In sintesi
- Modifica l'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), inserendo un nuovo periodo dopo il secondo.
- Il corrispettivo previsto per gli interventi tecnici dei VVF è dovuto anche quando l'evento è imputabile a dolo o colpa grave dell'agente.
- Allarga la rivalsa economica dello Stato sui responsabili di incendi e calamità provocati per negligenza qualificata.
- Si affianca alla disciplina della responsabilità civile aquiliana (art. 2043 c.c.) e a quella penale per incendio colposo (art. 449 c.p.).
- Norma autoapplicativa: non sono previsti decreti attuativi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 729 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , dopo il secondo periodo è inserito ilarticolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 seguente: «Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l’evento per il quale è stato effettuato l’intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell’agente».
Norme modificate da questi commi
- Art. 2043 Codice Civile (comma 729): il rimborso VVF si aggiunge al risarcimento civile da fatto illecito; le due obbligazioni cumulano
- Art. 449 Codice Penale (comma 729): rilevanza penale del disastro colposo che può integrare la colpa grave richiesta dal comma 729
- Art. 2 Costituzione (comma 729): il principio di solidarietà resta presupposto del soccorso gratuito; il rimborso opera solo verso il responsabile per dolo o colpa grave
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il contesto: i Vigili del Fuoco e il principio di gratuità degli interventi
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, disciplinato dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, è un'articolazione dello Stato deputata alla tutela della pubblica incolumità rispetto agli incendi, alle emergenze tecniche e ai soccorsi pubblici (art. 24 D.Lgs. 139/2006). Il principio generale è quello della gratuità degli interventi di soccorso, espressione della solidarietà costituzionale sancita dall'art. 2 Cost. e del dovere dei pubblici poteri di intervenire a tutela della vita e dei beni dei cittadini.
L'art. 25 del medesimo decreto prevede tuttavia alcune eccezioni: per determinate prestazioni a favore di soggetti privati (servizi non urgenti, prevenzione incendi, vigilanza in spettacoli, esercitazioni) è dovuto un corrispettivo, calcolato secondo tariffe ministeriali. La logica è che, quando l'intervento dei VVF non risponde a un'emergenza ma a un servizio individuabile, è ragionevole che il beneficiario contribuisca al costo.
La modifica introdotta dal comma 729
Il comma 729 inserisce, dopo il secondo periodo dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 139/2006, un nuovo periodo: «Il medesimo corrispettivo è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente».
La portata della norma è chiara: anche quando l'intervento dei VVF nasce da un'emergenza (un incendio, un'esplosione, una fuga di gas), se l'evento è stato provocato dolosamente o con colpa grave dal soggetto poi soccorso o dal terzo responsabile, costui è tenuto a rimborsare allo Stato il costo dell'intervento, secondo le tariffe già vigenti per le prestazioni a pagamento.
Dolo e colpa grave: i criteri di imputazione
La nozione di dolo è mutuata dal diritto penale (art. 43 c.p.): l'evento è doloso quando è voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Tipico il caso dell'incendio doloso (art. 423 c.p.) o dell'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.).
La colpa grave è invece una nozione di matrice civilistica e amministrativa: si tratta di una negligenza, imprudenza o imperizia particolarmente intensa, che si discosta in misura rilevante dalla diligenza media richiesta. La Corte dei Conti la qualifica come violazione di regole elementari di prudenza (cfr. orientamento costante in materia di responsabilità erariale ex art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20). Pensiamo a chi accende un fuoco in bosco in stagione di massima allerta, o a chi lascia incustodite sostanze pericolose senza adottare alcuna cautela.
Rapporto con la responsabilità civile e penale
Il corrispettivo introdotto dal comma 729 ha natura di rivalsa amministrativa e non sostituisce né il risarcimento del danno civile (art. 2043 c.c.), né le sanzioni penali per i reati di incendio (artt. 423-423-bis c.p.) o di disastro colposo (art. 449 c.p.). Si tratta di un'obbligazione autonoma, fondata su una legge speciale, che può cumularsi con le altre forme di responsabilità.
In tema di danno ambientale, va inoltre ricordato l'art. 311 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che già oggi consente allo Stato di chiedere il risarcimento per il pregiudizio arrecato alle risorse naturali. Il nuovo corrispettivo VVF si aggiunge come ulteriore strumento di recupero dei costi pubblici sostenuti.
Quantificazione del corrispettivo
L'importo dovuto sarà determinato secondo le tariffe vigenti per le prestazioni a pagamento del Corpo nazionale dei VVF, fissate da decreti del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 139/2006. Le tariffe tengono conto del numero di operatori impiegati, dei mezzi utilizzati, della durata e della complessità dell'intervento. In assenza di parametri specifici per i nuovi casi di dolo o colpa grave, è ragionevole attendersi un'applicazione analogica delle tabelle già vigenti.
Procedimento di recupero e tutela del contribuente
L'accertamento del dolo o della colpa grave è condizione necessaria per l'esigibilità del corrispettivo. La norma non specifica il procedimento, ma è verosimile che l'amministrazione si avvalga degli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria (sentenze penali definitive, ordinanze cautelari) o, in via autonoma, da organi tecnici (relazioni di intervento, verbali di sopralluogo, perizie).
Il destinatario potrà impugnare la richiesta di pagamento davanti al giudice ordinario, contestando sia la sussistenza dell'elemento soggettivo qualificato (dolo o colpa grave), sia la quantificazione del corrispettivo. In sede contenziosa varranno i principi generali sull'onere della prova (art. 2697 c.c.): spetterà all'amministrazione dimostrare i presupposti, mentre il privato potrà offrire prova contraria.
