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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Estensione delle disposizioni dei commi 726 e 727 anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
  • I corrispettivi dovuti per tali interventi sono fissati con appositi decreti dei Ministri competenti.
  • Decreti del Ministro dell’interno per la Polizia di Stato e del Ministro della difesa per i Carabinieri.
  • Necessario concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la quantificazione.
  • Norma di armonizzazione tra Forze dell’ordine in materia di rimborso costi salvataggio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 728 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari decreti del Ministro dell’interno (Polizia di Stato) e del Ministro della difesa (Carabinieri), di concerto con il MEF, per la fissazione dei corrispettivi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri, fatto salvo, in tali casi, che i corrispettivi dovuti sono stabiliti con decreti adottati, rispettivamente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Inquadramento

Il comma 728 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 si pone in stretta continuità con i precedenti commi 726 e 727, di cui costituisce norma di estensione soggettiva. La sua finalità è assicurare uniformità di trattamento alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio svolte dalle diverse Forze dell’ordine italiane, attraverso il riconoscimento di corrispettivi a carico dei beneficiari dell’intervento o di soggetti terzi (in genere imprese e privati che richiedono operazioni straordinarie non riconducibili alle ordinarie attività istituzionali). L’intervento riflette una tendenza ormai consolidata del legislatore a internalizzare nei privati i costi delle operazioni che essi stessi hanno provocato per condotte imprudenti, limitando l’onere generalizzato a carico del bilancio dello Stato.

Il meccanismo dei corrispettivi nelle operazioni di salvataggio

Il sistema dei corrispettivi per operazioni di soccorso, ricerca e salvataggio è previsto in vari ordinamenti settoriali. Tradizionalmente la Guardia Costiera, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza dispongono di tariffari per il rimborso dei costi diretti delle operazioni svolte nei confronti di privati che le abbiano causate per condotta imprudente, in violazione di norme di sicurezza o nell’ambito di attività commerciali (es. interventi su navi private in difficoltà o recupero di alpinisti in zone non autorizzate). La ratio è duplice: da un lato, deterrente verso condotte irresponsabili; dall’altro, recupero di costi a carico del bilancio pubblico, in coerenza con il principio di equilibrio finanziario (art. 81 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/2012).

Il comma 728 estende tale meccanismo anche alle operazioni di Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, le due principali forze di polizia generaliste italiane, regolate rispettivamente dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (riforma dell’ordinamento della Pubblica Sicurezza) e dal D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 (norme sull’Arma dei Carabinieri). Entrambe le Forze, oltre alle ordinarie attività di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e ordine pubblico, sono frequentemente chiamate a interventi di soccorso e salvataggio in situazioni di emergenza, spesso in coordinamento con altre Forze e con la Protezione civile.

I decreti attuativi

La norma rinvia a due decreti ministeriali distinti per la fissazione dei corrispettivi. Per la Polizia di Stato il decreto è adottato dal Ministro dell’interno, mentre per l’Arma dei Carabinieri dal Ministro della difesa, in entrambi i casi con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il concerto con il MEF risponde alla necessità di garantire coerenza con la finanza pubblica e con la disciplina dei proventi extra-tributari ex art. 2 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). La distinzione delle competenze ministeriali rispecchia la differente natura ordinamentale delle due Forze: la Polizia di Stato è Forza di polizia a ordinamento civile alle dipendenze del Ministero dell’interno, mentre l’Arma dei Carabinieri è Forza armata ad ordinamento militare alle dipendenze del Ministero della difesa per il pacifico esercizio delle funzioni militari, e del Ministero dell’interno per le funzioni di pubblica sicurezza.

I decreti dovranno presumibilmente disciplinare: a) le tipologie di operazioni soggette a corrispettivo (probabilmente quelle di soccorso non istituzionale, attivate da privati a fronte di proprie condotte); b) i parametri di calcolo (costo orario del personale, oneri per mezzi - elicotteri, motoscafi, veicoli speciali -, materiali consumabili, eventuali maggiorazioni per operazioni in condizioni difficili come orari notturni, condizioni meteo avverse, terreni impervi); c) le procedure di accertamento e riscossione del credito; d) eventuali soglie di esenzione per particolari categorie di soggetti (minori, persone in stato di indigenza, vittime di reato).

Inquadramento costituzionale

La disposizione si fonda su due basi costituzionali. La prima è l’art. 52 Cost., che disciplina i doveri di difesa della Patria e su cui si fonda la struttura dell’Arma dei Carabinieri come Forza armata; il riferimento per l’Arma è rafforzato dall’art. 87, terzo comma, Cost., che attribuisce al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate. La seconda è l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ambito in cui operano la Polizia di Stato e i Carabinieri nella loro funzione di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Sul piano dei diritti fondamentali, è importante sottolineare che il sistema dei corrispettivi non può in alcun modo configurarsi come limite all’esercizio del diritto al soccorso, né può ridurre l’efficacia dell’intervento delle Forze dell’ordine, in coerenza con il dovere costituzionale di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto alla vita e all’integrità fisica (artt. 13 e 32 Cost.). I corrispettivi rappresentano un meccanismo di rivalsa successivo, mai un presupposto dell’intervento.

