← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • Il termine per la dichiarazione di cittadinanza di cui all’art. 4, comma 1-bis, lett. b) della L. 91/1992 passa da uno a tre anni.
  • Coordinamento dell’art. 9-bis L. 91/1992 sui contributi e diritti per i procedimenti di cittadinanza.
  • Esclusa la dichiarazione lett. b) dal regime ordinario di contributi del comma 2.
  • Stanziati 1,2 milioni di euro annui dal 2026 al Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno.
  • Fondi destinati a cooperazione internazionale, attività istruttorie e interventi assistenziali straordinari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 513 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Migrazione Esteri

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Alla , sono apportate le seguenti modificazioni:legge 5 febbraio 1992, n. 91 a) all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»; b) all’articolo 9-bis: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»; 2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».

Commento

Cosa cambia nella legge sulla cittadinanza

Il comma 513 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene in modo mirato sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91, ossia la legge organica sulla cittadinanza italiana. Le modifiche sono di due ordini: la prima estende il termine entro il quale può essere resa la dichiarazione di acquisto della cittadinanza di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b); la seconda coordina il sistema dei contributi e dei diritti dovuti per i procedimenti, escludendo da uno specifico regime la dichiarazione così modificata e istituendo uno stanziamento dedicato.

Termine esteso da uno a tre anni

La lettera a) del comma 513 sostituisce, nell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, le parole «entro un anno» con «entro tre anni». La disposizione interessata riguarda una specifica fattispecie di acquisto della cittadinanza per dichiarazione, riservata a categorie di soggetti individuate dalla norma (tipicamente discendenti da cittadini italiani o nati in Italia in determinate condizioni). L’estensione triplica la finestra temporale utile per presentare l’istanza, riducendo il rischio di decadenza per ritardi documentali, traduzioni, legalizzazioni o reperimento di atti all’estero che notoriamente richiedono tempi lunghi.

Coordinamento dell’articolo 9-bis: contributi e diritti

La lettera b) interviene sull’articolo 9-bis della L. 91/1992, che disciplina i contributi e i diritti dovuti per i procedimenti di acquisto e riconoscimento della cittadinanza. Le tre sotto-modifiche operano un raccordo tecnico:

  1. al comma 2 viene aggiunto un periodo che esclude la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1-bis, lett. b) dal regime ordinario del contributo;
  2. al comma 3 viene chiarito che il rinvio «comma 2» va inteso come «primo periodo del comma 2», in modo da non estendere automaticamente alla nuova fattispecie esclusa;
  3. viene inserito un nuovo comma 3-bis che autorizza una spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Stanziamento al Dipartimento libertà civili e immigrazione

I 1,2 milioni annui sono destinati al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e finanziano tre finalità tipiche: progetti di collaborazione internazionale e cooperazione con Paesi terzi in materia di immigrazione, anche attraverso programmi UE; copertura degli oneri delle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di immigrazione, asilo e cittadinanza di competenza del Dipartimento; interventi assistenziali straordinari. Si tratta di un sostegno strutturale, non una tantum: la dotazione si rinnova ogni anno a partire dal 2026.

Inquadramento sistematico

L’intervento si inserisce nel solco delle recenti revisioni della disciplina della cittadinanza che hanno toccato sia il decreto-legge n. 113/2018 (convertito dalla L. 132/2018), sia il decreto-legge n. 130/2020 (convertito dalla L. 173/2020), passando per il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della L. 91/1992) e dal D.M. interno che fissa il modello di domanda. Il dato di fondo è che la P.A. continua a confrontarsi con un volume crescente di pratiche di cittadinanza e con tempi di definizione che superano spesso i due anni: l’ampliamento del termine di tre anni va letto come strumento per «raffreddare» il contenzioso per scadenza dei termini e per allineare la disciplina ai tempi reali della macchina amministrativa.

Effetti pratici per i richiedenti

Chi rientra nella fattispecie dell’art. 4, comma 1-bis, lett. b) avrà ora una finestra triennale per presentare la dichiarazione e per completare la documentazione necessaria (atti di stato civile esteri tradotti e legalizzati o apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961, attestazioni consolari, certificazioni AIRE). L’esclusione dal contributo ordinario rende la dichiarazione meno onerosa sul piano economico. Resta ferma la necessità di verificare i requisiti sostanziali fissati dall’art. 4 L. 91/1992 e l’assenza di cause ostative (precedenti penali rilevanti, motivi di sicurezza nazionale).