Profili di coordinamento e impatto pratico
La novità ha un significativo effetto deterrente: chi pone in essere condotte gravemente negligenti, sapendo di poter essere chiamato a rimborsare il costo dell'intervento pubblico, è indotto a maggior prudenza. Si pensi alla gestione degli abbruciamenti agricoli, alle saldature in ambienti a rischio, allo stoccaggio di carburanti, alla sicurezza degli impianti elettrici. Anche le imprese assicurative dovranno aggiornare i propri prodotti, valutando se la copertura RC includa o escluda la rivalsa dello Stato per dolo e colpa grave (la maggior parte delle polizze esclude espressamente il dolo, mentre la colpa grave è spesso coperta).
Conclusioni e raccomandazioni
Il comma 729 LB 2026 amplia gli strumenti di recupero dei costi sostenuti dal Corpo nazionale dei VVF, applicando una logica già nota in altri ordinamenti europei (in Germania, ad esempio, le Feuerwehrgebührengesetze dei Länder consentono il rimborso negli stessi casi). Per il professionista, la norma impone un'attenzione nuova in materia di compliance: revisione delle procedure HSE, verifica delle coperture assicurative, formazione del personale sui comportamenti a rischio. Per il cittadino, l'invito è alla prudenza nella gestione di fuochi, sostanze infiammabili e impianti tecnologici. Il principio di gratuità del soccorso resta integro, ma con un'eccezione precisa: chi causa l'emergenza con dolo o colpa grave non è più un mero beneficiario, ma un debitore dello Stato.
Domande frequenti
Il rimborso ai VVF previsto dal comma 729 sostituisce il risarcimento del danno civile?
No. Il corrispettivo introdotto dal comma 729 LB 2026 ha natura di rivalsa amministrativa autonoma e si aggiunge agli altri rimedi previsti dall'ordinamento. Chi cagiona un incendio con colpa grave può essere chiamato a rispondere civilmente ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni arrecati a terzi, penalmente per i reati di incendio (artt. 423-423-bis c.p.) o disastro colposo (art. 449 c.p.), e ora anche al rimborso dello Stato per il costo dell'intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Le tre forme di responsabilità cumulano, ciascuna con presupposti e finalità proprie, e l'eventuale pagamento di una non estingue le altre obbligazioni.
Come si distingue la colpa grave dalla colpa lieve ai fini del comma 729?
La colpa grave consiste in una violazione delle più elementari regole di prudenza, diligenza e perizia, tale da denotare una sostanziale indifferenza verso le conseguenze prevedibili. La giurisprudenza della Corte dei Conti, in materia di responsabilità erariale ex art. 1 L. 20/1994, la qualifica come scostamento macroscopico dalla diligenza media. Esempi tipici: accendere un fuoco in bosco durante un'allerta antincendio, lasciare incustodite bombole di gas in ambienti chiusi, omettere ogni manutenzione di un impianto elettrico palesemente degradato. La colpa lieve, al contrario, è una negligenza ordinaria che ogni persona può commettere e non fa scattare il corrispettivo.
Chi accerta il dolo o la colpa grave per richiedere il pagamento ai VVF?
L'accertamento spetta all'amministrazione pubblica, che può basarsi sia sugli esiti dei procedimenti penali (sentenze definitive, ordinanze cautelari) sia su autonome valutazioni tecniche, come relazioni di intervento, verbali di sopralluogo, perizie di parte. Il destinatario della richiesta di pagamento ha diritto a essere informato delle motivazioni e può impugnare l'atto davanti al giudice ordinario competente per valore. In sede contenziosa, l'onere della prova dei presupposti (esistenza dell'evento, riconducibilità causale, dolo o colpa grave) grava sull'amministrazione ex art. 2697 c.c., mentre il privato può offrire prova contraria su ciascuno di tali elementi.
Le polizze assicurative coprono il rimborso ai VVF previsto dal comma 729?
Dipende dalle condizioni della singola polizza. La quasi totalità dei contratti di responsabilità civile esclude espressamente i danni cagionati con dolo, in conformità al principio inderogabile dell'art. 1900 c.c. La colpa grave, invece, è spesso coperta, ma molte polizze prevedono franchigie elevate o limiti specifici. Dopo l'entrata in vigore della norma, è raccomandabile per imprese e professionisti rivedere le proprie coperture, chiedendo espressamente al broker la verifica della clausola relativa alle rivalse di enti pubblici per costi di intervento di soccorso, inclusi i Vigili del Fuoco. In assenza di copertura, il pagamento ricadrà integralmente sul responsabile.
Il comma 729 si applica retroattivamente agli eventi avvenuti prima del 1° gennaio 2026?
No. La norma entra in vigore il 1° gennaio 2026 e, in mancanza di una disposizione transitoria espressa, si applica agli eventi verificatisi a partire da tale data, in conformità al principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e, per la materia sanzionatoria, dall'art. 25 Cost. Per gli interventi anteriori al 2026, restano fermi gli ordinari rimedi civilistici (art. 2043 c.c., art. 311 D.Lgs. 152/2006 per il danno ambientale) e penalistici, mentre non potrà essere richiesto il nuovo corrispettivo VVF, anche se l'accertamento del dolo o della colpa grave avvenisse successivamente.