Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 D.Lgs. 259/2003 – Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri; f) congiuntamente all’Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale; g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell’attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi; i) vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto; l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea.

2. L’Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l’Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; c) pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l’applicazione della normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l’esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale; g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori; h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L’Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l’integrità e la resilienza.

4. Il Ministero e l’Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

5. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

6. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

7. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

8. Il Ministero e l’Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Il Ministero delle Imprese gestisce il Piano delle frequenze, le autorizzazioni generali, i diritti di uso dello spettro e della numerazione, il servizio universale e la mappatura geografica delle reti.
  • AGCOM esercita la regolamentazione ex ante del mercato, tutela gli utenti finali, garantisce l'accesso aperto a internet, gestisce la portabilità del numero e le controversie tra imprese e con gli utenti.
  • L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è competente per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
  • Le quattro autorità (Ministero, AGCOM, ACN e AGCM) devono scambiarsi informazioni, collaborare e adottare procedure di consultazione e cooperazione nelle materie di interesse comune.
Indice dei contenuti

Il riparto delle competenze: un sistema a tre pilastri

L'art. 6 è la disposizione chiave per orientarsi nel sistema istituzionale delle comunicazioni elettroniche italiane. Tre soggetti principali si dividono le competenze: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con funzioni prevalentemente amministrative e di pianificazione; AGCOM, con funzioni di regolamentazione del mercato e tutela degli utenti; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), con funzioni di sicurezza informatica delle reti. Un quarto attore, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), viene richiamato per le materie di interesse comune, in particolare quelle dove la disciplina delle comunicazioni elettroniche interseca il diritto della concorrenza.

Le competenze del Ministero (comma 1)

Il Ministero predispone e adotta il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (lett. a)), elemento tecnico fondamentale che determina quali servizi possono essere offerti su quali bande. Coordina a livello internazionale le frequenze assegnabili all'Italia (lett. b)), assegna le frequenze e rilascia i diritti di uso vigilando sulla loro utilizzazione (lett. c)). Gestisce anche le risorse di numerazione, con l'eccezione delle numerazioni di emergenza (lett. d)). Importante la competenza sul servizio universale: il Ministero definisce il perimetro del servizio minimo garantito e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri (lett. e)), e realizza la mappatura geografica delle previsioni sulle installazioni di rete (lett. g)). Riceve le notifiche di inizio attività per le autorizzazioni generali e irroga le sanzioni per le violazioni delle condizioni delle autorizzazioni (lett. h) e i)).

Le competenze di AGCOM (comma 2)

AGCOM è il regolatore del mercato in senso proprio. Svolge la regolamentazione ex ante: analizza i mercati rilevanti, identifica le imprese con significativo potere di mercato e impone loro obblighi asimmetrici di accesso e interconnessione (lett. a)). Risolve le controversie tra imprese sui diritti di accesso e tra proprietari di immobili e operatori (lett. b)). Fornisce pareri in materia di pianificazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica al pubblico (lett. c)). Tutela i diritti degli utenti finali, applicando la normativa settoriale e irrogando le relative sanzioni (lett. d)). Garantisce l'accesso aperto a internet ai sensi del regolamento UE 2120/2015 (lett. e)), valuta il costo netto del servizio universale (lett. f)), garantisce la portabilità del numero (lett. g)), esercita poteri regolamentari, di vigilanza e sanzione in materia di roaming internazionale (lett. h)), raccoglie dati dai partecipanti al mercato e mappa la copertura geografica delle reti a larga banda (lett. i) e l)).

Le competenze dell'ACN (comma 3)

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), istituita dal D.L. 82/2021, svolge i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche. Assicura disponibilità, confidenzialità, integrità e resilienza delle comunicazioni. Le sue competenze trovano base normativa nel Titolo V del Codice e nel decreto istitutivo.

