i noli sostitutivi

Dalla base lorda si deve sottrarre il nolo effettivamente guadagnato per le merci caricate in sostituzione di quelle sacrificate. Questa deduzione risponde a un principio di equità: se il vettore, a seguito della perdita di parte del carico originario, ha potuto imbarcare nuove merci sullo spazio così liberatosi e ha percepito un nolo per tale trasporto sostitutivo, sarebbe ingiusto far gravare sull'avaria comune la perdita dell'intero nolo originario. La deduzione evita che il vettore percepisca sia il rimborso dell'avaria per il nolo perduto, sia il nolo del carico sostitutivo, realizzando un doppio beneficio. Nella pratica, questo si verifica ad esempio quando, a seguito del getto in mare di parte del carico, lo spazio liberatosi viene riempito con merci imbarcate in un porto intermedio.

Seconda deduzione: le spese risparmiate

L'art. 472 dispone altresì la deduzione delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare. Anche questa deduzione è logicamente coerente: il vettore che non ha consegnato le merci ha anche risparmiato alcune spese connesse alla loro gestione e consegna, come costi di sbarco, magazzinaggio, sdoganamento o altre operazioni accessorie. Se tali spese vengono risparmiate grazie alla perdita del carico, il danno netto effettivo del vettore è inferiore alla perdita lorda del nolo, e solo il danno netto deve essere oggetto di ripartizione nell'avaria. Il principio sottostante è quello della compensazione delle poste: nella quantificazione del danno si tiene conto sia di ciò che si è perso sia di ciò che si è risparmiato grazie all'evento che ha generato la perdita.

Il danno netto come base della ripartizione

Il risultato delle due deduzioni — noli sostitutivi e spese risparmiate — è il danno netto da nolo perduto, ossia la somma effettiva che il vettore avrebbe guadagnato in più se l'avaria comune non fosse intervenuta. Solo questa cifra netta viene ammessa nella massa creditoria e concorre alla ripartizione tra tutti i partecipanti. L'approccio dell'art. 472 è dunque improntato al principio generale del danno effettivo, che percorre l'intera disciplina dell'avaria comune nel Codice della navigazione: la solidarietà dell'istituto non deve determinare arricchimenti, ma deve compensare solo le perdite reali e verificabili sofferte dai partecipanti alla spedizione in conseguenza del provvedimento adottato per la salvezza comune.

Casi pratici

Caso 1: Perdita parziale del carico e nolo sostituito

Tizio, vettore marittimo, trasporta merci per un nolo lordo di ventimila euro. A causa di un'avaria comune, parte delle merci viene gettata in mare; lo spazio liberato viene occupato da nuove merci imbarcate in porto, per le quali Tizio guadagna un nolo di cinquemila euro. Il danno da nolo perduto ammesso nella massa creditoria sarà al massimo di quindicimila euro, previa ulteriore deduzione delle spese risparmiate sulla consegna delle merci sacrificate.

Caso 2: Spese di consegna risparmiate

Caio è il vettore di un carico di prodotti deperibili che, nel corso di un'avaria comune, vengono sacrificati prima dell'arrivo a destinazione. Caio non dovrà sostenere le spese di sbarco e refrigerazione alla destinazione, pari a duemila euro. Nel calcolo del danno da nolo perduto da ammettere alla massa creditoria, tale importo sarà dedotto dall'ammontare lordo del nolo non percepito.

Caso 3: Nessun carico sostitutivo disponibile

Sempronio, armatore-vettore, perde il nolo sull'intero carico sacrificato nell'avaria comune e non riesce a trovare merci sostitutive da imbarcare sullo spazio liberato. In tal caso non vi è alcun nolo sostitutivo da dedurre, e il danno ammesso nella massa creditoria corrisponderà al nolo lordo diminuito solo delle eventuali spese risparmiate in conseguenza della mancata consegna.

Domande frequenti

Come si calcola il danno da nolo perduto nell'avaria comune?

Si parte dal nolo lordo relativo alle merci sacrificate, si sottraggono i noli guadagnati per merci caricate in sostituzione e le spese risparmiate grazie alla perdita del carico.

Perché si deducono i noli sostitutivi dal danno da nolo perduto?

Per evitare che il vettore percepisca sia il rimborso dell'avaria sia i noli delle merci sostitutive, ottenendo un doppio beneficio a danno degli altri partecipanti alla spedizione.

Quali spese vanno dedotte dal nolo perduto nell'avaria comune?

Le spese che il vettore ha risparmiato grazie alla mancata consegna delle merci sacrificate, come costi di sbarco, magazzinaggio o altre operazioni accessorie alla consegna.

Il nolo perduto rientra sempre nella massa creditoria dell'avaria comune?

Sì, purché la perdita del nolo sia conseguenza diretta del provvedimento di avaria comune: solo il danno netto, dopo le deduzioni previste dall'art. 472, viene ammesso alla ripartizione.

Il valore di riferimento per il nolo perduto è lordo o netto?

Il punto di partenza è il nolo lordo: da esso si effettuano le deduzioni prescritte (noli sostitutivi e spese risparmiate) per giungere al danno netto da ammettere nella massa creditoria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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