← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 593 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Casa Immobili

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; ordinanze commissariali da adottare entro il 28 febbraio 2026 secondo il rinvio del comma 592.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione è affidata alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo nominato ex D.L. 3/2023 conv. L. 21/2023, da adottare entro il 28 febbraio 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all’ , convertito, con modificazioni, dallaarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , con ordinanze adottate ai sensi dell’legge 10 marzo 2023, n. 21 articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 , convertito, con modificazioni, dalla . Il contributo di cui alottobre 2016, n. 189 legge 15 dicembre 2016, n. 229 comma 592 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell’abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

In sintesi

  • Le ordinanze del Commissario straordinario del Governo fissano criteri, modalità e condizioni del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 592.
  • Devono garantire il rispetto del limite di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026.
  • Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione.
  • Le condizioni di rientro sono determinate dalle stesse ordinanze.
  • Il diritto al contributo si perde se il beneficiario trova altra sistemazione stabile.
Funzione attuativa del comma 593

Il comma 593 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) completa la disciplina avviata con il comma 592, demandando al Commissario straordinario del Governo la fissazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni di riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, in favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato Marche e Umbria nel novembre 2022 e nel marzo 2023.

Il Commissario straordinario e la sua legittimazione

Il Commissario richiamato è quello nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di tale periodo. La struttura commissariale opera secondo il modello consolidato delle gestioni post-sisma, già sperimentato per il sisma del Centro Italia 2016 con il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Il potere di ordinanza si esercita nelle forme previste dall'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 (oggi riassorbita nel Codice di protezione civile D.Lgs. 1/2018) e nei limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare il principio di legalità sostanziale richiesto per i poteri derogatori).

Natura giuridica delle ordinanze

Le ordinanze commissariali costituiscono atti amministrativi generali a contenuto normativo, dotati di forza derogatoria delle norme primarie nei limiti tassativi fissati dalla legge di conferimento (cfr. art. 25, comma 2, D.Lgs. 1/2018 sui poteri ordinatori di protezione civile). Sono soggette agli ordinari principi di pubblicità e motivazione ex artt. 3 e 26 L. 241/1990 e al controllo di legittimità del giudice amministrativo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che il potere di ordinanza non può spingersi oltre il perimetro tracciato dalla norma abilitante, dovendosi sempre rispettare i principi generali dell'ordinamento e i livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.).

Il rispetto del limite di spesa

Le ordinanze devono assicurare il rispetto del limite di spesa di 2,5 milioni di euro fissato dal comma 592 per il 2026. Si tratta di un tetto rigido che richiederà meccanismi di gestione: cronoprogramma delle erogazioni, eventuale prioritarizzazione su base di indicatori oggettivi (gravità del danno, composizione del nucleo, situazione reddituale ISEE ex D.P.C.M. 159/2013) e, in caso di domande eccedenti, riduzione proporzionale dell'importo unitario. Questa è la prassi consolidata nelle gestioni commissariali (cfr. ordinanze Commissario Centro Italia n. 13/2017 e successive) e è coerente con i principi della contabilità pubblica ex art. 17 L. 196/2009.

La durata del contributo e le condizioni di rientro

Il secondo periodo del comma 593 chiarisce che il contributo è concesso "sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione". La durata è quindi flessibile e legata al concreto avanzamento dei lavori. Le ordinanze dovranno definire cosa si intenda per "condizioni di rientro": tipicamente, il rilascio del certificato di agibilità ex art. 24 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), il collaudo statico, l'eventuale agibilità sismica ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018). Questo collegamento al ciclo edilizio rende il contributo uno strumento ponte tra emergenza e ricostruzione, evitando sovrapposizioni con il contributo per la ricostruzione vero e proprio.

