Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
73. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di cui ai commi da 68 a 72, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
74. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all’ articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sono incrementate di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 . Fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a euro 90.000.
75. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 74.
76. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sulla base dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
77. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista dall’ articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
78. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.