Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 538 Codice della Navigazione – Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto: l'urto tra navi e la responsabilità dell'armatore
L'art. 538 del Codice della navigazione si colloca nel sistema delle assicurazioni marittime e affronta un'ipotesi specifica: quella in cui l'armatore di una nave sia chiamato a rispondere verso terzi per i danni causati da un urto, e l'assicuratore debba liquidare l'indennità per questo tipo di ricorso. L'urto tra navi - disciplinato dagli artt. 482 e seguenti del codice della navigazione - può generare in capo all'armatore colpevole (o a quello che versa in una situazione di colpa concorrente) una responsabilità risarcitoria nei confronti del proprietario o dell'armatore della nave urtata e, più in generale, dei soggetti che abbiano subito danni dalla collisione. Sul piano internazionale, la materia è regolata dalla Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto tra navi, tuttora vigente tra i principali Paesi marittimi.
Il doppio criterio di riferimento: valore della nave e nolo lordo
La norma individua due distinti parametri per il calcolo del valore assicurabile rilevante ai fini dell'indennità da ricorso di terzi. Il primo è il valore della nave determinato ai sensi dell'art. 515 del codice, che costituisce la base di calcolo ordinaria quando l'oggetto dell'assicurazione è la nave in quanto tale (assicurazione corpo). Il secondo parametro si applica nel caso di assicurazione del nolo da guadagnare: in questo caso, il valore di riferimento è il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo, senza cioè deduzioni per spese o commissioni. La ragione di questa duplicità risiede nella natura del bene assicurato: quando si assicura la nave, il rischio si parametra al valore del cespite fisico; quando si assicura il nolo, si assicura un'aspettativa di guadagno futuro, e il valore di riferimento deve essere coerente con la natura del rischio coperto.
Funzione della norma nel sistema delle coperture di responsabilità
L'art. 538 svolge una funzione sistematica di coordinamento tra le norme sull'indennità assicurativa e quelle sulla responsabilità per urto. L'assicurazione marittima della nave può comprendere, nella sua struttura, anche la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (la cosiddetta copertura di «responsabilità da urto» o collision liability), accanto alla copertura dei danni propri della nave. La norma fissa il valore assicurabile che fa da tetto all'indennità in questa ipotesi, evitando che l'assicurato possa ottenere rimborsi superiori al valore del bene assicurato o del reddito che esso era destinato a produrre.
Coordinamento con la Convenzione di Bruxelles del 1910
Sul piano internazionale, la Convenzione di Bruxelles del 1910 stabilisce le regole per l'attribuzione della responsabilità in caso di urto tra navi: in caso di colpa di una sola nave, il danno è a carico dell'armatore colpevole; in caso di colpa comune, la responsabilità è ripartita proporzionalmente al grado di colpa. La copertura assicurativa prevista dall'art. 538 si inserisce in questo quadro, consentendo all'armatore responsabile (in tutto o in parte) di far fronte alla propria esposizione verso i terzi danneggiati attraverso la polizza assicurativa. Il limite del valore assicurabile fissato dalla norma agisce come massimale tecnico dell'indennità per questo tipo di sinistro.
Profili pratici
Nella pratica assicurativa marittima, la copertura della responsabilità da urto è spesso affidata ai Protection and Indemnity Clubs (P&I Clubs), associazioni mutualistiche degli armatori che forniscono coperture di responsabilità civile non contemplate dalle polizze ordinarie corpi. L'art. 538 rileva principalmente per le polizze che includono la copertura della responsabilità da urto nella stessa polizza corpo, determinando il massimale assicurabile in caso di sinistro. L'armatore deve valutare con attenzione la congruità del valore assicurato rispetto alla potenziale esposizione risarcitoria verso i terzi, tenendo conto che in caso di urto con una nave di grande valore il danno risarcibile può eccedere il valore della nave colpevole.
Casi pratici
Caso 1: Urto tra navi: indennità calcolata sul valore della nave colpevole
La nave di Tizio urta per colpa propria la nave di Caio, causando danni per 150.000 euro; l'assicuratore di Tizio, che ha coperto l'assicurazione corpo con copertura della responsabilità da urto, calcola l'indennità per il ricorso di Caio assumendo come valore assicurabile il valore della nave di Tizio determinato ai sensi dell'art. 515, che nel caso specifico è di 200.000 euro, e liquida pertanto l'intero importo richiesto.
Caso 2: Assicurazione del nolo: indennità calcolata sul nolo lordo
Sempronio ha assicurato il nolo da guadagnare su un viaggio transatlantico pari a 50.000 euro lordi; a seguito di un urto causato dalla propria nave, i terzi danneggiati agiscono per ricorso contro Sempronio, e l'assicuratore calcola l'indennità assumendo come valore assicurabile i 50.000 euro di nolo lordo del viaggio.
Caso 3: Urto con colpa concorrente: riparto dell'indennità
Le navi di Tizio e Caio si urtano per colpa comune in eguale misura: il danno totale è di 120.000 euro, e ciascun armatore risponde per il 50% nei confronti dell'altro; l'assicuratore di Tizio liquida l'indennità per il ricorso di Caio nei limiti del valore assicurabile della nave di Tizio, verificando che la quota a carico di Tizio non superi detto valore.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'ricorso di terzi danneggiati da urto' nell'assicurazione marittima?
È l'azione risarcitoria esercitata dai soggetti che hanno subito danni a causa di una collisione tra navi nei confronti dell'armatore ritenuto responsabile dell'urto.
Qual è il valore di riferimento per calcolare l'indennità quando è assicurata la nave?
Il valore della nave determinato ai sensi dell'art. 515 del Codice della navigazione, che costituisce il parametro ordinario per le polizze corpo.
Cosa cambia se è assicurato il nolo da guadagnare?
Il valore assicurabile di riferimento diventa il nolo del viaggio nel suo ammontare lordo, senza deduzioni per spese o commissioni.
Qual è la Convenzione internazionale che regola l'urto tra navi?
La Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto tra navi, che disciplina la responsabilità in caso di collisione e la sua ripartizione in caso di colpa comune.
I P&I Clubs coprono la responsabilità da urto?
In genere sì, i P&I Clubs forniscono coperture di responsabilità civile marittima, inclusa quella da urto, che integrare o sostituiscono le coperture ordinarie delle polizze corpo.