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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 518: fondo da 20 milioni di euro annui presso il Ministero dell'interno per contributi ai comuni destinati a famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro per l'acquisto di libri di testo, anche digitali, della scuola secondaria di secondo grado.
  • Comma 519: per il 2026, contributo fino a 1.500 euro per studente frequentante scuola paritaria secondaria di primo grado o primo biennio di secondaria di secondo grado, con ISEE fino a 30.000 euro e scaglioni inversamente proporzionali al reddito; spesa autorizzata 20 milioni.
  • Comma 520: riscritto l'art. 1, comma 64, della L. 13 luglio 2015, n. 107: l'organico dell'autonomia è determinato annualmente nei limiti delle risorse e con il decreto ex art. 1, c. 335 ss. L. 234/2021, con possibile previsione pluriennale.
  • Comma 521: all'art. 1, comma 828, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, soppressa la parola «triennale», rendendo annuale la cadenza ivi prevista.
  • Comma 522: modificato l'art. 1 della L. 234/2021 (commi 335 e 335-bis): coinvolta la Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 281/1997 e disattivata la rilevazione/monitoraggio per riduzioni del solo potenziamento.
  • Comma 523: l'art. 26-bis, c. 1, del D.L. 144/2022 (conv. L. 175/2022) ammette ora che le determinazioni siano assunte anche nell'ambito del decreto ex art. 1, c. 335, L. 234/2021.
  • Comma 524: dall'anno scolastico 2026/2027 la consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 518-524 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Tre decreti attuativi: (i) decreto del Ministro dell’interno, di concerto con MIM e MEF, ex comma 518 sui criteri di riparto del fondo libri; (ii) decreto MIM-MEF ex comma 519 sugli scaglioni del contributo paritarie; (iii) decreto annuale ex art. 1, c. 335, L. 234/2021 nella versione riformata dai commi 520, 522, 523 per organico autonomia e ATA. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di rendicontazione e monitoraggio dell’impiego delle relative risorse. . Per l’anno 2026, alle famiglie con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 30.000, il Ministero dell’istruzione e del merito riconosce un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, prevedendo che la misura del contributo stesso sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell’ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e, fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sono individuati i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute al medesimo fine dalle regioni. . All’ , il comma 64 è sostituito dal seguente:articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 «

64. L’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all’ .articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 Nell’ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, l’eventuale distribuzione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’istruzione n. 176 del 1° luglio 2022, dell’organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». . All’ , la parola: «triennale» è soppressa.articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a) al comma 335, alinea, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all’ ,» e dopo la parola:articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «adottare» sono inserite le seguenti: «, di norma,»; b) al comma 335-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all’ , ove laarticolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa». . All’ , convertito, con modificazioni, dallaarticolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , dopo le parole: «con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di concertolegge 17 novembre 2022, n. 175 con il Ministero dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ovvero nell’ambito del decreto di cui all’ ».articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 . A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

Il quadro: scuola, famiglia e bilancio dello Stato

Il blocco di commi 518-524 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene su uno snodo classico della manovra: il sostegno economico alle famiglie per le spese scolastiche e la governance dell'organico nelle scuole statali. Pur essendo collocati nell'area FAMIGLIA per la natura del beneficiario finale (il nucleo familiare con ISEE basso, lo studente, la famiglia che sceglie la paritaria), i commi 518-524 incidono in modo diretto sull'ordinamento scolastico (L. 13 luglio 2015, n. 107; L. 30 dicembre 2021, n. 234; L. 30 dicembre 2024, n. 207; D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175) e sulla disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159). Per questa ragione, ai fini classificatori sul sito, si segnala come area suggerita SCUOLA_UNIVERSITA pur mantenendo la lettura «famiglia».

Comma 518 - Fondo libri di testo secondaria di secondo grado

Il comma 518 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il fondo è destinato a essere ripartito tra i comuni, individuati con decreto interministeriale del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi diretti ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro. La finalità specifica è il sostenimento delle spese per l'acquisto dei libri scolastici, anche in versione digitale, indicati nelle liste adozionali della scuola secondaria di secondo grado.

La misura si innesta sulla disciplina previgente in materia di fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (art. 27 L. 23 dicembre 1998, n. 448; D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320; D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211), introducendo però un canale autonomo gestito tramite comuni e legato alla soglia ISEE 30.000 euro. La condizione che le famiglie «non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità» serve ad evitare cumuli con i contributi regionali e con la borsa di studio nazionale di cui all'art. 9 D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63.

La concreta operatività del fondo dipende dal decreto interministeriale richiamato dal secondo periodo: senza il provvedimento attuativo, i comuni non possono attivare i bandi. La norma chiede inoltre la rendicontazione e il monitoraggio dell'impiego delle risorse, in linea con l'art. 17 L. 31 dicembre 2009, n. 196 sui limiti di spesa.

