Autore: Andrea Marton

  • Comma 709 LB26: assistenza all’autonomia e comunicazione alunni

    Comma 709 LB26: assistenza all’autonomia e comunicazione alunni

    Comma 709 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; misura transitoria limitata agli anni 2026 e 2027 in attesa della piena operatività del registro di cui al comma 708.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    709. Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all’implementazione del LEP finalizzate a favorire l’attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l’avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l’integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell’effettiva erogazione del servizio.

  • Art. 6 D.Lgs. 174/2016 – Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività

    Art. 6 D.Lgs. 174/2016 – Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

    2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l’integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    3. I decreti di cui all’ articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.

    4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

    5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

  • Art. 498 Codice della Navigazione – Navi dello stesso proprietario od armatore

    Art. 498 Codice della Navigazione – Navi dello stesso proprietario od armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

  • Art. 494 Codice della Navigazione – Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

    Art. 494 Codice della Navigazione – Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.

  • Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti… di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; e) servizi radioelettrici.

    2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE…; c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

    3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

    5. Le amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

    6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

    7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’ articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. articolo successivo

  • Art. 92-bis DPR 602/1973 – Mancata documentazione probatoria

    Art. 92-bis DPR 602/1973 – Mancata documentazione probatoria

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Art. 23 DPR 445/2000

    Art. 23 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 448 Codice della Navigazione – Computo delle controstallie

    Art. 448 Codice della Navigazione – Computo delle controstallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di controstallia è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno. Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi. Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.

  • Comma 248 LB26: incentivi personale agenzie fiscali e recupero c

    Comma 248 LB26: incentivi personale agenzie fiscali e recupero c

    Comma 248 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Crediti Imposta Investimenti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le nuove convenzioni MEF-Agenzie e i provvedimenti di ripartizione degli incentivi richiedono atti regolamentari interni e direttoriali per l'applicazione operativa dal 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    248. Per favorire l’attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dai successivi decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all’ articolo 59, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , definiscono appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. All’ articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma, a decorrere dall’anno 2026, le somme attribuibili per l’incentivazione del personale possono essere incrementate, in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , di un’ulteriore quota non superiore al 60 per cento delle risorse individuate con i predetti provvedimenti riferiti all’anno 2025, graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall’attività volta a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall’attività di controllo fiscale e dall’ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta»; b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Il 25 per cento della quota attribuita alle agenzie fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo, incrementa le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui all’ articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . Per la restante parte, con apposito provvedimento, le predette agenzie individuano il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell’apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie».

  • Art. 95 DPR 602/1973 – Violazione obbligo ritenute alla fonte (abrogato)

    Art. 95 DPR 602/1973 – Violazione obbligo ritenute alla fonte (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

  • Art. 530 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a tempo

    Art. 530 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione è stata conclusa. L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

  • Art. 90 DPR 602/1973 – Ammissione al concordato preventivo

    Art. 90 DPR 602/1973 – Ammissione al concordato preventivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il debitore e’ ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita’ necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

    2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.