Profili fiscali e procedurali

I corrispettivi che saranno richiesti ai privati hanno natura di proventi extra-tributari di natura patrimoniale dello Stato e affluiscono al bilancio dello Stato secondo le regole della contabilità pubblica. Sul piano fiscale, per i debitori imprese, il pagamento dei corrispettivi è costo deducibile ai sensi dell’art. 109 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) se inerente all’attività d’impresa, secondo il principio generale di inerenza. L’IVA sui corrispettivi va valutata caso per caso: trattandosi di attività istituzionale delle Forze dell’ordine, in linea di principio non si applica l’IVA (operazione fuori campo ex art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che esclude dal campo di applicazione le operazioni delle pubbliche amministrazioni nell’esercizio di pubbliche funzioni), salvo specifiche eccezioni che potranno essere chiarite dai decreti attuativi.

La riscossione segue le regole generali della contabilità dello Stato, con eventuale ricorso al sistema della riscossione tramite ruolo (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in caso di morosità, ovvero attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le pretese creditorie dello Stato per corrispettivi di operazioni di soccorso e salvataggio si prescrivono nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 del codice civile, salvo che la disciplina speciale dei decreti attuativi non preveda termini specifici. Resta ferma la tutela giurisdizionale del debitore davanti al giudice ordinario per le controversie di natura privatistica e davanti al giudice amministrativo per gli atti del procedimento di formazione del corrispettivo.

Domande frequenti

Quali operazioni della Polizia di Stato e dei Carabinieri saranno soggette a corrispettivo?

La norma fa riferimento agli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio analoghi a quelli già disciplinati dai commi 726 e 727 della stessa LB 2026 per altre Forze dell’ordine. Si tratta di operazioni straordinarie, di norma attivate per condotte imprudenti o in violazione di norme di sicurezza (es. recupero di escursionisti in aree interdette, soccorso a imbarcazioni private, ricerca persone scomparse per propria volontà). Restano escluse dal regime dei corrispettivi le operazioni svolte nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali di prevenzione e contrasto al crimine, di soccorso pubblico generalizzato e di pubblica sicurezza. I criteri operativi saranno definiti dai decreti attuativi.

Quando saranno emanati i decreti attuativi e quali ministeri intervengono?

I decreti sono adottati, rispettivamente, dal Ministro dell’interno per la Polizia di Stato e dal Ministro della difesa per l’Arma dei Carabinieri, in entrambi i casi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La norma non fissa un termine espresso per l’adozione, ma in linea di principio i decreti dovrebbero essere emanati nei primi mesi del 2026 per consentire l’applicazione operativa del nuovo regime. Trattandosi di decreti ministeriali non regolamentari, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato; sarà necessaria la sola registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20.

Chi paga il corrispettivo: il soggetto soccorso o un altro?

Sulla base dell’analogia con i commi 726 e 727 e con la prassi consolidata negli ordinamenti analoghi (Vigili del Fuoco, Guardia Costiera), il soggetto obbligato è di norma colui che ha causato la necessità dell’intervento, in particolare per condotta imprudente o in violazione di norme di sicurezza. In presenza di obblighi assicurativi (es. assicurazione di responsabilità civile per attività sportive, alpinistiche o nautiche), il debito può essere assunto dall’assicuratore. I dettagli, comprese le esenzioni per situazioni di particolare meritevolezza (soccorso a minori, situazioni di forza maggiore), saranno definiti dai decreti attuativi sulla base di criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Il corrispettivo è soggetto a IVA e a quali altre imposte?

Trattandosi di attività istituzionale delle Forze dell’ordine, il corrispettivo dovrebbe ricadere fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.P.R. 633/1972 (operazioni svolte dallo Stato nell’ambito di attività istituzionali). Si tratta di provento extra-tributario di natura patrimoniale dello Stato. Per le imprese debitrici, il pagamento è costo deducibile ai sensi dell’art. 109 del TUIR se inerente all’attività. Per i privati non imprenditori non vi sono effetti fiscali rilevanti, salvo eventuali rimborsi assicurativi che possono presentare profili IRPEF da valutare caso per caso. Eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate saranno utili per fugare dubbi applicativi.

Come si impugna un eventuale corrispettivo richiesto ai sensi del comma 728?

Una volta emanati i decreti attuativi, l’atto con cui le Forze dell’ordine quantificano il corrispettivo avrà presumibilmente natura di provvedimento amministrativo. La tutela giurisdizionale ordinaria si esercita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica. In caso di riscossione tramite ruolo, troveranno applicazione le regole dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, ai sensi del D.P.R. 602/1973 e degli artt. 615 e seguenti del codice di procedura civile. La conoscenza dei decreti attuativi sarà comunque essenziale per individuare la sede di tutela competente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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