Comma 519 - Contributo per scuole paritarie (ISEE fino a 30.000 euro)

Il comma 519 prevede, limitatamente all'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado oppure il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado. Beneficiarie sono le famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro. La misura del contributo è modulata per scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE - quindi più cresce il reddito equivalente, più cala il contributo - sempre nei limiti della spesa autorizzata pari a 20 milioni di euro.

Il contributo si colloca all'interno della cornice della L. 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica e affianca la detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione non universitaria di cui all'art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella misura - per l'anno 2024 - di 800 euro per studente. Va segnalato che, ai sensi dell'art. 15, c. 3-bis, TUIR, la detrazione per oneri di istruzione è già soggetta a riduzione per i redditi sopra 120.000 euro: il contributo del comma 519 si concentra invece su un target ISEE molto più basso (massimo 30.000 euro), evitando sovrapposizioni reali con il beneficio fiscale per i redditi medio-alti.

L'attuazione è demandata a decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il MEF, che dovrà individuare gli scaglioni e tenere conto delle somme già riconosciute al medesimo titolo dalle Regioni (per evitare duplicazioni con le misure regionali di sostegno alla parità).

Commi 520-523 - Organico dell'autonomia: passaggio da pluriennale ad annuale

Il cuore della riforma di sistema sta nei commi 520-523, che riscrivono il meccanismo di determinazione dell'organico dell'autonomia e del fabbisogno pluriennale del personale scolastico.

Il comma 520 sostituisce integralmente il comma 64 dell'art. 1 L. 13 luglio 2015, n. 107 («Buona Scuola»): l'organico dell'autonomia non è più determinato in base al fabbisogno triennale, bensì annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto ex art. 1, commi 335 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Lo stesso decreto può contenere una previsione pluriennale per i due anni scolastici successivi e, a partire dal 2027/2028, l'eventuale distribuzione dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° luglio 2022, n. 176.

Il comma 521 produce un effetto chirurgico ma di sistema: all'art. 1, comma 828, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), è soppressa la parola «triennale». Le determinazioni ivi previste assumono così cadenza annuale.

Il comma 522 modifica l'art. 1, commi 335 e 335-bis, della L. 234/2021: nel comma 335 viene inserito l'obbligo di sentire la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e si precisa che il decreto si adotta «di norma», dunque con una maggiore flessibilità temporale. Nel comma 335-bis si esclude la rilevazione (e il connesso monitoraggio ex art. 16-ter, c. 5, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59) ogni volta che la riduzione riguardi esclusivamente il potenziamento dell'offerta formativa: questo per assicurare il celere avvio dell'anno scolastico.

Il comma 523 chiude il cerchio: l'art. 26-bis, c. 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, ammette ora che le determinazioni sulla rete scolastica e sull'organico possano essere assunte non solo con il classico decreto MIM-MEF, ma anche «nell'ambito del decreto di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Si centralizzano così in un unico provvedimento le decisioni gestionali.

Comma 524 - Organico ATA: cadenza annuale dal 2026/2027

Il comma 524 estende la logica del passaggio «pluriennale ad annuale» al personale ATA: a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è determinata annualmente. La modifica si riflette sulla disciplina ordinaria del personale ATA (art. 19, c. 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 15 luglio 2011, n. 111, e art. 1, c. 334-339, L. 234/2021) e produce effetti diretti sulle scuole: la programmazione di supplenze, sostituzioni e organici di diritto diventerà più aderente all'effettivo gettito di risorse, ma anche più volatile.

Impatti pratici per le famiglie e per le scuole

Per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, i commi 518 e 519 valgono fino a circa 2.000-2.500 euro l'anno di sostegno effettivo (libri + contributo paritaria), a condizione che intervengano i decreti attuativi entro i tempi utili per l'iscrizione. La detrazione IRPEF dell'art. 15, c. 1, lett. e-bis), TUIR resta cumulabile, perché ha presupposto diverso (spesa effettivamente sostenuta) e modulo applicativo diverso (sgravio sull'imposta lorda). Per le scuole, la riforma dell'organico (commi 520-523) riduce la prevedibilità pluriennale, ma migliora la sincronizzazione con la legge di bilancio: le decisioni 2026 escono entro la primavera 2026 con effetti sull'anno scolastico 2026/2027.

Cosa monitorare

Tre decreti attuativi sono cruciali: (i) il decreto interministeriale ex comma 518 sui criteri di riparto del fondo libri; (ii) il decreto MIM-MEF ex comma 519 sugli scaglioni del contributo paritarie; (iii) il decreto annuale ex art. 1, c. 335, L. 234/2021 nella nuova versione, che assorbe organico autonomia e dotazione ATA. In assenza dei primi due, i contributi 2026 alle famiglie non saranno erogabili; in assenza del terzo, le scuole rischiano l'assenza di un quadro chiaro di organico.

