← Torna a Riscossione Tributi (DPR 602/1973)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 90 del DPR 602/1973 disciplina la partecipazione dell'AdER alla procedura di concordato preventivo del debitore fiscale, ovvero la procedura che consente all'imprenditore in crisi di proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione del debito in alternativa al fallimento (oggi liquidazione giudiziale). La norma regola le condizioni alle quali l'AdER può accettare la proposta concordataria, che include tipicamente la soddisfazione parziale del credito tributario in percentuale ridotta rispetto al nominale. La partecipazione del fisco al concordato è cruciale perché l'AdER è spesso uno dei principali creditori delle imprese in crisi: senza il suo voto favorevole o la sua accettazione della proposta, il concordato non potrebbe ottenere le maggioranze necessarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 DPR 602/1973 — Ammissione al concordato preventivo

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Se il debitore e’ ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita’ necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Commento

Ratio della norma

Il concordato preventivo è lo strumento che il legislatore ha predisposto per consentire alle imprese in crisi di ristrutturare i debiti ed evitare il fallimento, a condizione che i creditori accettino una soddisfazione parziale. L'AdER, come creditore pubblico, non può automaticamente rifiutare qualsiasi proposta concordataria: deve valutare se accettare una soddisfazione ridotta ma certa nell'ambito del concordato sia più conveniente rispetto all'alternativa del fallimento, dove la soddisfazione potrebbe essere ancora più bassa o addirittura nulla.

Analisi e struttura

La norma stabilisce le condizioni per la partecipazione dell'AdER al concordato. In particolare: (a) l'AdER esprime il voto sulla proposta concordataria nel rispetto delle regole di convenienza (il concordato deve offrire al creditore pubblico una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione fallimentare); (b) per i crediti tributari che hanno rango privilegiato, la proposta deve prevedere il pagamento integrale o, se prevede la falcidia del privilegiato, deve essere accompagnata da una stima peritale che dimostri l'incapienza del patrimonio; (c) il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto specifiche disposizioni sulle transazioni fiscali all'interno del concordato, consentendo all'AdER di accettare stralci del credito fiscale a determinate condizioni.

Quando si applica

La norma si applica quando il debitore fiscale presenta una proposta di concordato preventivo al tribunale, indicando l'AdER tra i creditori e proponendo un trattamento specifico per il credito tributario. Si applica sia nei concordati di tipo liquidatorio (dove il patrimonio è venduto e il ricavato distribuito ai creditori) sia in quelli di ristrutturazione del debito (dove l'azienda continua l'attività).

Confronto e norme correlate

La disciplina si raccorda con il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), che ha ampliato le possibilità di transazione sul credito tributario nelle procedure di ristrutturazione. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone che le valutazioni dell'AdER sulla convenienza del concordato siano motivate e trasparenti. L'art. 87 DPR 602/1973 disciplina la partecipazione dell'AdER alle procedure in generale; l'art. 90 ne regola il caso specifico del concordato.

Problemi applicativi

Il problema principale è la valutazione di convenienza: l'AdER deve dimostrare che accettare la proposta concordataria (con pagamento parziale) è più conveniente rispetto al fallimento. Se la valutazione è errata, la scelta dell'AdER può essere contestata dai revisori dei conti o dalla magistratura contabile. Un secondo nodo è la transazione fiscale: l'AdER può transigere il credito tributario in certi limiti, ma la procedura è complessa e soggetta a vincoli normativi specifici che ne limitano la flessibilità. Il coordinamento tra i tempi del giudizio tributario pendente e quelli del concordato è un'ulteriore fonte di complessità.

Casi pratici

Caso 1: AdER che vota favorevolmente a un concordato con pagamento parziale

Caso 2: Concordato rifiutato dall'AdER per offerta insufficiente

Caso 3: Transazione fiscale nel concordato preventivo

Domande frequenti

L'AdER può accettare di essere pagata meno del 100% nel concordato preventivo?

Sì, a determinate condizioni previste dall'art. 90 DPR 602/1973 e dal Codice della crisi. L'AdER può accettare una soddisfazione inferiore al nominale se la proposta concordataria offre una percentuale superiore a quella attesa dal fallimento, e se sono rispettate le condizioni per la transazione fiscale previste dalla legge.

Come vota l'AdER nel concordato preventivo?

L'AdER esprime il proprio voto nella procedura di concordato come qualsiasi altro creditore, rispettando le regole di convenienza: il voto deve essere coerente con la valutazione che la proposta concordataria sia almeno pari alla soddisfazione attesa dal fallimento. Il voto è deliberato internamente secondo le procedure amministrative dell'ente.

Cosa succede se l'AdER non è d'accordo con la proposta concordataria?

L'AdER vota contro. Se il concordato non ottiene le maggioranze necessarie (a causa anche del voto contrario del fisco), la procedura fallisce e il debitore può essere dichiarato in liquidazione giudiziale (fallimento). In alternativa, il debitore può modificare la proposta per renderla più accettabile per l'AdER.

Cos'è la transazione fiscale nel concordato preventivo?

È un accordo specifico tra il debitore e l'AdER (e l'Agenzia delle Entrate) per la riduzione del debito tributario all'interno di una procedura di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. È disciplinata dal Codice della crisi e consente, a certe condizioni, di stralciare una parte del debito fiscale che sarebbe altrimenti integralmente dovuto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.