Testo dell'articoloAbrogato
Art. 23 D.P.R. 445/2000 – Firma digitale
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell’emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Documentazione amministrativa e autocertificazione (DPR 445/2000).
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