Autore: Andrea Marton

  • Art. 12 L. 218/1995 – Legge regolatrice del processo

    Art. 12 L. 218/1995 – Legge regolatrice del processo

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 593 LB26: ordinanze commissariali contributo disagio abitativo

    Comma 593 LB26: ordinanze commissariali contributo disagio abitativo

    Comma 593 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; ordinanze commissariali da adottare entro il 28 febbraio 2026 secondo il rinvio del comma 592.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione è affidata alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo nominato ex D.L. 3/2023 conv. L. 21/2023, da adottare entro il 28 febbraio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    593. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . Il contributo di cui al comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

  • Art. 21-bis L. 354/1975 – Assistenza all’esterno dei figli minori

    Art. 21-bis L. 354/1975 – Assistenza all’esterno dei figli minori

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21.

    2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.

  • Dimissioni e TFR: quando e come viene pagato

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il TFR matura alla cessazione del rapporto per qualunque causa, comprese le dimissioni. Il codice civile non fissa un termine di pagamento: i CCNL lo stabiliscono (spesso 30-60 giorni). Il TFR non pagato genera interessi e rivalutazione. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS.

    Tabella riepilogativa

    Tempi e conseguenze del pagamento del TFR dopo dimissioni
    Situazione Tempistica indicativa
    Termine contrattuale (CCNL) Spesso 30-60 giorni dalla cessazione
    Nessun termine nel codice civile Il diritto nasce alla cessazione; i tempi li fissa il CCNL
    Ritardo del datore Interessi legali + rivalutazione monetaria
    Datore insolvente/in procedura Fondo di Garanzia INPS su domanda del lavoratore
    Prescrizione del credito TFR 5 anni dalla cessazione del rapporto

    Il TFR spetta sempre dopo le dimissioni

    Il Trattamento di Fine Rapporto matura per tutta la durata del rapporto e diventa esigibile alla sua cessazione, indipendentemente da chi ha preso l’iniziativa. Anche chi si dimette – per qualunque motivo – ha pieno diritto al TFR maturato. Non esistono sanzioni che privino il lavoratore dimissionario del TFR.

    Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione, le somme sono già al fondo e si seguono le regole del fondo stesso; se è in azienda o al Fondo Tesoreria INPS, è il datore a doverlo liquidare.

    I termini di pagamento

    Il codice civile non fissa un termine preciso entro cui il TFR deve essere corrisposto dopo la cessazione. Sono i CCNL a indicare di norma un termine, che varia solitamente tra i 30 e i 60 giorni dalla cessazione del rapporto. Alcuni contratti prevedono scaglioni diversi per importi più elevati. In assenza di indicazione contrattuale si applica il principio generale della mora ex re (il credito è liquido ed esigibile dalla cessazione).

    Cosa fare se il datore non paga

    Se il datore non paga il TFR entro i termini contrattualizzati, sul credito maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Il lavoratore può inviare una diffida scritta e, in mancanza di riscontro, ricorrere al decreto ingiuntivo (procedura rapida, basata sulle buste paga). Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione. In caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di Garanzia INPS.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL con termine a 45 giorni

    Tizio si dimette il 30 maggio; il suo CCNL prevede il pagamento del TFR entro 45 giorni. Se al 14 luglio non ha ricevuto nulla, può inviare diffida e far decorrere interessi e rivalutazione dal giorno successivo alla scadenza del termine.

    Caia – datore in difficoltà finanziarie

    Il datore di Caia è in difficoltà finanziarie e non paga il TFR dopo le dimissioni. Caia monitora la situazione: se si apre una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale), dovrà presentare domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il credito ammesso al passivo.

    Sempronio – TFR destinato al fondo pensione

    Sempronio aveva destinato il TFR maturando a un fondo pensione negoziale. Al momento delle dimissioni il TFR in azienda è pari a zero: le somme sono già al fondo. Dovrà contattare il fondo per le istruzioni sulle modalità di riscatto o mantenimento della posizione previdenziale.

    Domande frequenti

    Il TFR spetta anche se mi dimetto?

    Sì, sempre. Il TFR matura durante tutto il rapporto ed è dovuto alla cessazione indipendentemente dalla causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto, pensionamento.

    Entro quanti giorni devo ricevere il TFR dopo le dimissioni?

    Dipende dal CCNL: di norma 30-60 giorni dalla cessazione. In assenza di indicazione contrattuale il debito è esigibile dal giorno della cessazione.

    Se il datore non paga, maturano interessi?

    Sì. Sul TFR non pagato nei termini maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Conviene inviare una diffida scritta per far decorrere formalmente il termine.

    In quanto tempo si prescrive il credito TFR?

    Il credito da TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Cosa faccio se l'azienda ha aperto una procedura fallimentare?

    Si presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS, allegando la documentazione del credito ammesso al passivo. L’INPS sostituisce il datore insolvente nel pagamento del TFR.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 19 D.Lgs. 259/2003 – Limitazione o revoca dei diritti

    Art. 19 D.Lgs. 259/2003 – Limitazione o revoca dei diritti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all’allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell’Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

    3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.

    4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 541 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    Art. 541 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale, nei seguenti casi:

    a) quando le merci sono totalmente perdute;

    b) quando la nave si presume perita;

    c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

    d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

  • Art. 3-septies D.Lgs. 502/1992 – Integrazione sociosanitaria

    Art. 3-septies D.Lgs. 502/1992 – Integrazione sociosanitaria

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

    2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

    3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

    4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

    5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

    6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

    7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.

    8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

  • Comma 45 LB26: rinvio al DM 27 giugno 2025 di attuazione art. 14

    Comma 45 LB26: rinvio al DM 27 giugno 2025 di attuazione art. 14

    Comma 45 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    45. Ai fini del comma 44 si applicano le disposizioni del decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 , di attuazione dell’ articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 .

  • Art. 126 TUIR: Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opz

    Art. 126 TUIR: Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opz

    Art. 126 TUIR – Limiti all’efficacia ed all’esercizio dell’opzione (1)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Non possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 117 le societa’ che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle societa’.

    2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’esercizio dell’opzione non e’ consentito e, se gia’ avvenuto, cessa dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.”

    ————

    (1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)

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  • Art. 512 Codice della Navigazione – Cetacei arenati

    Art. 512 Codice della Navigazione – Cetacei arenati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

  • Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l’emittente del token collegato ad attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’autorità competente di detto emittente, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4.

    2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività comunica per iscritto la propria decisione all’autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l’emittente del token collegato ad attività cessi di essere una sua filiazione.

    3. L’autorità competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

    4. L’autorità competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.

    5. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50 o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie. L’autorità competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’autorità competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione. L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.

    6. L’autorità competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi, e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.

    7. Qualora l’autorità competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.

    8. L’autorità competenti può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale termine massimo.

  • Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in

    Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in

    Commi 176-180 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 per tutti i commi 176-180.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 177: tavolo tecnico da istituire presso il MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; le misure operative di sostegno alle retribuzioni dei lavoratori delle basi USA verranno definite dal tavolo. Comma 180: rinvia per applicazione al decreto direttoriale MEF-Lavoro previsto dall’art. 12, comma 12-bis, D.L. 78/2010 (adeguamento speranza di vita). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    176. All’ articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse; b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un’unica soluzione» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità».

    177. Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d’America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d’America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi.

    178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

    179. Nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e l’importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell’ articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 , sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

    180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.