In sintesi
L'art. 104 del DPR 602/1973 è la norma abrogativa generale del decreto: a decorrere dal 1° gennaio 1974 abroga le disposizioni contenute nel Titolo X e nel Titolo XI, capo II, del vecchio Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958, n. 645), nonché ogni altra disposizione non compatibile con le norme del DPR 602/1973. Si tratta di una clausola abrogativa sia specifica (con indicazione dei titoli abrogati del DPR 645/1958) sia generica («ogni altra disposizione non compatibile»), che ha consentito l'entrata in pieno regime del nuovo sistema di riscossione delle imposte dirette dal 1° gennaio 1974.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 DPR 602/1973 — Disposizioni abrogate dal DPR 602/1973
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
A decorrere dall’1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 104 del DPR 602/1973 è la norma abrogativa generale del decreto: a decorrere dal 1° gennaio 1974 abroga le disposizioni contenute nel Titolo X e nel Titolo XI, capo II, del vecchio Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958, n. 645), nonché ogni altra disposizione non compatibile con le norme del DPR 602/1973. Si tratta di una clausola abrogativa sia specifica (con indicazione dei titoli abrogati del DPR 645/1958) sia generica («ogni altra disposizione non compatibile»), che ha consentito l'entrata in pieno regime del nuovo sistema di riscossione delle imposte dirette dal 1° gennaio 1974.Ratio della norma
L'art. 104 del DPR 602/1973 assolve la funzione tipica delle norme abrogative: segnare con precisione il momento e l'ambito della sostituzione del vecchio sistema normativo con quello nuovo. Il DPR 29 gennaio 1958, n. 645 era il Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette che aveva codificato il sistema tributario previgente alla riforma del 1973. I suoi Titoli X e XI, capo II, disciplinavano rispettivamente i versamenti e le modalità di riscossione (Titolo X) e le norme penali e sanzionatorie (Titolo XI, capo II) — esattamente le materie ora disciplinate dal DPR 602/1973. L'abrogazione è efficace dal 1° gennaio 1974, data di entrata in vigore della riforma.
Analisi e struttura
La norma abrogativa si articola in due parti. La prima è una abrogazione specifica: vengono indicati i Titoli esatti del DPR 645/1958 che sono soppressi (Titolo X — versamenti; Titolo XI, capo II — sanzioni penali e pecuniarie). La seconda è una abrogazione generica: «ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto» — formula che copre i casi non espressamente contemplati nella parte specifica, evitando antinomie normative. La clausola abrogativa generica per incompatibilità è una tecnica legislativa consolidata, che affida all'interprete il compito di risolvere i casi dubbi verificando la compatibilità logica e sistematica tra le norme.
Quando si applica
L'abrogazione ha prodotto i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 1974 ed è definitivamente esaurita nei suoi effetti costitutivi. Residuano applicazioni interpretative quando occorre verificare se una specifica disposizione del DPR 645/1958 non espressamente abrogata sia stata o meno implicitamente abrogata dalla clausola generica dell'art. 104 per incompatibilità con il DPR 602/1973. Questi casi sono oggi di rara occorrenza, dato che le eventuali sopravvivenze del vecchio sistema sono state identificate e risolte dalla giurisprudenza e dalla dottrina nei decenni successivi.
Confronto e norme correlate
L'art. 104 deve essere letto in coordinamento con l'art. 100 DPR 602/1973, che conserva in vigore alcune specifiche disposizioni del DPR 645/1958 per il regime transitorio. La sopravvivenza parziale del vecchio Testo Unico (per le sole disposizioni conservate dagli artt. 100-103 DPR 602/1973) è giustificata dalla necessità di garantire la continuità nella riscossione delle imposte relative ai periodi d'imposta pre-riforma. La clausola «ogni altra disposizione non compatibile» è stata interpretata dalla giurisprudenza tributaria in senso restrittivo, richiedendo una vera e propria incompatibilità logica (non mera specialità) perché operi l'abrogazione implicita.
Problemi applicativi
Le questioni applicative più rilevanti generate dall'art. 104 nella sua storia applicativa hanno riguardato: la corretta identificazione delle disposizioni del DPR 645/1958 non espressamente abrogate ma potenzialmente incompatibili con il DPR 602/1973; il trattamento delle norme sanzionatorie del vecchio sistema (Titolo XI, capo II) per le violazioni commesse prima del 1° gennaio 1974, in applicazione del principio di irretroattività della norma sfavorevole; la sopravvivenza delle disposizioni processuali del vecchio sistema per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma. Tutte queste questioni sono oggi definitivamente risolte e hanno solo interesse storico-accademico.
Casi pratici
Caso 1: Identificazione di una norma del DPR 645/1958 abrogata implicitamente
Caso 2: Sanzioni per violazioni commesse prima del 1974
Caso 3: Sopravvivenza parziale del DPR 645/1958 per regime transitorio
Domande frequenti