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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 922 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026.

Testo coordinato

. L’ , è sostituito dal seguente:articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 «Art.

1. – (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare)- 1 . Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al , è concesso, a domanda, undecreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilità. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al , la misuradecreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 dell’assegno è fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

2. L’assegno di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell’articolo 3 , nonché ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invaliditàdella legge 2 maggio 1984, n. 111 comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica , che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare.n. 915 del 1978

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidità riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell’assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d’ufficio della sussistenza dei requisiti.

4. Per gli invalidi che, nell’anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore già previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell’assegno di cui al comma 1, avviene d’ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, il citato assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione».

In sintesi

  • Riscritto integralmente l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
  • Importo fissato in 1.000 euro mensili per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2026, esente da imposte e non reversibile.
  • Platea principale: grandi invalidi di guerra di cui alle lettere A) nn. 1-4 secondo periodo e A-bis) della tabella E del D.P.R. 915/1978.
  • Riduzione al 50 per cento per gli invalidi delle lettere B) n. 1, C), D) ed E) n. 1 della stessa tabella E.
  • Estensione ai grandi invalidi per servizio e a pensionati di guerra/servizio militare insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
  • Pagamento d'ufficio per chi già ne fruiva; per i nuovi richiedenti decorrenza dal mese successivo alla domanda (fa fede il timbro postale).
Quadro complessivo

Il comma 922 della legge di bilancio 2026 interviene su una misura assistenziale che molti operatori conoscono poco perché riguarda una platea storicamente ristretta ma molto sensibile: i grandi invalidi di guerra (e, per estensione, i grandi invalidi per servizio) che, in luogo dell'accompagnatore militare in carne ed ossa, ricevono un assegno sostitutivo. La norma sostituisce integralmente l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, riscrivendolo in chiave moderna: importo determinato, decorrenza certa, modalità di pagamento d'ufficio per chi già ne fruiva, regole di trasparenza per i nuovi richiedenti.

L'intervento ha una doppia natura. Da un lato è un riconoscimento di tutela sociale verso categorie protette dall'ordinamento da decenni, con radici costituzionali nei principi solidaristici dell'articolo 2 e 3 della Costituzione e nella protezione dei mutilati e invalidi di guerra ex articolo 38 della Carta. Dall'altro è un ritocco economico che porta l'importo del beneficio a una cifra definita per legge (1.000 euro mensili), in luogo dei rinvii a tabelle di rivalutazione utilizzati nel testo previgente.

Cosa cambia in concreto

Il nuovo articolo 1 della legge 288/2002 individua quattro elementi chiave. Il primo è la platea: rimangono titolari del diritto i grandi invalidi di guerra ricompresi nella tabella E del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, distinti per livello di gravità (lettere A, A-bis, B, C, D, E). Il secondo è la misura: 1.000 euro mensili per le invalidità più gravi (lettere A nn. 1-4 secondo periodo e A-bis), ridotta del 50 per cento per le altre invalidità ammesse (lettere B n. 1, C, D ed E n. 1). Il terzo è la struttura del beneficio: dodici mensilità, non reversibile, esente da imposte. Il quarto è l'estensione: il diritto spetta anche ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111 e ai pensionati di guerra e per servizio militare insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

Sul piano fiscale è importante segnalare che l'esenzione da imposte conferma quanto già previsto per la generalità delle pensioni di guerra dall'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e in linea con l'articolo 3 del TUIR sui redditi esclusi: il commercialista che assiste il pensionato non deve includere le somme nel reddito complessivo né ai fini IRPEF né per il calcolo dell'ISEE pensionistico, salve le specifiche regole di inclusione previste dalla disciplina ISEE.

Procedura per il pagamento

Il nuovo comma 3 della norma riscritta affida alle Ragionerie territoriali dello Stato (o agli enti di previdenza competenti, quando l'invalidità deriva da causa di servizio) il pagamento mensile. La verifica avviene d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti, dopo la domanda. Si conferma quindi che si tratta di un beneficio a domanda, non automatico, salvo il regime transitorio.

