Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 259/2003 – Ambito di applicazione

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti… di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; e) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE…; c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

5. Le amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’ articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. articolo successivo

In sintesi

  • Il D.Lgs. 259/2003 regola reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato, gruppi chiusi di utenti, impianti sottomarini e servizi radioelettrici.
  • Sono escluse dall'ambito le disposizioni su contenuti editoriali, apparecchiature radio disciplinate dal D.Lgs. 128/2016 e servizi della società dell'informazione.
  • Il Codice reca norme specifiche di tutela dei consumatori nel settore, ferme restando le disposizioni del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).
  • Le norme speciali sulla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi prevalgono sulle disposizioni del decreto.
  • Le amministrazioni competenti devono garantire la conformità del trattamento dei dati alle norme sulla protezione dei dati personali.
  • Le disposizioni del Codice cedono di fronte a limitazioni derivanti da esigenze di difesa, sicurezza dello Stato, protezione civile, salute pubblica e tutela dell'ambiente.
Indice dei contenuti

La funzione dell'articolo 1: delimitare il perimetro del Codice

L'articolo 1 svolge la funzione tipica di una norma di apertura: definisce i confini entro cui si muovono tutte le disposizioni del D.Lgs. 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche, recentemente aggiornato con il recepimento della Direttiva europea 2018/1972 (cosiddetto Codice europeo delle comunicazioni elettroniche) tramite il D.Lgs. 207/2021. Conoscere l'ambito di applicazione è il primo passo per capire se una determinata rete, un servizio o un'attività ricade sotto questo regime normativo oppure no.

Cosa rientra nell'ambito di applicazione

Il comma 1 elenca le materie soggette al decreto con chiarezza: anzitutto le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, categoria amplissima che abbraccia le reti telefoniche, le reti di accesso a internet, le reti mobili, le reti televisive via cavo e anche le reti usate per la diffusione circolare (broadcasting) di programmi sonori e televisivi. Rientrano poi i gruppi chiusi di utenti (le reti interne a un'organizzazione con accesso esclusivo), le reti di comunicazione ad uso privato e la tutela degli impianti sottomarini, infrastrutture strategiche per il traffico internazionale di dati. Completano il quadro i servizi radioelettrici, soggetti a una disciplina amministrativa specifica che coinvolge la gestione dello spettro.

Le esclusioni: contenuti, apparecchiature e servizi informativi

Il comma 2 traccia le frontiere negative con altrettanta precisione. Tre categorie restano fuori: i servizi che forniscono contenuti trasmessi sulle reti (come la televisione o le piattaforme streaming), le apparecchiature radio già disciplinate dalla direttiva 2014/53/UE (recepita con D.Lgs. 128/2016) e i servizi della società dell'informazione (come l'e-commerce, definiti dalla legge 317/1986 e dal D.Lgs. 70/2003). La distinzione tra il livello trasmissivo (dove si applica il Codice) e il livello dei contenuti (dove si applica la disciplina specifica sui media) è fondamentale: un operatore di rete mobile è soggetto al Codice delle comunicazioni elettroniche; una piattaforma che trasmette film su quella rete risponde a regole diverse. Questo disegno riflette la separazione strutturale cara al diritto europeo tra layer infrastrutturale e layer applicativo.

Il rapporto con il Codice del consumo

Il comma 3 introduce una precisazione rilevante per le imprese che operano con utenti finali: il Codice delle comunicazioni elettroniche reca norme specifiche di tutela dei consumatori, che si affiancano alle condizioni delle autorizzazioni generali. Il D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) rimane però in vigore nella sua interezza: le due discipline si sovrappongono, e in caso di dubbi va applicato il principio di specialità, con la disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche che prevale nelle materie che regola espressamente.

La clausola di prevalenza del broadcasting e le deroghe per ragioni di interesse pubblico

Il comma 4 tutela la specificità della diffusione radiotelevisiva: le norme speciali in quella materia prevalgono sulle disposizioni del Codice qualora vi sia antinomia. I commi 5 e 6 chiudono il perimetro con due clausole di salvaguardia di grande peso pratico: le amministrazioni devono garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati (rilevante per qualsiasi trattamento connesso alla gestione delle reti) e il Codice cede di fronte a limitazioni derivanti da esigenze di difesa, sicurezza dello Stato, protezione civile, salute pubblica e tutela dell'ambiente. Il comma 7, infine, preserva le prerogative della Presidenza del Consiglio e del Comitato interministeriale per la transizione digitale introdotto dal D.L. 22/2021.

