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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 19 consente di sostituire l'autenticazione di copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), attestando che la copia è conforme all'originale.
  • Si applica a copie di atti o documenti conservati o rilasciati dalla PA, a pubblicazioni, a titoli di studio o di servizio, nonché a documenti fiscali che i privati hanno l'obbligo di conservare.
  • Non è necessario andare in Comune o dal notaio: il privato dichiara lui stesso, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia.
  • La dichiarazione è soggetta alle sanzioni per falsità ideologica previste dagli artt. 75 e 76 DPR 445: decadenza dai benefici e responsabilità penale.
  • Questa modalità semplifica enormemente la vita di chi deve presentare diplomi, certificati di servizio o documenti fiscali a uffici pubblici o gestori di servizi pubblici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 DPR 445/2000 — Modalità alternative all’autenticazione di copie

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Commento

La ratio dell'art. 19: eliminare l'autenticazione notarile/comunale per le copie

Prima dell'entrata in vigore del DPR 445/2000, la copia conforme di un documento richiedeva l'intervento di un notaio o di un pubblico ufficiale abilitato all'autenticazione. L'art. 19 ha introdotto una strada alternativa radicale: il privato può autocertificare la conformità della copia all'originale mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445.

La norma è di immediata applicazione pratica: basta scrivere in calce alla copia (o su un foglio allegato) che «la presente copia è conforme all'originale», apporre data e firma propria — senza bisogno di timbri, autenticazioni o uffici pubblici. Il tutto sotto la propria responsabilità civile, amministrativa e penale.

Ambito oggettivo: quali documenti sono coperti

L'art. 19 individua tre categorie di documenti per i quali è ammessa la dichiarazione sostitutiva di conformità:

  • Atti o documenti conservati o rilasciati dalla PA: certificati anagrafici, atti di stato civile, provvedimenti amministrativi, verbali, licenze, autorizzazioni. È il caso più frequente nella pratica.
  • Pubblicazioni: libri, articoli, riviste, testi normativi. Un avvocato che allega copia di un testo di legge stampato da una banca dati può dichiararne la conformità senza autentica.
  • Titoli di studio o di servizio: diplomi, lauree, attestati di formazione, certificati di lavoro. Particolarmente utile nei concorsi pubblici, dove si possono allegare copie dichiarate conformi senza produrre gli originali.
  • Documenti fiscali che i privati hanno l'obbligo di conservare: fatture, ricevute, registri contabili, scontrini fiscali conservati ai sensi del DPR 600/1973. Un contribuente può presentare copia di una fattura dichiarandone la conformità anziché esibire l'originale.
La differenza tra art. 19 (conformità copia) e art. 46 (autocertificazione)

È fondamentale distinguere tra i due istituti, che spesso vengono confusi:

  • L'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) sostituisce un certificato: il soggetto dichiara un fatto (es. «sono residente a Milano», «sono laureato in Giurisprudenza»). Non c'è nessun documento originale da cui si trae copia.
  • L'art. 19 riguarda una copia di un documento già esistente: si ha l'originale (o se ne ha visione), si fa una copia e si dichiara che la copia corrisponde all'originale. Qui il documento esiste; la dichiarazione riguarda la sua fedeltà riproduttiva.

La dichiarazione ex art. 19 è tecnicamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), non una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46): il fatto attestato è la conformità visiva e contenutistica della copia, non il possesso di uno stato o di un titolo.

Formalità richieste: come si redige la dichiarazione

Non esiste un modulo obbligatorio. È sufficiente che la dichiarazione:

  • sia apposta in calce alla copia o su documento separato allegato;
  • contenga la formula della conformità («dichiaro che la presente copia è conforme all'originale in mio possesso»);
  • sia datata e firmata dal dichiarante (il privato o il suo legale rappresentante);
  • richiami espressamente la responsabilità penale ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445 e degli artt. 483-496 c.p., oppure contenga la formula «consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere».

Se la dichiarazione è presentata a uno sportello della PA, il funzionario verifica l'identità del dichiarante; se è allegata a un'istanza, non è necessaria autentica della firma (art. 38 DPR 445).

