Testo dell'articoloAbrogato

Art. 22 D.P.R. 445/2000

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

(R) Definizioni 1.

Ai fini del presente Testo unico si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità; b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell’ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; c) per chiave privata, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; d) per chiave pubblica, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente; f) [Lettera abrogata dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137] ; g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per indirizzo elettronico, l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; i) [Lettera abrogata dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137] ; l) per revoca del certificato elettronico, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato elettronico, l’operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; n) per validità del certificato elettronico, l’efficacia e l’opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti. o) [Lettera abrogata dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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