In sintesi
L'art. 105 del DPR 602/1973 fissa la data di entrata in vigore del decreto: il 1° gennaio 1974. Si tratta della norma finale del decreto, che stabilisce il dies a quo dell'efficacia dell'intero impianto normativo della riscossione delle imposte sui redditi riformato. La data del 1° gennaio 1974 coincide con l'entrata in vigore dell'intera riforma tributaria del 1973, che ha introdotto IRPEF, IRPEG, IVA e ridisegnato l'intero sistema di accertamento e riscossione delle imposte in Italia, segnando il passaggio definitivo dal sistema cedolare e frazionato delle vecchie imposte dirette al sistema unitario e personale vigente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 DPR 602/1973 — Entrata in vigore del DPR 602/1973
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Cod. Amb. — scarichi in acque superficiali
- Art. 105 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
- Art. 105 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 105 D.Lgs. 42/2004 — Diritti di uso e godimento pubblico
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
- Articolo 105 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 105 del DPR 602/1973 adempie alla funzione essenziale di ogni norma di entrata in vigore: stabilire con precisione il momento dal quale il decreto produce effetti giuridici. La data del 1° gennaio 1974 non era solo la data di vigenza del DPR 602/1973, ma di un'intera riforma tributaria coordinata, che comprendeva i DPR 597 (IRPEF), 598 (IRPEG), 599 (ILOR), 600 (accertamento), 601 (agevolazioni tributarie), 602 (riscossione) e 633 (IVA). La contemporaneità dell'entrata in vigore di tutti questi decreti era essenziale per garantire la coerenza del nuovo sistema.
Analisi e struttura
L'art. 105 si compone di un'unica frase, nella forma tipica delle norme di entrata in vigore: «Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974». La semplicità della disposizione non deve far dimenticare la sua rilevanza sistematica: stabilisce il momento di cesura tra il vecchio ordinamento tributario (basato sul DPR 645/1958 e sulle sue integrazioni) e quello nuovo. La data del 1° gennaio 1974 è anche il momento a partire dal quale operano le abrogazioni previste dall'art. 104 e le disposizioni transitorie degli artt. 99-103. L'art. 105, insieme all'art. 104, forma il nucleo delle norme finali del decreto, secondo la tradizionale struttura normativa italiana.
Quando si applica
La norma di entrata in vigore ha esaurito il suo effetto con il 1° gennaio 1974. Mantiene rilevanza interpretativa quando si tratta di verificare quale normativa era applicabile a fattispecie sorte o avvenute prima o dopo quella data, in applicazione dei principi di diritto intertemporale (irretroattività, tempus regit actum). La data del 1° gennaio 1974 è il termine di riferimento per distinguere le fattispecie cui si applicano le disposizioni transitorie (artt. 99-103) da quelle cui si applica il nuovo regime ordinario del DPR 602/1973.
Confronto e norme correlate
Il DPR 602/1973, entrato in vigore il 1° gennaio 1974, ha poi subito numerose modifiche nel corso dei decenni. Le più significative hanno riguardato: la riorganizzazione del sistema concessorio con il D.Lgs. 46/1999 (che ha abrogato numerose norme originarie) e il D.Lgs. 112/1999 (che ha ridefinito i rapporti tra Stato e concessionari); la soppressione di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con il D.L. 193/2016; l'introduzione di nuovi strumenti cautelari ed esecutivi (fermo, ipoteca, cooperazione informatica) con successive norme; le modifiche al sistema della rateazione ex art. 19, aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 110/2024.
Problemi applicativi
Le questioni interpretative generate dall'art. 105 in sede applicativa riguardano principalmente: la corretta individuazione del regime applicabile a fattispecie sorte a cavallo del 1° gennaio 1974 (ultima dichiarazione del vecchio sistema nel 1973, prime dichiarazioni IRPEF per il 1974); la competenza per la riscossione di crediti tributari relativi ai periodi pre-riforma in caso di controversie nate dopo il 1974; la questione del «momento» rilevante ai fini dell'applicazione del nuovo sistema (data del versamento, data dell'accertamento, data dell'iscrizione a ruolo). Queste questioni sono oggi di mero interesse accademico e storiografico.
Casi pratici
Caso 1: Prima dichiarazione IRPEF presentata nel 1974 per l'anno 1973
Caso 2: Accertamento per il 1973 notificato nel 1975
Caso 3: Cinquant'anni di applicazione del DPR 602/1973
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il DPR 602/1973?
Il DPR 602/1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 1974, come stabilito dall'art. 105. In tale data è entrata in vigore l'intera riforma tributaria del 1973, che ha introdotto IRPEF, IRPEG e IVA, ridisegnando l'intero sistema di accertamento, riscossione e contenzioso delle imposte in Italia. La riforma ha sostituito il sistema cedolare delle vecchie imposte dirette con un sistema unitario e personale.
Il DPR 602/1973 è ancora in vigore o è stato sostituito da altra normativa?
Il DPR 602/1973 è ancora formalmente in vigore, ma è stato profondamente modificato nel corso dei decenni. Numerose norme originarie sono state abrogate (specie dal D.Lgs. 46/1999 e dal D.Lgs. 471/1997), mentre sono stati introdotti nuovi istituti come il fermo amministrativo (art. 86), l'iscrizione di ipoteca (art. 77), la rateazione ampliata (art. 19), la cooperazione informatica (art. 75-ter). Rimane il testo normativo di riferimento per la riscossione delle imposte.
Cosa ha cambiato la riforma tributaria del 1973-74 rispetto al sistema precedente?
La riforma del 1973-74 ha trasformato radicalmente il sistema tributario italiano: ha sostituito le imposte cedolari (ricchezza mobile cat. A/B/C, imposta complementare progressiva, imposte fondiari) con un'unica imposta personale sul reddito (IRPEF per le persone fisiche, IRPEG poi IRES per le persone giuridiche); ha introdotto l'IVA in sostituzione dell'IGE; ha unificato l'accertamento nel DPR 600/1973 e la riscossione nel DPR 602/1973; ha istituito le commissioni tributarie ex DPR 636/1972.
Chi gestisce oggi la riscossione delle imposte in Italia?
La riscossione delle imposte erariali è affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), istituita con il D.L. 193/2016 in sostituzione di Equitalia. ADER è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MEF e dell'Agenzia delle entrate. Per le entrate locali, gli enti locali possono avvalersi di ADER (tramite convenzione) o di soggetti privati iscritti nell'albo ex D.Lgs. 446/1997. Le modalità operative seguono le norme del DPR 602/1973 come modificato nel tempo.
Vedi anche