Il comma 4 del nuovo testo dell'articolo 1 della legge 288/2002 disciplina infatti due situazioni. Per chi ha già fruito dell'assegno nell'anno precedente all'entrata in vigore della disposizione, il pagamento dei 1.000 euro avviene d'ufficio, senza necessità di nuova istanza. Per chi invece chiede per la prima volta il beneficio, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; la norma precisa che a tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione. È una specifica importante perché mantiene la possibilità di inoltro cartaceo via raccomandata, oltre alle forme telematiche che le amministrazioni renderanno disponibili.

Su chi impatta

L'effetto immediato è per gli attuali beneficiari, in particolare quelli ricompresi nelle lettere A) nn. 1-4 secondo periodo e A-bis), che vedranno la propria erogazione mensile rideterminata a 1.000 euro. Per le categorie con riduzione al 50 per cento (lettere B n. 1, C, D ed E n. 1), l'assegno ammonta a 500 euro mensili. Il calcolo annuo è quindi 12.000 euro lordi per il primo gruppo e 6.000 euro per il secondo; trattandosi di importo esente da imposte, il netto coincide con il lordo. Sono cifre che, per la natura della platea (persone anziane spesso con elevate spese assistenziali), hanno un impatto economico significativo.

Sotto il profilo della finanza pubblica, l'intervento si inserisce nella tradizione delle leggi di bilancio che da anni rifinanziano e aggiornano l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. La novità del 2026 sta nella riscrittura organica della norma di riferimento: chi opera nelle amministrazioni dovrà aggiornare la modulistica, i sistemi informativi delle Ragionerie territoriali e le procedure INPS per gli enti di previdenza competenti.

Profili operativi per consulenti e patronati

Per i commercialisti che assistono pensionati di guerra (o loro familiari, sebbene si ricordi la non reversibilità dell'assegno), e per i patronati che gestiscono le pratiche, le indicazioni operative sono tre. La prima: verificare la corretta classificazione dell'invalidità nella tabella E del D.P.R. 915/1978, perché la lettera determina l'importo pieno o ridotto. La seconda: per i nuovi richiedenti, curare la presentazione della domanda con tempistiche utili, ricordando che la decorrenza è dal mese successivo. La terza: confermare al pensionato che l'importo è esente da imposte e quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF, né deve essere riportato in dichiarazione tra i redditi imponibili.

Considerazioni operative

La norma è immediatamente applicabile dal 1° gennaio 2026 e non rinvia ad alcun decreto attuativo: il legislatore ha scelto un intervento self-executing, con importi e procedure direttamente nella legge. Questo facilita l'applicazione, ma richiederà alle amministrazioni interessate (Ragionerie territoriali, INPS, INAIL nei casi previsti) un coordinamento per il pagamento d'ufficio agli aventi diritto già fruitori. Resta confermata la natura assistenziale del beneficio e la sua non reversibilità: alla morte del titolare l'erogazione cessa, senza diritti a favore di eredi o coniuge superstite, salve eventuali misure di reversibilità previste dalla disciplina speciale delle pensioni di guerra (che rimane disciplina autonoma).

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio, grande invalido di guerra lettera A) n. 2

Tizio, classe 1942, è titolare di pensione di guerra per invalidità ricompresa nella lettera A), n. 2 della tabella E del D.P.R. 915/1978. Nel 2025 ha percepito l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in base alla disciplina previgente. Con il comma 922 della legge di bilancio 2026, dal 1° gennaio 2026 l'importo viene rideterminato a 1.000 euro mensili. La Ragioneria territoriale dello Stato competente provvede al pagamento d'ufficio, senza necessità di nuova domanda da parte di Tizio. Su base annua Tizio percepirà 12.000 euro esenti da imposte (12 mensilità x 1.000 euro). Il commercialista di Tizio non dovrà includere tali somme nel reddito complessivo IRPEF del 2026: in dichiarazione il rigo dei redditi da pensione resta quello relativo alla sola pensione di guerra, e l'assegno accompagnatore non concorre al calcolo dell'IRPEF dovuta né alle detrazioni per redditi da pensione di cui all'articolo 13 del TUIR.