La perdita del diritto: la sistemazione stabile alternativa

Il terzo periodo introduce una causa di decadenza: la perdita del diritto al contributo qualora il beneficiario provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. La nozione di stabilità non è legalmente definita, ma può essere ricostruita per analogia con le definizioni fiscali e civilistiche: trasferimento della residenza ex art. 43 c.c., acquisto in proprietà o locazione di lungo periodo (almeno 4 anni ex art. 2, L. 431/1998), assenza di intenzione di rientro. La giurisprudenza amministrativa sul CAS post-sisma 2016 ha consolidato il principio per cui la stabilità deve essere valutata caso per caso, considerando elementi oggettivi (durata del contratto, cambio di residenza, scolarizzazione dei figli) e soggettivi (volontà di rientro nell'abitazione di origine).

Profili procedurali: presentazione della domanda e istruttoria

Le ordinanze dovranno disciplinare le modalità di presentazione della domanda, i documenti richiesti, i tempi di istruttoria e le forme di erogazione. È ragionevole attendersi una procedura telematica attraverso piattaforma dedicata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, con istruttoria a cura del Commissario o degli enti delegati (Comuni, Regioni). I tempi del procedimento amministrativo dovranno rispettare il termine generale di 30 giorni ex art. 2 L. 241/1990, salvo termine diverso espressamente fissato dalle ordinanze. Avverso il diniego sarà possibile ricorso al TAR competente entro 60 giorni ex art. 41 D.Lgs. 104/2010 (CPA).

Aspetti contabili e ISEE

I nuclei familiari beneficiari dovranno valutare l'impatto del contributo sulla dichiarazione ISEE ex D.P.C.M. 159/2013, ai fini dell'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate. In genere i contributi post-calamità sono neutralizzati come indennizzi, ma occorre attendere la specifica indicazione delle ordinanze e della prassi INPS. Sul piano fiscale, il contributo dovrebbe rientrare nell'ambito dei trasferimenti che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ex art. 6 TUIR, in coerenza con il regime consolidato per i contributi post-sisma (cfr. precedenti normativi per il sisma 2009 e 2016).

Indicazioni operative per il professionista

Il commercialista che assiste un nucleo familiare beneficiario dovrà: monitorare la pubblicazione delle ordinanze commissariali entro il 28 febbraio 2026; verificare i requisiti soggettivi e oggettivi del proprio cliente; predisporre la documentazione (titolo di proprietà o diritto reale ex artt. 1021 c.c., certificato di inagibilità, prova della domanda di contributo edilizio); calcolare l'eventuale impatto ISEE; raccordare il contributo con altre agevolazioni (detrazione ristrutturazioni art. 16-bis TUIR, Sismabonus, eventuale credito d'imposta per la ricostruzione); monitorare l'avanzamento dei lavori per verificare la cessazione del diritto al momento del rientro nell'abitazione.

Confronto con il modello del Centro Italia 2016

L'impianto delle ordinanze commissariali previste dal comma 593 ricalca da vicino quello sperimentato per il sisma del Centro Italia 2016, disciplinato dal D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Tale corpus normativo ha prodotto una vasta serie di ordinanze del Commissario straordinario (oltre 130 negli anni successivi al sisma) che hanno regolato in dettaglio ogni aspetto della ricostruzione: dai criteri di ammissibilità dei contributi (ord. nn. 4/2016, 8/2016, 13/2017) alle modalità di rendicontazione (ord. n. 12/2017), dai poteri sostitutivi dei Comuni alla disciplina del CAS (ord. n. 11/2016 e n. 14/2017). La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l'orientamento secondo cui le ordinanze commissariali, pur dotate di efficacia derogatoria, devono comunque rispettare i principi generali dell'ordinamento, in particolare il principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento dei beneficiari.

La struttura tecnica di supporto e i Comuni

Le ordinanze del Commissario per il sisma Marche-Umbria 2022-2023 si avvalgono di una struttura tecnica di supporto (Ufficio speciale per la ricostruzione) che opera in raccordo con i Comuni dei territori interessati. I Comuni svolgono un ruolo essenziale nella fase istruttoria delle domande di contributo edilizio, nella verifica della residenza e dell'abitualità della dimora, e nell'adozione dei provvedimenti di inagibilità ex art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). È ragionevole attendersi che anche per il contributo per il disagio abitativo i Comuni avranno un ruolo di supporto, sia per la raccolta delle domande sia per le verifiche istruttorie. La governance multilivello rispetta il principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost., valorizzando il livello più vicino al cittadino.

