In sintesi
L'articolo 29 del D.Lgs. 472/1997 elenca le disposizioni espressamente abrogate per effetto del decreto, operando la pulizia del tessuto normativo previgente. Sono abrogate specifiche disposizioni della legge 4/1929 (la storica legge sulle sanzioni tributarie), il decreto ministeriale 1° settembre 1931, alcune disposizioni della legge 689/1981 sull'omissione dell'applicazione delle sanzioni tributarie, e alcune previsioni del D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario che si sovrapponevano alle nuove norme. Sono inoltre abrogate tutte le altre norme in materia di sanzioni amministrative tributarie e loro irrogazione incompatibili con il nuovo decreto, attraverso una clausola generale di abrogazione implicita.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 D.Lgs. 472/1997 — Disposizioni abrogate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931; c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, dell’articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) nell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: 1) nella rubrica, le parole «e delle sanzioni pecuniarie»; 2) nel comma 3, le parole «e le sanzioni pecuniarie».
2. E’ inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonche’ della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
- Art. 29 D.Lgs. 209/2005 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
- Art. 29 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione
- Art. 29 CAD — Qualificazione dei fornitori di servizi
- Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 29 è la norma abrogativa necessaria a completare la riforma: senza un elenco preciso delle disposizioni soppresse, il rischio di sovrapposizioni e antinomie tra vecchio e nuovo sistema sarebbe stato elevato. L'abrogazione espressa di disposizioni specifiche, accompagnata dalla clausola generale di abrogazione implicita del comma 2, assicura la coerenza del nuovo sistema.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca le abrogazioni espresse: (a) specifici articoli della legge 4/1929 (artt. 1-8, 11, 12, 15, 17-20, 26-29, 55-63), che costituivano il nucleo storico del diritto sanzionatorio tributario italiano; (b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; (c) alcune disposizioni della legge 689/1981 (commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 39) relative all'omissione nell'applicazione di sanzioni tributarie; (d) modifiche al D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), eliminando le parole «e delle sanzioni pecuniarie» dalla rubrica dell'art. 68 e dal comma 3. Il comma 2 introduce la clausola generale: è abrogata «ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto». Si tratta di un'abrogazione implicita per incompatibilità.
Quando si applica
L'art. 29 ha rilevanza principalmente storica e sistematica. È utile quando si deve verificare se una norma previgente al 1998 sia ancora in vigore o sia stata abrogata per incompatibilità. La clausola del comma 2 è una norma interpretativa aperta: in caso di dubbio sulla compatibilità di una norma previgente con il D.Lgs. 472/1997, l'interprete deve verificare se vi sia incompatibilità sostanziale e, in caso affermativo, applicare la norma del decreto come prevalente e l'altra come abrogata.
Confronto e norme correlate
L'art. 29 si coordina con l'art. 30 (entrata in vigore) e con l'art. 26 (rinvii a disposizioni abrogate). La legge 4/1929 era la pietra angolare del sistema sanzionatorio tributario previgente: la sua abrogazione parziale ha segnato la fine dell'era pre-riforma. La L. 689/1981 rimane parzialmente in vigore per le sanzioni amministrative non tributarie, ma le disposizioni specificamente tributarie richiamate sono state sostituite dal nuovo regime.
Problemi applicativi
La clausola di abrogazione implicita del comma 2 può dar luogo a questioni interpretative quando si analizzano leggi speciali di imposta che disciplinano sanzioni proprie: sono compatibili con il D.Lgs. 472/1997 o sono state abrogate implicitamente? Il criterio è la compatibilità sostanziale: se la norma speciale è coerente con i principi del decreto (legalità, colpevolezza, proporzionalità, procedimento), rimane in vigore come norma speciale; se è incompatibile con essi, è abrogata.
Casi pratici
Caso 1: Norma della legge 4/1929 ancora invocata: è vigente?
Caso 2: Compatibilità di norma speciale con il D.Lgs. 472/1997
Caso 3: Abrogazione implicita per incompatibilità
Domande frequenti
Quali norme ha abrogato il D.Lgs. 472/1997?
L'art. 29 ha abrogato espressamente specifiche disposizioni della legge 4/1929 (artt. 1-8, 11, 12, 15, 17-20, 26-29, 55-63), il DM 1° settembre 1931, alcune disposizioni della L. 689/1981 e del D.Lgs. 546/1992. Inoltre, ha abrogato implicitamente tutte le norme incompatibili con il nuovo sistema.
La legge 4/1929 è stata completamente abrogata?
No, solo parzialmente. Il comma 1 dell'art. 29 abroga specifici articoli della legge 4/1929, non l'intera legge. Le disposizioni non menzionate nella lista rimangono in vigore nella misura in cui non siano incompatibili con il D.Lgs. 472/1997.
Come si verifica se una norma previgente al 1998 è ancora in vigore?
Si applica il criterio del comma 2: se la norma non è nell'elenco delle abrogazioni espresse, si verifica la compatibilità sostanziale con i principi del D.Lgs. 472/1997. Se compatibile, è ancora in vigore come norma speciale; se incompatibile, è abrogata implicitamente.
L'abrogazione implicita del comma 2 dell'art. 29 è rilevabile d'ufficio?
Sì. L'abrogazione per incompatibilità opera ex lege e non richiede una dichiarazione dell'ufficio o del giudice: una norma incompatibile con il D.Lgs. 472/1997 è automaticamente abrogata dal 1° aprile 1998 e non può essere applicata.
Vedi anche