- Per presentare istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà alla pubblica amministrazione, l'autenticità della firma è garantita con le modalità semplificate dell'art. 38 DPR 445/2000: firma in presenza del dipendente oppure firma con allegata fotocopia del documento di identità.
- Quando invece la dichiarazione è presentata a privati o serve per riscuotere benefici economici da parte di terzi, occorre un'autenticazione formale da parte di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal Sindaco.
- L'autenticazione formale deve contenere: attestazione che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, modalità di identificazione, data, luogo, nome, cognome, qualifica e firma del pubblico ufficiale, timbro dell'ufficio.
- La norma distingue due regimi: quello semplificato per i rapporti PA-cittadino, e quello tradizionale per i rapporti con soggetti privati o per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.
- L'autenticazione non certifica la veridicità del contenuto della dichiarazione, ma solo che la firma è genuina e apposta liberamente dall'interessato identificato.
- Le responsabilità penali e amministrative per il contenuto falso rimangono sempre a carico del dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 DPR 445/2000 — Autenticazione delle sottoscrizioni
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 21 L. 184/1983: Revoca dello stato di adottabilità
- Art. 21 Reg. (UE) 2024/1689 — Cooperazione con le autorità competenti
- Art. 21 Cod. Amb. — Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
- Art. 21 D.Lgs. 148/2015 — Causali di intervento
- Art. 21 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione del sequestro
Commento
Inquadramento sistematico: la firma come elemento essenziale della dichiarazione
La sottoscrizione è, nel diritto amministrativo come in quello civile, uno degli elementi che garantiscono l'imputabilità di un atto al suo autore. Sapere che una dichiarazione è stata effettivamente firmata dalla persona che ne risponde è fondamentale sia per la pubblica amministrazione che riceve il documento, sia per i soggetti privati che ne potrebbero essere destinatari. L'articolo 21 del DPR 445/2000 disciplina le modalità di autenticazione della sottoscrizione, operando una distinzione netta tra i rapporti del cittadino con la pubblica amministrazione — governati da un regime semplificato — e i rapporti con soggetti privati o fattispecie particolari, per i quali sopravvive un regime formale di autenticazione.
La norma va letta in stretta connessione con l'art. 38 DPR 445/2000, al quale il comma 1 dell'art. 21 rinvia espressamente, e con il principio generale di semplificazione amministrativa che permea l'intero testo unico. In chiave sistematica, occorre inoltre tenere presente che il DPR 445/2000 disciplina il versante «documentale» del rapporto PA-cittadino, mentre il procedimento entro il quale si inserisce la dichiarazione è governato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare dagli artt. 18 e 43 sull'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni.
Il regime semplificato per la pubblica amministrazione: rinvio all'art. 38
Il comma 1 dell'art. 21 stabilisce che, per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, l'autenticità della sottoscrizione è garantita con le modalità di cui all'art. 38, commi 2 e 3. Si tratta di un rinvio centrale, che vale la pena esplicitare.
L'art. 38, comma 3, prevede due modalità alternative:
Questa semplificazione radicale è il cuore del sistema DPR 445/2000 nei rapporti con la PA: il cittadino non deve più cercare un notaio o un segretario comunale per autenticare la propria firma su un'istanza. La firma «autoautenticata» dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità è pienamente valida. Rifiutare di ricevere un'istanza presentata con queste modalità costituisce comportamento illegittimo dell'amministrazione, censurabile anche in sede di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.
Il regime ordinario: autenticazione formale per i privati e per la riscossione da terzi
Il comma 2 dell'art. 21 prevede un regime distinto per due ipotesi specifiche:
In questi casi, l'autenticazione deve essere effettuata da uno dei seguenti soggetti:
L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e deve contenere una serie di elementi formali tassativi: attestazione che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, modalità di identificazione dell'interessato, data e luogo di autenticazione, nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autenticante, firma di quest'ultimo e timbro dell'ufficio. L'omissione anche di uno solo di questi elementi rende l'autenticazione irregolare.