Sanzioni: art. 75 e art. 76 DPR 445

Chi dichiara il falso sulla conformità di una copia non resta impunito. L'art. 75 DPR 445 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, con obbligo di restituzione. L'art. 76 rinvia al codice penale: la falsa attestazione di conformità integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) o, a seconda dei casi, di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Le pene previste dal codice penale sono significative e il procedimento penale può avviarsi d'ufficio.

L'amministrazione che scopra la non conformità deve segnalare il fatto all'autorità giudiziaria (art. 76 co. 3 DPR 445) e procedere, ove applicabile, alla revoca del provvedimento adottato.

Quando l'art. 19 non è sufficiente: casi residui di autentica notarile

Esistono ipotesi in cui l'autocertificazione di conformità non basta:

  • Atti da presentare all'estero o in procedure con controparte straniera che richiedano l'apostille (Convenzione dell'Aja 1961).
  • Atti di compravendita, atti societari, testamenti: qui la legge impone la forma pubblica o l'autentica notarile per ragioni di certezza giuridica, indipendentemente dal DPR 445.
  • Procedimenti penali in cui la prova documentale debba essere acquisita nelle forme di legge.

In questi casi, il DPR 445 cede di fronte a disposizioni speciali che impongono forme particolari.

Rapporto con il principio di semplificazione e buon andamento

L'art. 19, letto in combinato con il principio di decertificazione (art. 40 DPR 445, art. 15 L. 183/2011) e con l'art. 18 L. 241/1990, contribuisce a ridurre drasticamente i costi di transazione burocratica. Il cittadino che deve presentare venti copie conformi per un concorso pubblico risparmia ore di code e costi notarili; la PA che accetta le dichiarazioni sostitutive di conformità snellisce i propri procedimenti.

Sotto il profilo dell'art. 97 Cost., l'uso sistematico dell'art. 19 è anche un indicatore di buon andamento della PA: un'amministrazione che insiste a richiedere autentiche notarili quando la legge prevede la dichiarazione sostitutiva di conformità agisce in modo inefficiente e in violazione del principio di proporzionalità.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Devo andare dal notaio per autenticare una copia da presentare a un ufficio pubblico?

No, in linea di principio. L'art. 19 DPR 445/2000 consente di sostituire l'autentica notarile con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47): si scrive in calce alla copia che essa è conforme all'originale, si data e si firma. Esistono eccezioni per atti solenni (compravendite, testamenti) o documenti destinati all'estero.

La dichiarazione di conformità si può fare anche per documenti privati?

L'art. 19 copre atti o documenti rilasciati dalla PA, pubblicazioni, titoli di studio o servizio e documenti fiscali che i privati hanno l'obbligo di conservare. Per altri documenti privati (contratti, lettere commerciali) la norma non si applica direttamente: occorre valutare caso per caso o ricorrere all'autentica tradizionale.

Cosa succede se dichiaro conforme una copia che in realtà non lo è?

Si incorre nelle sanzioni degli artt. 75 e 76 DPR 445: decadenza dai benefici ottenuti e responsabilità penale. La falsa attestazione di conformità può integrare il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) o false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L'amministrazione è tenuta a denunciare il fatto all'autorità giudiziaria.

Qual è la differenza tra la dichiarazione di conformità (art. 19) e l'autocertificazione (art. 46)?

L'art. 46 (autocertificazione) sostituisce un certificato attestando un fatto personale (residenza, stato civile, laurea). L'art. 19 riguarda invece la fedeltà di una copia a un documento già esistente. Sono istituti diversi: il primo elimina il certificato, il secondo elimina la necessità dell'autentica notarile sulla copia.

Un'azienda privata è obbligata ad accettare la dichiarazione sostitutiva di conformità?

Se si tratta di un gestore di pubblici servizi, sì: l'art. 2 DPR 445 estende le regole anche ai gestori privati di servizi pubblici nei rapporti con gli utenti. Se invece si tratta di un soggetto privato puro (es. una banca per un contratto tra privati), le regole del DPR 445 non si applicano automaticamente, salvo norme speciali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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