In sintesi
- L'art. 19 consente di sostituire l'autenticazione di copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), attestando che la copia è conforme all'originale.
- Si applica a copie di atti o documenti conservati o rilasciati dalla PA, a pubblicazioni, a titoli di studio o di servizio, nonché a documenti fiscali che i privati hanno l'obbligo di conservare.
- Non è necessario andare in Comune o dal notaio: il privato dichiara lui stesso, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia.
- La dichiarazione è soggetta alle sanzioni per falsità ideologica previste dagli artt. 75 e 76 DPR 445: decadenza dai benefici e responsabilità penale.
- Questa modalità semplifica enormemente la vita di chi deve presentare diplomi, certificati di servizio o documenti fiscali a uffici pubblici o gestori di servizi pubblici.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 DPR 445/2000 — Modalità alternative all’autenticazione di copie
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento delle violazioni
- Articolo 19 L. 184/1983: Sospensione responsabilità genitoriale durante adottabilità
- Art. 19 Reg. (UE) 2024/1689 — Log generati automaticamente
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- Art. 19 D.Lgs. 148/2015 — Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie
- Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La ratio dell'art. 19: eliminare l'autenticazione notarile/comunale per le copie
Prima dell'entrata in vigore del DPR 445/2000, la copia conforme di un documento richiedeva l'intervento di un notaio o di un pubblico ufficiale abilitato all'autenticazione. L'art. 19 ha introdotto una strada alternativa radicale: il privato può autocertificare la conformità della copia all'originale mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445.
La norma è di immediata applicazione pratica: basta scrivere in calce alla copia (o su un foglio allegato) che «la presente copia è conforme all'originale», apporre data e firma propria — senza bisogno di timbri, autenticazioni o uffici pubblici. Il tutto sotto la propria responsabilità civile, amministrativa e penale.
Ambito oggettivo: quali documenti sono coperti
L'art. 19 individua tre categorie di documenti per i quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di conformità:
La differenza tra art. 19 (conformità copia) e art. 46 (autocertificazione)
È fondamentale distinguere tra i due istituti, che spesso vengono confusi:
La dichiarazione ex art. 19 è tecnicamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), non una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46): il fatto attestato è la conformità visiva e contenutistica della copia, non il possesso di uno stato o di un titolo.
Formalità richieste: come si redige la dichiarazione
Non esiste un modulo obbligatorio. È sufficiente che la dichiarazione:
Se la dichiarazione è presentata a uno sportello della PA, il funzionario verifica l'identità del dichiarante; se è allegata a un'istanza, non è necessaria autentica della firma (art. 38 DPR 445).
Sanzioni: art. 75 e art. 76 DPR 445
Chi dichiara il falso sulla conformità di una copia non resta impunito. L'art. 75 DPR 445 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, con obbligo di restituzione. L'art. 76 rinvia al codice penale: la falsa attestazione di conformità integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) o, a seconda dei casi, di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Le pene previste dal codice penale sono significative e il procedimento penale può avviarsi d'ufficio.
L'amministrazione che scopra la non conformità deve segnalare il fatto all'autorità giudiziaria (art. 76 co. 3 DPR 445) e procedere, ove applicabile, alla revoca del provvedimento adottato.
Quando l'art. 19 non è sufficiente: casi residui di autentica notarile
Esistono ipotesi in cui l'autocertificazione di conformità non basta:
In questi casi, il DPR 445 cede di fronte a disposizioni speciali che impongono forme particolari.
Rapporto con il principio di semplificazione e buon andamento
L'art. 19, letto in combinato con il principio di decertificazione (art. 40 DPR 445, art. 15 L. 183/2011) e con l'art. 18 L. 241/1990, contribuisce a ridurre drasticamente i costi di transazione burocratica. Il cittadino che deve presentare venti copie conformi per un concorso pubblico risparmia ore di code e costi notarili; la PA che accetta le dichiarazioni sostitutive di conformità snellisce i propri procedimenti.
Sotto il profilo dell'art. 97 Cost., l'uso sistematico dell'art. 19 è anche un indicatore di buon andamento della PA: un'amministrazione che insiste a richiedere autentiche notarili quando la legge prevede la dichiarazione sostitutiva di conformità agisce in modo inefficiente e in violazione del principio di proporzionalità.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Devo andare dal notaio per autenticare una copia da presentare a un ufficio pubblico?
No, in linea di principio. L'art. 19 DPR 445/2000 consente di sostituire l'autentica notarile con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47): si scrive in calce alla copia che essa è conforme all'originale, si data e si firma. Esistono eccezioni per atti solenni (compravendite, testamenti) o documenti destinati all'estero.
La dichiarazione di conformità si può fare anche per documenti privati?
L'art. 19 copre atti o documenti rilasciati dalla PA, pubblicazioni, titoli di studio o servizio e documenti fiscali che i privati hanno l'obbligo di conservare. Per altri documenti privati (contratti, lettere commerciali) la norma non si applica direttamente: occorre valutare caso per caso o ricorrere all'autentica tradizionale.
Cosa succede se dichiaro conforme una copia che in realtà non lo è?
Si incorre nelle sanzioni degli artt. 75 e 76 DPR 445: decadenza dai benefici ottenuti e responsabilità penale. La falsa attestazione di conformità può integrare il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) o false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L'amministrazione è tenuta a denunciare il fatto all'autorità giudiziaria.
Qual è la differenza tra la dichiarazione di conformità (art. 19) e l'autocertificazione (art. 46)?
L'art. 46 (autocertificazione) sostituisce un certificato attestando un fatto personale (residenza, stato civile, laurea). L'art. 19 riguarda invece la fedeltà di una copia a un documento già esistente. Sono istituti diversi: il primo elimina il certificato, il secondo elimina la necessità dell'autentica notarile sulla copia.
Un'azienda privata è obbligata ad accettare la dichiarazione sostitutiva di conformità?
Se si tratta di un gestore di pubblici servizi, sì: l'art. 2 DPR 445 estende le regole anche ai gestori privati di servizi pubblici nei rapporti con gli utenti. Se invece si tratta di un soggetto privato puro (es. una banca per un contratto tra privati), le regole del DPR 445 non si applicano automaticamente, salvo norme speciali.
Vedi anche