Tabella diritti consolari e art. 9-quater

Sul fronte consolare, va letto in combinato disposto con il comma 514 della medesima Legge di Bilancio, che inserisce nel D.Lgs. 71/2011 (allegata tabella dei diritti consolari) un nuovo art. 7-quater che qualifica come «gratuita» la dichiarazione ex art. 4, c. 1-bis, lett. b). I due commi vanno quindi letti insieme: estensione del termine + gratuità consolare = riduzione complessiva del costo amministrativo della procedura per il dichiarante.

Prassi e linee guida

Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Ministero Economia · def.finanze.it

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

A chi si applica la nuova finestra di tre anni per la dichiarazione di cittadinanza?

La modifica riguarda esclusivamente la fattispecie disciplinata dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ossia una specifica ipotesi di acquisto della cittadinanza per dichiarazione resa entro un termine perentorio. Prima del comma 513, tale termine era di un anno; ora è di tre anni. La finestra più ampia è pensata per i casi in cui il richiedente debba reperire documentazione complessa o tradurla e legalizzarla dall’estero (atti di nascita, certificazioni consolari, ecc.). Non è invece modificato il termine di tre anni di residenza per la dichiarazione di cittadinanza dei nati in Italia ex art. 4, comma 2, né i requisiti di naturalizzazione dell’art. 9 L. 91/1992.

La dichiarazione è ora gratuita? E il contributo di 250 euro?

La lettera b) del comma 513 esclude la dichiarazione ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) dal regime ordinario di contributo previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 9-bis L. 91/1992. Va inoltre letto in combinato disposto con il comma 514 della Legge di Bilancio 2026, che inserisce nella tabella dei diritti consolari (D.Lgs. 71/2011) un nuovo articolo 7-quater che qualifica espressamente come «gratuita» la dichiarazione in parola quando resa dinanzi all’ufficio consolare. La combinazione delle due norme determina, per questa specifica fattispecie, l’assenza sia del contributo nazionale sia dei diritti consolari, riducendo l’onere economico per il dichiarante.

Cosa cambia per chi ha già lasciato decorrere il termine annuale prima del 2026?

La norma entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applica alle dichiarazioni presentabili da tale data. Per i soggetti il cui termine annuale fosse già scaduto prima dell’entrata in vigore, la possibilità di avvalersi del nuovo termine triennale dipende dalla lettura che ne darà la prassi amministrativa: la formulazione testuale del comma 513, che sostituisce le parole «entro un anno» con «entro tre anni», suggerisce un’applicazione che valorizza il nuovo termine per chi sia ancora entro la finestra triennale calcolata a ritroso dal momento del fatto che fa scattare il termine. È opportuno verificare con il consolato o il Ministero dell’interno la situazione concreta, anche tramite il portale ALI - Cittadinanza.

Cosa finanziano i 1,2 milioni di euro annui stanziati dal nuovo comma 3-bis?

Lo stanziamento di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 è destinato al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e finanzia tre filoni: 1) progetti di collaborazione internazionale e cooperazione con Paesi terzi in materia di immigrazione, anche tramite la partecipazione a programmi UE (es. AMIF - Asylum Migration and Integration Fund); 2) copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie per i procedimenti di immigrazione, asilo e cittadinanza di competenza del Dipartimento, quindi spese tecniche e organizzative per smaltire l’arretrato; 3) interventi assistenziali straordinari, tipicamente per situazioni emergenziali (es. evacuazioni, accoglienza temporanea, supporto a categorie vulnerabili).

Quali documenti servono per la dichiarazione di cittadinanza?

Pur restando ferma la disciplina sostanziale dell’art. 4 L. 91/1992 e del D.P.R. 572/1993, la dichiarazione richiede in genere: documento di identità valido; atto di nascita aggiornato; documentazione comprovante il presupposto legale per la dichiarazione (atti di stato civile dell’ascendente italiano, certificazione AIRE, ecc.); per atti formati all’estero, traduzione giurata e legalizzazione o apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; certificato penale (se richiesto dalla fattispecie); attestazione di residenza. La dichiarazione si presenta all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o, se il dichiarante risiede all’estero, all’autorità diplomatica o consolare competente. Si raccomanda di verificare la modulistica aggiornata sul sito del Ministero dell’interno e del consolato di riferimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.