Indice
- Il comma 723 attribuisce all'INPS il compito di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato titolo ai permessi previsti dalla legge 104/1992.
- La verifica riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
- Per le verifiche l'INPS può avvalersi, con apposite convenzioni a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti del SSN (art. 19, c. 2, lett. c, D.Lgs. 118/2011) e dei medici della sanità militare.
- Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS.
- L'obiettivo dichiarato è il contrasto agli abusi dei permessi 104, con verifica strutturata e gestita da un ente esterno.
Testo dell'articoloVigente
Comma 723 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026. Modalità di attuazione rinviate a decreto del Ministro del lavoro, sentito l’INPS.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Le modalità di attuazione del comma 723 sono rinviate a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS. Il decreto dovrà disciplinare procedura, contraddittorio, esiti dell’accertamento e modalità di convenzionamento con ASL e sanità militare. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. L’INPS accerta, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo 1, . Per lo svolgimento di tali verifiche l’INPS può avvalersi,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all’ , e dei medici dellaarticolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Commento
Cosa fa il comma 723: una verifica strutturata sui permessi 104 nel pubblico impiego
Il comma 723 della Legge di Bilancio 2026 affida all'INPS un compito nuovo: accertare, su richiesta del datore di lavoro pubblico, la permanenza dei requisiti sanitari in base ai quali sono stati riconosciuti ai dipendenti i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La platea coinvolta è quella dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: in pratica, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, regioni, province, comuni, ASL, ARPA, università, istituti di ricerca, enti del SSN e tutti gli altri soggetti elencati. Restano fuori i lavoratori del settore privato, per i quali continuano a operare le procedure ordinarie INPS già previste dalla normativa generale.
I permessi della legge 104/1992 e la ragione della novità
La legge 104/1992 riconosce ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità e ai familiari (coniuge, parte dell'unione civile, parente o affine entro il secondo grado, in alcuni casi entro il terzo) che assistono persone con disabilità grave, il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito (art. 33 L. 104/1992). I requisiti sanitari sono accertati dalle commissioni mediche delle ASL integrate con il medico INPS, con un verbale che attesta la "connotazione di gravità" della disabilità (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Nel corso degli ultimi anni, audit della Corte dei conti e indagini ministeriali hanno evidenziato come l'utilizzo dei permessi 104 nel pubblico impiego presenti tassi di anomalia significativi (assenza di rinnovo dei verbali, mancata verifica del permanere della condizione di gravità, abusi episodici denunciati dalla magistratura ordinaria). Il comma 723 reagisce a questa criticità introducendo una verifica strutturata: l'amministrazione datrice di lavoro può chiedere all'INPS di accertare se il presupposto sanitario originario (la disabilità grave del dipendente o del familiare assistito) sia ancora sussistente.
Come funziona la verifica
La verifica è attivata su istanza del datore di lavoro pubblico, non automaticamente. L'INPS, una volta ricevuta la richiesta, può svolgere l'accertamento direttamente attraverso le proprie commissioni mediche; ovvero può avvalersi, mediante apposite convenzioni con oneri a carico della singola amministrazione richiedente:
a) delle risorse umane e strumentali degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (ASL, aziende ospedaliere, IRCCS pubblici);
b) dei medici della sanità militare (medicina militare di Forze armate, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia, Vigili del fuoco).
Il datore di lavoro pubblico deve quindi mettere a budget i costi della verifica, perché il comma 723 stabilisce espressamente che gli oneri delle convenzioni sono a carico della singola amministrazione e non gravano sul fondo sanitario.
Le modalità attuative: decreto del Ministro del lavoro
Il comma 723 rinvia espressamente, per le modalità di attuazione, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS. Il decreto dovrà disciplinare: (i) la procedura di attivazione della verifica; (ii) il contraddittorio con il lavoratore interessato; (iii) gli esiti e gli effetti dell'accertamento (revoca dei permessi, conferma del diritto, eventuali sanzioni in caso di abuso); (iv) il rapporto tra accertamento INPS e verbale ASL già in possesso del dipendente; (v) la disciplina del personale beneficiario di permessi per assistere un familiare (e non per propria disabilità).
Fino all'adozione del decreto, la norma resta sostanzialmente sospesa nella sua applicazione operativa, anche se la sua entrata in vigore al 1° gennaio 2026 sancisce già il principio generale.