Casi pratici

Caso 1: L'operatore di streaming si chiede se rientra nel Codice

La società Alfa S.p.A. gestisce una piattaforma di streaming video che distribuisce contenuti su rete internet. L'operatore si chiede se debba richiedere un'autorizzazione generale ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche. La risposta è negativa: Alfa S.p.A. fornisce contenuti trasmessi su reti altrui e non gestisce direttamente reti o servizi di comunicazione elettronica. Il Codice si applica invece all'operatore di rete su cui i contenuti transitano.

Caso 2: La rete privata aziendale di Tizio

Tizio è il responsabile IT di un'impresa manifatturiera che ha realizzato una rete interna di comunicazione (intranet) collegando le sedi aziendali. Si domanda se questa rete sia soggetta al Codice. Trattandosi di una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, l'art. 1, comma 1, lett. c), la include nell'ambito soggettivo del decreto; tuttavia, le condizioni per l'autorizzazione generale sono più semplificate rispetto alle reti pubbliche e non è richiesto che i servizi siano accessibili al pubblico.

Caso 3: Il fornitore di apparecchiature Wi-Fi

Caio produce e commercializza router Wi-Fi destinati al mercato consumer. Un consulente lo avverte che potrebbe dover rispettare il Codice delle comunicazioni elettroniche. In realtà, le apparecchiature radio sono disciplinate dal D.Lgs. 128/2016 (che ha recepito la direttiva 2014/53/UE), e il comma 2, lett. b), dell'art. 1 esclude espressamente queste apparecchiature dall'ambito del Codice. Caio deve rispettare la normativa sulle apparecchiature radio, ma non il regime di autorizzazione generale del Codice.

Domande frequenti

Un fornitore di servizi VoIP come WhatsApp o Skype rientra nel Codice delle comunicazioni elettroniche?

I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero (OTT come WhatsApp) sono parzialmente inclusi nell'ambito del Codice secondo la versione aggiornata dal D.Lgs. 207/2021, sebbene con obblighi più limitati rispetto ai tradizionali operatori telefonici. Il Codice distingue tra servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero (telefonia tradizionale e VoIP con numero assegnato) e quelli indipendenti dal numero (app di messaggistica).

Le reti televisive via cavo rientrano nel Codice?

Sì, l'art. 1, comma 1, lett. a), include espressamente le reti televisive via cavo tra le reti di comunicazione elettronica soggette al decreto. Tuttavia, le norme speciali sulla diffusione circolare radiotelevisiva prevalgono (comma 4), per cui la disciplina specifica del settore audiovisivo si applica in via prioritaria.

Il Codice del consumo continua ad applicarsi agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica?

Sì. Il comma 3 dell'art. 1 chiarisce che il Codice delle comunicazioni elettroniche introduce norme di tutela dei consumatori specifiche del settore, ma il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) rimane in vigore. Le due normative si integrano: quella settoriale prevale per le materie che disciplina espressamente, il Codice del consumo copre il resto.

Un comune può essere esente dall'obbligo di rispettare il Codice delle comunicazioni quando gestisce una rete Wi-Fi pubblica?

No. Un comune che gestisce una rete Wi-Fi pubblica accessibile a chiunque fornisce un servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico soggetto al decreto. Tuttavia, esistono forme semplificate di autorizzazione per determinati servizi e il Codice prevede specifiche disposizioni per gli enti pubblici locali nell'art. 8.

Le esigenze di sicurezza nazionale possono derogare al Codice?

Sì, il comma 6 dell'art. 1 stabilisce espressamente che le disposizioni del decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze di difesa e sicurezza dello Stato, protezione civile, salute pubblica, tutela dell'ambiente e riservatezza, poste da specifiche disposizioni di legge o regolamentari. Si tratta di una clausola di salvaguardia strutturale tipica dei codici di settore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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