Il coordinamento con la disciplina edilizia ed energetica

Il rientro nell'abitazione presuppone, oltre al rilascio del certificato di agibilità ex art. 24 D.P.R. 380/2001, anche il rispetto delle normative energetiche e di sicurezza degli impianti. L'art. 6 del D.M. 26 giugno 2015 (cd. "decreto requisiti minimi") impone per gli edifici ricostruiti il rispetto degli standard energetici della classe NZEB (Nearly Zero Energy Buildings), con conseguente innalzamento dei costi di ricostruzione ma anche maggiori risparmi gestionali. Le spese sostenute per il miglioramento energetico potranno comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali residue (Ecobonus ex art. 14 D.L. 63/2013, Sismabonus ex art. 16 D.L. 63/2013), nei limiti del divieto di doppia agevolazione ex art. 19 L. 449/1997 con il contributo pubblico per la ricostruzione.

Aspetti pratici di rendicontazione

Per i beneficiari del contributo, è cruciale la corretta tenuta della documentazione amministrativa e contabile. Il commercialista o il consulente fiscale dovrà conservare per almeno dieci anni ex art. 2220 c.c. tutte le comunicazioni del Commissario, i provvedimenti di ammissione, le ricevute di erogazione, le dichiarazioni periodiche sull'avanzamento dei lavori di ricostruzione e ogni altra documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti. La regolarità della rendicontazione assume rilievo non solo ai fini dei controlli amministrativi del Commissario, ma anche di eventuali verifiche fiscali dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto ove il beneficiario abbia cumulato il contributo con detrazioni edilizie ex art. 16-bis TUIR o Sismabonus. La trasparenza documentale è il presupposto per evitare contestazioni, revoche del beneficio o richieste di restituzione, con conseguenti aggravi sanzionatori.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: il nucleo che attende l'ordinanza commissariale

Sempronio è proprietario di un appartamento a Visso (MC), gravemente danneggiato dagli eventi sismici del marzo 2023. Insieme al coniuge e ai due figli percepisce il CAS dalla fine del 2023, vivendo in una sistemazione provvisoria a Macerata. A gennaio 2026 il CAS cessa per effetto del comma 592. Sempronio ha già presentato nel 2024 domanda di contributo per la ricostruzione presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, con istruttoria in corso. Il commercialista di Sempronio gli consiglia di attendere la pubblicazione delle ordinanze commissariali previste entro il 28 febbraio 2026, monitorando il sito istituzionale del Commissario straordinario. Nel frattempo, predispone la documentazione necessaria: copia dell'atto di proprietà, certificato di inagibilità ex art. 54 TUEL, ricevuta della domanda di contributo edilizio, dichiarazione ISEE aggiornata e composizione del nucleo familiare ex art. 4 D.P.C.M. 159/2013. Appena pubblicate le ordinanze, Sempronio presenta la domanda nei termini e, ricevuta l'ammissione, percepisce il contributo per il disagio abitativo per tutto il 2026 fino al completamento dei lavori e al rilascio del certificato di agibilità ex art. 24 D.P.R. 380/2001. Il commercialista aggiorna la posizione ISEE e raccorda il beneficio con la detrazione delle spese di ristrutturazione ex art. 16-bis TUIR.

