Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 501 Codice della Navigazione – Assunzione del ricupero

    Art. 501 Codice della Navigazione – Assunzione del ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purché entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

  • Art. 42 Codice del Processo Amministrativo – Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

    Art. 42 Codice del Processo Amministrativo – Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall’effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

    2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell’articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all’articolo 40 ed è depositato nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 45.

    3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalità previsti dall’articolo 46.

    4. La cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell’intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell’articolo 14.

    5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

  • Comma 327 LB26: copertura finanziaria delle procedure concorsual

    Comma 327 LB26: copertura finanziaria delle procedure concorsual

    Comma 327 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    327. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 326 è autorizzata, per l’anno 2026, una spesa pari a euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del predetto personale, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un’ulteriore spesa pari a euro 74.369 annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 30 D.Lgs. 472/1997 – Entrata in vigore D.Lgs. 472/1997

    Art. 30 D.Lgs. 472/1997 – Entrata in vigore D.Lgs. 472/1997

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.

  • Art. 21-ter L. 354/1975

    Art. 21-ter L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • Art. 535 Codice della Navigazione – Differenza tra il nuovo e il vecchio

    Art. 535 Codice della Navigazione – Differenza tra il nuovo e il vecchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

  • Art. 32 D.Lgs. 174/2016 – Libertà di forme

    Art. 32 D.Lgs. 174/2016 – Libertà di forme

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

  • Art. 106 DPR 495/1992 – Segnale di dare precedenza

    Art. 106 DPR 495/1992 – Segnale di dare precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.

    2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.

    3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono: a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità; b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.

    4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.

  • Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti

    Comma 725 LB 2026: art. 48-bis DPR 602/73 e compensi professionisti

    Comma 725 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 (efficacia operativa dal 15/06/2026)

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    725. All’ articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito».

  • Art. 6 DPR 448/1988 – Servizi minorili

    Art. 6 DPR 448/1988 – Servizi minorili

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Commi 73-78 LB 2026: accertamento contributo, addizionale IRAP b

    Commi 73-78 LB 2026: accertamento contributo, addizionale IRAP b

    Commi 73-78 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    73. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    74. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all’ articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 . Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.

    75. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.

    76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

    77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista dall’ articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

    78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

  • Art. 504 Codice della Navigazione – Ricupero senza mezzi nautici

    Art. 504 Codice della Navigazione – Ricupero senza mezzi nautici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.