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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Norma SOPPRESSA: il comma 53 della LB 2026 è stato cancellato dall'articolo 11 del DL 27 marzo 2026, n. 38, con effetto dal 28 marzo 2026.
  • La norma soppressa modificava l'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione).
  • Il testo prevedeva una ritenuta a titolo di imposta dell'1,20% sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società in Stati membri UE e SEE inclusi nella lista white di cui ai decreti emanati in attuazione dell'art. 71, c. 4, lett. c) del medesimo TU.
  • L'ambito oggettivo riguardava partecipazioni con i requisiti dell'art. 89, c. 2.1, lett. a) del TUIR, strumenti finanziari ex art. 44, c. 2, lett. a) di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro e contratti di associazione in partecipazione ex art. 109, c. 9, lett. b).
  • Per i flussi 2026 anteriori al 28/03/2026 occorre verificare con attenzione lo status applicativo: la soppressione retroattiva o pro-futuro è tema centrale di analisi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 53 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: Il comma 53 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e ha avuto vigore fino al 28 marzo 2026. La norma è stata soppressa dal Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Il commento si limita a illustrare la portata della norma soppressa per finalità storiche e di completezza informativa rispetto ai rapporti tributari maturati nel breve periodo di vigenza.

Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

Testo coordinato

. 38 Articolo 11

53. All’articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo è sostituito dal seguente:2025, n. 33, il comma 5 «

5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 89, comma 2.1, , di cui al lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente , e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, aglidella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 strumenti finanziari di cui all’ earticolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato».

La sorte del comma 53: nato e soppresso nella stessa stagione legislativa

Il comma 53 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) appartiene a un sottoinsieme di norme che hanno avuto vita molto breve: entrato in vigore il 1° gennaio 2026, è stato soppresso dall'articolo 11 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con effetto dal 28 marzo 2026. Il commento che segue ha dunque finalità storica e di completezza informativa: serve ai consulenti che debbano analizzare i flussi di utili erogati nel breve periodo di vigenza (1° gennaio - 27 marzo 2026) e ai professionisti che vogliano comprendere il quadro sistematico della disciplina delle ritenute sui dividendi distribuiti a soggetti UE/SEE, oggi parzialmente modificata dal DL 38/2026.

L'oggetto del comma 53: la modifica dell'art. 55, c. 5, del nuovo Testo Unico riscossione

Il comma 53 incideva sull'articolo 55, comma 5, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, cioè sul recente Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione, adottato in attuazione della delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). Tale Testo Unico ha assorbito e razionalizzato la disciplina della riscossione delle imposte sui redditi, già contenuta nel DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Accertamento) e in disposizioni successive. L'articolo 55 del TU disciplina le ritenute sui dividendi e sugli utili da partecipazione corrisposti a soggetti non residenti.

La nuova formulazione del comma 5, introdotta dal comma 53 LB 2026, fissava una ritenuta dell'1,20% a titolo di imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'art. 71, c. 4, lett. c) del TU stesso (cosiddetta white list dei paesi cooperativi). Il presupposto soggettivo richiede che il soggetto percettore sia residente in uno Stato UE o SEE white list e che ivi sia soggetto a imposta sul reddito delle società (escludendo dunque enti esenti, società di persone trasparenti senza imposta corporate, ecc.).

Il presupposto oggettivo era articolato in tre tipologie: (1) le partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 89, c. 2.1, lett. a), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), ossia partecipazioni qualificate ex PEX; (2) gli strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR, sempreché di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; (3) i contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, c. 9, lett. b) del TUIR. Si esclude in ogni caso che i predetti strumenti o contratti siano relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

La ratio del comma 53 era duplice: da un lato, allineare la disciplina interna alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in tema di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali (sentenze Denkavit C-170/05, Amurta C-379/05, e successive), che impone agli Stati membri di non discriminare i flussi di dividendi transfrontalieri intracomunitari rispetto a quelli interni; dall'altro, fissare una soglia di gettito minimo applicando un'aliquota molto contenuta (1,20%, di poco superiore all'1,2% calcolato come 24% IRES su una quota imponibile del 5% del dividendo, secondo lo schema dell'art. 89 TUIR per i soggetti italiani).

La soppressione operata dal DL 38/2026

L'articolo 11 del DL 27 marzo 2026, n. 38, ha soppresso il comma 53 con effetto dal 28 marzo 2026. La soppressione del comma comporta la non operatività della nuova formulazione dell'art. 55, c. 5, del D.Lgs. 33/2025 e il ripristino della precedente formulazione dell'art. 55, comma 5, o l'introduzione di una diversa disciplina con il medesimo decreto-legge. La verifica esatta della disciplina sostitutiva impone la lettura coordinata del DL 38/2026, dei suoi emendamenti in fase di conversione e dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate eventualmente emessi.

Per i flussi di utili corrisposti durante il breve periodo di vigenza (1° gennaio - 27 marzo 2026), il consulente fiscale si trova davanti a una questione tecnicamente delicata: la ritenuta dell'1,20% è stata legittimamente operata? La soppressione opera con effetto pro-futuro (cioè dal 28 marzo 2026 in poi) o si estende anche ai rapporti già sorti? La normale tecnica legislativa, in assenza di clausola contraria, fa propendere per l'efficacia pro-futuro della soppressione: dunque le ritenute operate fra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026 secondo l'aliquota dell'1,20% restano legittime e definitive. Il punto va, comunque, verificato alla luce dell'effettivo contenuto del DL 38/2026 e della sua legge di conversione.