Profili di tutela del lavoratore
La nuova procedura solleva delicati profili di tutela: il verbale di accertamento di disabilità grave (art. 4 L. 104/1992) è un atto amministrativo definitivo, impugnabile davanti al giudice; una verifica successiva da parte dell'INPS che ne metta in discussione la perdurante validità deve garantire un contraddittorio adeguato. Il decreto attuativo dovrà quindi assicurare il diritto del lavoratore di partecipare alla visita, presentare documentazione medica e impugnare gli esiti negativi. Si applicheranno, in via interpretativa, le regole generali del procedimento amministrativo (L. 241/1990) e del diritto del lavoro.
Considerazioni operative
L'ufficio personale di un'amministrazione pubblica dovrà predisporre, in vista dell'attuazione del decreto, una procedura interna per: (i) identificare i casi a rischio (dipendenti con verbali risalenti o con modalità di fruizione anomale); (ii) richiedere all'INPS l'accertamento; (iii) gestire l'esito (revoca dei permessi, recupero delle somme indebitamente percepite a titolo retributivo se previsto dal decreto, eventuali sanzioni disciplinari). Il dipendente, dal canto suo, dovrebbe mantenere aggiornata la documentazione medica e, se la patologia è evolutiva, attivarsi per ottenere il nuovo verbale presso la commissione ASL.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Il comma 723 si applica anche ai dipendenti del settore privato?
No. Il comma 723 fa esplicito riferimento ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La platea include ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, regioni, enti locali, ASL, università, IRCCS pubblici, ARPA, istituti di ricerca, scuole pubbliche. I lavoratori del settore privato restano soggetti alle procedure ordinarie di rilascio e controllo dei permessi della legge 104/1992 attualmente vigenti, che prevedono comunque la verifica periodica dei verbali e l'eventuale revisione delle condizioni sanitarie con le tempistiche stabilite dalle commissioni mediche.
L'INPS può revocare d'ufficio il verbale di handicap grave?
Il comma 723 attribuisce all'INPS il compito di accertare la permanenza dei requisiti sanitari, su richiesta del datore di lavoro pubblico. Il decreto attuativo del Ministro del lavoro dovrà precisare se l'esito negativo dell'accertamento comporti automaticamente la revoca del verbale ASL o se la decisione resti riservata a un nuovo passaggio in commissione medica. In ogni caso, il lavoratore avrà diritto al contraddittorio e all'impugnazione dell'esito, sia in sede di accertamento (con un procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990) sia in sede giurisdizionale ordinaria, qualora l'eventuale revoca dei permessi gli arrechi un pregiudizio retributivo o disciplinare.
Chi paga le verifiche dell'INPS?
Gli oneri delle convenzioni che l'INPS può stipulare con le ASL e con i medici della sanità militare per svolgere gli accertamenti sono espressamente posti a carico della singola amministrazione pubblica richiedente. La norma cita le risorse di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 118/2011 (ASL e aziende ospedaliere) e i medici della sanità militare. L'amministrazione datrice di lavoro deve quindi mettere a budget i costi delle verifiche al momento di attivare la procedura, mentre l'INPS opera senza ulteriori oneri a carico del proprio bilancio.
Quando il comma 723 sarà operativo nella prassi?
Il comma 723 è in vigore dal 1° gennaio 2026, ma la sua operatività concreta dipende dall'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, previsto dal medesimo comma. Il decreto dovrà disciplinare la procedura di attivazione della verifica, il contraddittorio con il lavoratore, gli esiti e gli effetti dell'accertamento. Fino a quel momento la norma resta efficace come principio, ma le amministrazioni pubbliche dovranno attendere il decreto per impostare procedure interne uniformi. Si segnala che il comma 723 si configura quindi come una disposizione "con riserva di attuazione".
Il lavoratore può opporsi alla richiesta di verifica del datore di lavoro?
Il comma 723 affida la facoltà di richiesta al datore di lavoro pubblico, senza prevedere un diritto di opposizione del lavoratore alla mera attivazione. Tuttavia, il decreto attuativo dovrà rispettare i principi generali in materia di tutela della salute, di dignità del lavoratore e di privacy (Reg. UE 2016/679, GDPR). Il lavoratore potrà legittimamente: (i) chiedere che la visita si svolga con modalità rispettose della sua condizione; (ii) farsi accompagnare e produrre documentazione medica; (iii) impugnare l'esito negativo dell'accertamento davanti al giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
Vedi anche