L'indipendenza funzionale e il coordinamento

Il comma 8 sancisce un principio cruciale: il Ministero e AGCOM devono essere giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi soggetto che fornisca reti o apparecchiature di comunicazione elettronica. Se c'è proprietà o controllo pubblico di imprese del settore, le funzioni di regolamentazione devono essere caratterizzate da piena separazione strutturale. I commi 5, 6 e 7 prevedono invece obblighi di cooperazione: le quattro autorità si scambiano informazioni necessarie all'applicazione del Codice, adottano intese sulle procedure di consultazione e cooperazione nelle materie di interesse comune, e assicurano trasparenza nei confronti della Commissione europea.

Casi pratici

Caso 1: L'operatore che non sa a chi rivolgersi per un problema di accesso alla rete

Tizio, responsabile di un operatore virtuale di telefonia mobile (MVNO), ha un contrasto con l'operatore di rete ospitante riguardo alle condizioni di accesso alla rete. Non sa se rivolgersi al Ministero o ad AGCOM. L'art. 6, comma 2, lett. a) e b), chiarisce che AGCOM è l'ente competente per la regolamentazione degli obblighi di accesso e per la risoluzione delle controversie tra imprese. La domanda di risoluzione della controversia va presentata ad AGCOM, non al Ministero.

Caso 2: Il nuovo operatore che deve registrarsi

La società Beta S.r.l. vuole iniziare a fornire servizi di telefonia fissa su rete propria. Deve capire con quale ente interagire per l'autorizzazione generale. L'art. 6, comma 1, lett. h), assegna al Ministero il compito di ricevere le notifiche di inizio attività ai fini dell'autorizzazione generale. Beta S.r.l. deve quindi presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Ministero, tramite il portale dedicato, allegando le informazioni richieste dall'art. 11.

Caso 3: La denuncia di un attacco informatico alla rete dell'operatore

Caio è il CISO di un grande operatore di rete fissa che subisce un attacco informatico con effetti sulla disponibilità del servizio per migliaia di utenti. L'art. 6, comma 3, attribuisce all'ACN la competenza sulla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. L'operatore deve notificare l'incidente di sicurezza all'ACN secondo le procedure del Titolo V del Codice e collaborare con l'agenzia nelle attività di risposta e ripristino.

Domande frequenti

Qual è la differenza pratica tra i poteri del Ministero e quelli di AGCOM?

Il Ministero esercita funzioni prevalentemente amministrative: gestisce le autorizzazioni generali, assegna frequenze e numeri, definisce il servizio universale, irroga sanzioni per le violazioni delle condizioni delle autorizzazioni. AGCOM è il regolatore del mercato: analizza i mercati, impone obblighi alle imprese dominanti, tutela gli utenti e risolve le controversie. In sintesi: il Ministero regola l'accesso al mercato, AGCOM regola il comportamento dei partecipanti nel mercato.

Le autorità di regolamentazione italiane sono davvero indipendenti dalle imprese?

L'art. 6, comma 8, impone che il Ministero e AGCOM siano giuridicamente distinti e funzionalmente autonomi da qualsiasi fornitore di reti o apparecchiature. In presenza di imprese pubbliche nel settore (come storicamente Telecom Italia con partecipazione pubblica), le funzioni regolatorie devono essere separate strutturalmente da quelle di controllo sull'impresa. L'indipendenza è garantita anche dalla nomina dei vertici, disciplinata dalla legge 249/1997 per AGCOM.

L'AGCM ha un ruolo nelle comunicazioni elettroniche?

Sì, per le materie di interesse comune. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene principalmente per le concentrazioni tra operatori del settore (dove la sua competenza antitrust si sovrappone a quella regolatoria di AGCOM) e per i comportamenti anticoncorrenziali che non rientrano strettamente nella regolamentazione ex ante. Le quattro autorità devono cooperare e scambiarsi informazioni ai sensi del comma 5.

Cosa succede se Ministero e AGCOM hanno posizioni diverse sullo stesso tema?

Il Codice prevede un preciso riparto di competenze per minimizzare i conflitti. Per le materie di interesse comune, i commi 5 e 6 prevedono lo scambio di informazioni e l'adozione di intese sulle procedure di consultazione e cooperazione, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali. In caso di conflitto interpretativo su un provvedimento specifico, la questione può essere rimessa al giudice amministrativo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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