Profili sistemici: ritenute sui dividendi outbound

Indipendentemente dalla sorte del comma 53, il quadro normativo italiano sulle ritenute sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti UE/SEE rimane articolato in più livelli. La disciplina ordinaria, oggi contenuta nell'art. 55 del D.Lgs. 33/2025 (già art. 27 del DPR 600/1973), prevede una ritenuta del 26% a titolo di imposta sui dividendi pagati a soggetti non residenti. Per i dividendi corrisposti a società madri UE in possesso dei requisiti della Direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE, recepita dall'art. 27-bis del DPR 600/1973 e ora corrispondente articolo del nuovo TU) l'aliquota scende a zero. Per i dividendi corrisposti a società UE non madri ma residenti in Paesi white list, fino al comma 53 si applicava un'aliquota dell'1,20%. L'art. 89, c. 2.1, del TUIR disciplina, sotto il profilo della determinazione del reddito, l'imponibilità del 5% dei dividendi percepiti da società di capitali residenti, con il regime cosiddetto madre-figlia interno.

Considerazioni di sintesi per il professionista

L'analisi del comma 53 ha rilevanza pratica residuale, riferita al breve arco temporale 1° gennaio-27 marzo 2026. Per i dividendi corrisposti in quel periodo a società UE/SEE non madri ma white list, la ritenuta dell'1,20% è stata legittimamente operata; il sostituto d'imposta (la società italiana che ha distribuito il dividendo) deve aver già versato il prelievo con apposito codice tributo. Per i dividendi corrisposti dal 28 marzo 2026 in avanti, occorre invece riferirsi alla disciplina prevista dal DL 38/2026, eventualmente integrata in sede di conversione in legge. Per il professionista che assiste una società italiana con azionisti istituzionali UE non madri, il monitoraggio normativo deve continuare: la disciplina di sistema delle ritenute sui dividendi outbound resta una delle più tormentate e suscettibili di modifiche per ragioni di coerenza con il diritto UE.

Domande frequenti

Il comma 53 della LB 2026 è ancora in vigore?

No. Il comma 53 è stato soppresso dall'articolo 11 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con effetto dal 28 marzo 2026. Il comma aveva avuto vigore solo dal 1° gennaio 2026 al 27 marzo 2026. La soppressione vale, in linea di principio, pro-futuro: le ritenute legittimamente operate nel breve periodo di vigenza restano definitive, salvo diversa disposizione del DL 38/2026 stesso o della sua legge di conversione. Per i flussi di dividendi corrisposti a società UE/SEE white list dal 28 marzo 2026 in avanti, occorre fare riferimento alla nuova disciplina del DL 38/2026 e ai relativi atti applicativi dell'Agenzia delle Entrate.

Quale ritenuta prevedeva il comma 53 della LB 2026?

La norma prevedeva una ritenuta dell'1,20% a titolo di imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché inclusi nella lista white emanata in attuazione dell'art. 71, c. 4, lett. c) del nuovo Testo Unico riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33). L'ambito oggettivo riguardava le partecipazioni con i requisiti dell'art. 89, c. 2.1, lett. a) del TUIR (DPR 917/1986), gli strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) (di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro) e i contratti di associazione in partecipazione ex art. 109, c. 9, lett. b), tutti non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Perché il legislatore aveva fissato l'aliquota all'1,20%?

L'aliquota dell'1,20% era stata scelta per coerenza con il regime fiscale interno: per le società italiane percipienti dividendi, l'art. 89, comma 2, del TUIR prevede l'imponibilità del 5% del dividendo lordo, che, applicando l'aliquota IRES del 24%, produce un onere effettivo dell'1,20% (24% x 5%). Estendere la stessa aliquota effettiva alle società UE/SEE white list rispondeva all'esigenza di non discriminare i flussi di dividendi transfrontalieri intracomunitari rispetto a quelli interni, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Denkavit C-170/05, Amurta C-379/05) che impone la parità di trattamento dei flussi transfrontalieri sui dividendi outbound a soci UE/SEE.

Cosa accade ai dividendi pagati fra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026?

Per i dividendi corrisposti in tale arco temporale, il sostituto d'imposta italiano ha legittimamente operato la ritenuta dell'1,20% prevista dal comma 53 della LB 2026 nella sua originaria versione. In base alle ordinarie regole sull'efficacia temporale delle norme tributarie (cfr. Statuto del contribuente, L. 27 luglio 2000, n. 212), la soppressione del comma 53 operata dall'art. 11 del DL 38/2026 dispiega effetti pro-futuro dal 28 marzo 2026: i rapporti già sorti restano regolati dalla disciplina vigente al momento del fatto generatore (la corresponsione del dividendo). Il sostituto d'imposta che abbia operato la ritenuta non deve quindi, in linea di principio, richiedere alcuna rettifica. La verifica puntuale richiede comunque la lettura del DL 38/2026 e della sua legge di conversione.

Qual è oggi il regime delle ritenute sui dividendi pagati a società UE?

Dopo la soppressione del comma 53, il quadro torna alla disciplina precedente con le modifiche eventualmente introdotte dal DL 38/2026. La regola generale dell'art. 55 del D.Lgs. 33/2025 (già art. 27 del DPR 600/1973) prevede una ritenuta del 26% a titolo di imposta sui dividendi pagati a soggetti non residenti. Per le società madri UE che possiedono i requisiti della Direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE, recepita dall'art. 27-bis del DPR 600/1973 e ora nel nuovo TU), l'aliquota scende a zero. La disciplina di favore al'1,20% per i soci UE/SEE non madri ma white list, introdotta dal comma 53, è venuta meno dal 28 marzo 2026: occorre verificare la nuova disciplina del DL 38/2026 e i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate per i dividendi in pagamento da quella data.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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