Caso pratico 2: la perdita del diritto per sistemazione stabile

Tizio era proprietario di un'abitazione a Camerino (MC), distrutta dal sisma. Dopo aver percepito il CAS, a settembre 2025 acquista una casa nuova a Civitanova Marche e vi trasferisce la residenza anagrafica con tutta la famiglia. Nel marzo 2026 Tizio presenta comunque domanda per il contributo per il disagio abitativo. Il Commissario, in sede istruttoria, verifica il trasferimento della residenza ex art. 43 c.c., l'acquisto della nuova abitazione e la scolarizzazione dei figli a Civitanova: ritiene quindi che vi sia altra sistemazione avente carattere di stabilità e nega il contributo ai sensi del terzo periodo del comma 593. Tizio impugna il diniego dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni ex art. 41 CPA, sostenendo la volontà di rientro nell'abitazione originaria una volta ricostruita. Il TAR, valutando gli elementi oggettivi (acquisto, residenza, scuola dei figli) e soggettivi (assenza di lavori in corso sull'immobile originario), conferma la legittimità del diniego. Tizio conserva comunque il diritto al contributo per la ricostruzione e alla detrazione ex art. 16-bis TUIR per i futuri interventi sull'immobile originario.

Domande frequenti

Chi adotta le ordinanze previste dal comma 593?

Le ordinanze sono adottate dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, per gli eventi sismici Marche-Umbria 2022-2023. Il potere si esercita nelle forme dell'ordinanza commissariale di protezione civile, che è un atto amministrativo generale a contenuto normativo con efficacia derogatoria limitata, soggetto al controllo di legittimità del giudice amministrativo. Devono essere adottate entro il 28 febbraio 2026 secondo il termine fissato dal comma 592, in coerenza con l'urgenza di garantire continuità assistenziale ai nuclei colpiti.

Fino a quando viene erogato il contributo?

Il contributo è erogato sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate dalle ordinanze commissariali. In concreto, ciò significa fino al completamento dei lavori di ripristino, ricostruzione o adeguamento sismico e al rilascio del certificato di agibilità ex art. 24 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia). Il limite temporale superiore è comunque il 31 dicembre 2026, salvo proroghe successive. La durata effettiva varierà quindi da nucleo a nucleo, in funzione dell'avanzamento del cantiere e delle verifiche di agibilità statica e sismica.

Cosa si intende per "altra sistemazione avente carattere di stabilità"?

Il concetto non è legalmente definito ma si ricostruisce per analogia con le categorie fiscali e civilistiche. La giurisprudenza amministrativa sul CAS post-sisma 2016 considera elementi quali: trasferimento della residenza anagrafica ex art. 43 c.c. al nuovo indirizzo, acquisto in proprietà di altro immobile, locazione di lunga durata (almeno 4 anni ex art. 2 L. 431/1998), scolarizzazione dei figli in località diversa, mancanza di interventi di ripristino in corso sull'abitazione originaria. La valutazione è caso per caso e deve coniugare elementi oggettivi e soggettivi (volontà di rientro), come confermato dalla prassi commissariale del Centro Italia 2016.

Le ordinanze possono essere impugnate?

Sì, le ordinanze commissariali sono atti amministrativi generali soggetti al controllo di legittimità del giudice amministrativo, secondo i principi del D.Lgs. 104/2010 (CPA). I soggetti interessati possono impugnarle entro 60 giorni dalla pubblicazione, ma solo se ne hanno interesse diretto e personale ex art. 100 c.p.c. (applicabile ex art. 39 CPA). In sede di impugnazione singola di un diniego, è possibile chiedere anche la disapplicazione dell'ordinanza presupposta se ritenuta illegittima. La giurisprudenza riconosce comunque ampia discrezionalità alla struttura commissariale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o sviamento di potere.

Cosa succede in caso di domande eccedenti il limite di 2,5 milioni?

Le ordinanze del Commissario devono garantire il rispetto del limite di spesa: in caso di domande eccedenti, sono possibili diverse soluzioni che la prassi commissariale ha sperimentato. La più comune è la prioritarizzazione su base oggettiva (gravità del danno, composizione del nucleo, ISEE ex D.P.C.M. 159/2013, presenza di minori o disabili). In alternativa, è possibile la riduzione proporzionale dell'importo unitario. Le ordinanze del Commissario Centro Italia 2016 (n. 13/2017 e successive) hanno talvolta adottato un meccanismo misto. Il rispetto del tetto è principio cardine ex art. 17 L. 196/2009 e non è derogabile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.