Caso pratico 2 - Caio, grande invalido lettera C), prima domanda nel 2026

Caio, classe 1958, è titolare di pensione di guerra con invalidità classificata alla lettera C) della tabella E del D.P.R. 915/1978. Non ha mai presentato domanda di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Aiutato dal patronato, presenta istanza tramite raccomandata spedita il 10 marzo 2026 (data del timbro postale). Trattandosi di invalidità di lettera C), l'importo spettante è ridotto al 50 per cento dell'assegno pieno: Caio avrà quindi diritto a 500 euro mensili. La decorrenza, ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 1 della legge 288/2002, è dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda: nel caso specifico, dal 1° aprile 2026. Su base annua, Caio percepirà quindi 4.500 euro per il 2026 (9 mensilità x 500 euro), e 6.000 euro a partire dal 2027 (12 mensilità piene). Anche per Caio l'importo è esente da imposte; il commercialista verificherà comunque l'impatto del nuovo beneficio sull'eventuale ISEE familiare, da rideterminare con la prossima DSU.

Domande frequenti

L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare da 1.000 euro mensili è tassato ai fini IRPEF?

No. Il nuovo testo dell'articolo 1 della legge 288/2002, come sostituito dal comma 922 della legge di bilancio 2026, qualifica espressamente l'assegno come esente da imposte. L'esenzione è coerente con la tradizionale disciplina delle pensioni di guerra (articolo 34 del D.P.R. 601/1973) e con la nozione di redditi esclusi dal reddito complessivo ai fini IRPEF. Il pensionato non deve indicare le somme nel quadro RC o RE della dichiarazione dei redditi e l'erogazione non è soggetta a ritenuta. Diverso può essere il trattamento ai fini ISEE, dove la disciplina specifica detta da D.P.C.M. 159/2013 va verificata caso per caso. Il commercialista deve quindi escludere l'assegno dal calcolo del reddito imponibile annuo del cliente.

Chi già percepiva l'assegno prima del 2026 deve presentare una nuova domanda?

No. Il comma 4 del nuovo articolo 1 della legge 288/2002 dispone espressamente che per gli invalidi che, nell'anno precedente all'entrata in vigore della disposizione, hanno fruito dell'assegno già previsto dalla normativa previgente, il pagamento dei 1.000 euro mensili avviene d'ufficio. Le Ragionerie territoriali dello Stato e gli enti di previdenza competenti rideterminano l'importo senza ulteriori adempimenti a carico del beneficiario. È una scelta che evita aggravi burocratici per una platea fragile. Solo chi non aveva mai fruito del beneficio deve presentare nuova istanza, con decorrenza del pagamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

L'assegno spetta anche al coniuge superstite del grande invalido di guerra?

No. Il nuovo testo conferma il principio già presente nella norma previgente: l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è non reversibile. Alla morte del titolare l'erogazione cessa e non sorgono diritti in capo a coniuge, figli o altri familiari. Restano ferme, naturalmente, le specifiche prestazioni di reversibilità previste dalla disciplina autonoma delle pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978 e successive integrazioni), che operano su un binario distinto. Per il commercialista che gestisce successioni di pensionati di guerra è importante distinguere: l'assegno accompagnatore non rientra nell'asse ereditario e non genera somme arretrate a favore degli eredi, salvo ratei maturati e non riscossi nei termini di legge.

Come si calcola l'importo per chi rientra nelle lettere B), n. 1, C), D) ed E), n. 1 della tabella E?

Per queste categorie l'assegno è corrisposto in misura ridotta al 50 per cento di quello pieno. Considerato che l'importo pieno è fissato in 1.000 euro mensili per dodici mensilità, l'assegno per gli invalidi delle lettere indicate è pari a 500 euro mensili, per un totale annuo di 6.000 euro esenti da imposte. La distinzione si basa sulla classificazione clinico-amministrativa dell'invalidità secondo la tabella E del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. La corretta classificazione è cruciale: in caso di dubbio sulla lettera di appartenenza, conviene chiedere copia del provvedimento concessivo della pensione di guerra alla Ragioneria territoriale o all'ente di previdenza erogatore.

Per i grandi invalidi per servizio e i pensionati con medaglia d'oro al valor militare cambia qualcosa?

Il nuovo comma 2 dell'articolo 1 della legge 288/2002 conferma e ribadisce che l'assegno spetta anche ai grandi invalidi per servizio di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 111, e ai pensionati di guerra e per servizio militare con invalidità ricompresa nella tabella E del D.P.R. 915/1978 che siano stati insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Per queste categorie valgono importo pieno o ridotto in base alla lettera della tabella E di riferimento, modalità di pagamento d'ufficio per chi già ne fruiva, decorrenza dal mese successivo alla domanda per i nuovi richiedenti e regime di esenzione fiscale identico.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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