La distinzione tra autenticazione della firma e veridicità del contenuto
È fondamentale, sul piano pratico e teorico, distinguere due piani che spesso vengono confusi:
In particolare, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci espongono il dichiarante alle sanzioni penali previste per i reati di falsità ideologica (art. 483 c.p.), false attestazioni (art. 495 c.p.) e false dichiarazioni sull'identità (art. 496 c.p.). L'art. 75, invece, prevede la decadenza amministrativa dal beneficio ottenuto sulla base di dichiarazione non veritiera.
Autenticazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: chiarimenti pratici
Occorre evitare la confusione tra la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445) — la cosiddetta «autocertificazione» in senso stretto, che non richiede alcuna autenticazione della firma se destinata alla PA — e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47), la cui firma può invece richiedere autenticazione secondo le regole dell'art. 21 quando è destinata a soggetti privati o serve per riscuotere benefici a mezzo terzi.
Per la PA, entrambi i tipi di dichiarazione beneficiano del regime semplificato dell'art. 38 (firma in presenza o fotocopia del documento). Per i privati, solo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 rientra nel perimetro dell'art. 21, comma 2.
Impatto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
Il D.Lgs. 82/2005 (CAD) ha introdotto strumenti di firma digitale, firma elettronica avanzata e firma elettronica qualificata che, in ambiente digitale, svolgono una funzione analoga all'autenticazione tradizionale della sottoscrizione. L'art. 65 CAD, richiamato dall'art. 38, comma 2, DPR 445/2000, prevede le modalità con cui le istanze alla PA possono essere inviate per via telematica con valore giuridico equivalente a quello cartaceo. In questo contesto, l'autenticazione «analogica» dell'art. 21 sopravvive principalmente per i casi in cui si opera su supporto cartaceo o per i rapporti con soggetti privati che non abbiano adottato infrastrutture di firma digitale.
Obblighi della pubblica amministrazione ricevente
La pubblica amministrazione che riceve un'istanza con firma non autenticata nelle forme dell'art. 21, comma 2 — quando ciò sarebbe stato richiesto — non può semplicemente rifiutarla senza preavviso. I principi del procedimento amministrativo (artt. 6 e 18 L. 241/1990) impongono di invitare l'interessato a regolarizzare la documentazione, indicando le modalità e i termini. Il rifiuto immediato e non motivato di un'istanza per vizio di forma nella sottoscrizione è censurabile davanti al TAR per violazione del principio di collaborazione tra PA e privato, oggi rafforzato dall'art. 1, comma 2-bis L. 241/1990.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Devo autenticare la firma ogni volta che presento un'istanza al Comune?
No. Per le istanze e le dichiarazioni sostitutive destinate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, l'art. 21 rimanda all'art. 38: basta firmare in presenza del dipendente addetto, oppure firmare e allegare una fotocopia del proprio documento di identità. Non è richiesta alcuna autenticazione formale.
Quando invece devo andare dal notaio o dal segretario comunale a far autenticare la firma?
L'autenticazione formale è necessaria quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati (non PA) oppure quando serve per far riscuotere a terzi un beneficio economico (ad esempio una pensione o un rimborso). In questi casi occorre recarsi da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal Sindaco.
Il pubblico ufficiale che autentica la mia firma garantisce anche che dico il vero?
No. L'autenticazione riguarda solo l'autenticità della firma: il pubblico ufficiale attesta che hai firmato tu, in sua presenza, previo accertamento della tua identità. Non attesta la veridicità di ciò che hai dichiarato. La responsabilità per eventuali falsità nel contenuto rimane sempre a tuo carico.
Posso firmare digitalmente un'istanza alla PA invece di firmare a mano?
Sì. Il CAD (D.Lgs. 82/2005) e l'art. 38 DPR 445/2000 consentono di inviare istanze alla PA per via telematica con firma digitale o con le modalità previste dall'art. 65 CAD (ad es. tramite SPID o CIE). In quel caso non serve l'autenticazione analogica.
Cosa succede se presento un'istanza alla PA senza firma o con firma non valida?
La PA non può rifiutare l'istanza immediatamente senza darmi la possibilità di regolarizzarla. I principi della L. 241/1990 impongono all'amministrazione di invitare l'interessato a sanare il vizio formale, indicando le modalità e i termini. Il rifiuto immediato senza preavviso è illegittimo.
Vedi anche