Cronologia delle misure di sostegno scolastico alle famiglie

Il comma 518 si inserisce in una sequenza più ampia di interventi statali a favore delle famiglie con figli in età scolare. La fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la secondaria di primo grado è disciplinata dall'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e attuata con il D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211: si tratta di un canale storico, gestito dai comuni con risorse regionali, e dedicato alle scuole secondarie inferiori. Per la secondaria superiore, oltre alla borsa di studio nazionale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, restano operative misure regionali eterogenee. Il nuovo fondo di 20 milioni di euro annui ex comma 518 si affianca - senza sostituirsi - a tali strumenti, ma vincola l'erogazione alla soglia ISEE di 30.000 euro e alla condizione di non cumulo con altre forme di sostegno per la medesima finalità, in linea con il principio antiduplicazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 63/2017.

Articolazione del contributo paritarie e regime fiscale

Il contributo previsto dal comma 519 si pone come misura ponte tra il sistema della parità scolastica (L. 10 marzo 2000, n. 62) e la fiscalità agevolata sulla famiglia. L'erogazione diretta - massimo 1.500 euro per studente - non costituisce reddito imponibile in capo al beneficiario, in coerenza con i principi consolidati in tema di contributi pubblici a sostegno di spese personali specifiche (es. assegno unico universale ex D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230). Sul piano dichiarativo, il contributo non riduce il limite di spesa detraibile ai fini IRPEF: la detrazione del 19% prevista dall'art. 15, c. 1, lett. e-bis), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) si calcola sulla spesa effettivamente sostenuta al netto di eventuali rimborsi assicurativi o specifici, ma il contributo pubblico per il diritto allo studio è tradizionalmente considerato come misura aggiuntiva, non come rimborso che riduce la base detraibile. La prassi dell'Agenzia delle entrate sui contributi regionali alle paritarie ha sempre ammesso questa logica.

La governance dell'organico nel quadro della L. 234/2021

Per comprendere la portata dei commi 520-523 occorre tenere a mente l'architettura dell'art. 1, commi 335 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il decreto interministeriale annuale per la definizione delle dotazioni di personale scolastico in coerenza con la programmazione finanziaria triennale dello Stato. La riforma del 2026 trasforma quel decreto in uno strumento «tuttofare»: la determinazione annuale dell'organico dell'autonomia (ex comma 520), la programmazione del personale ATA (ex comma 524), le decisioni sulla rete scolastica (ex comma 523 che richiama l'art. 26-bis, c. 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. L. 17 novembre 2022, n. 175). La centralizzazione ha il vantaggio di garantire coerenza tra programmazione finanziaria e programmazione operativa, ma rischia di concentrare decisioni di natura diversa in un unico provvedimento, con effetti sulla trasparenza e sul controllo parlamentare.

Il ruolo della Conferenza unificata

Il comma 522, lett. a), inserisce nel comma 335 dell'art. 1 della L. 234/2021 l'obbligo di sentire la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 prima dell'adozione del decreto. Si tratta di un rafforzamento delle garanzie partecipative: le Regioni e gli enti locali, competenti per il dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, partecipano formalmente al procedimento di determinazione dell'organico. Il parere della Conferenza unificata non è vincolante ma costituisce un passaggio procedurale doveroso: la sua omissione vizia il decreto sotto il profilo della legittimità. L'inciso «di norma», aggiunto dalla lettera a), introduce una flessibilità nei tempi che può servire a non bloccare l'avvio dell'anno scolastico in presenza di rilievi della Conferenza.

Coordinamento con assegno unico e detrazioni TUIR

Le famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro sono lo stesso target di altre misure di welfare familiare. L'assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, è modulato anch'esso per scaglioni ISEE e raggiunge l'importo massimo proprio in fascia ISEE inferiore a 17.000 euro, decrescendo fino alla soglia di 45.000 euro. Le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/1986), come modificate dalle ultime leggi di bilancio, riducono l'imposta lorda IRPEF in funzione del numero dei figli a carico e del reddito complessivo. Il sistema, cumulando contributi diretti (commi 518-519), assegno unico e detrazioni, attinge importi rilevanti per il bilancio familiare: per un nucleo con due figli minori e ISEE 25.000 euro, l'effetto combinato può oltrepassare 4.000-5.000 euro l'anno tra assegno unico e contributi scolastici, oltre alle detrazioni IRPEF e all'eventuale fruizione delle agevolazioni regionali sulle tasse scolastiche.

Impatto operativo sui dirigenti scolastici

La transizione dell'organico - docenti e ATA - dalla cadenza triennale a quella annuale comporta una revisione profonda delle prassi dei dirigenti scolastici. La pianificazione delle supplenze, prevista dall'art. 1, c. 65, della L. 107/2015 e dalle disposizioni applicative del Ministero dell'istruzione, si dovrà basare su numeri che possono variare di anno in anno, con effetti sulla stabilità del personale e sulla qualità della programmazione didattica. La possibile previsione pluriennale di due anni successivi, prevista dal nuovo art. 1, c. 64, della L. 107/2015 come riscritto dal comma 520, mitiga ma non elimina il problema. Sul versante ATA, l'esclusione del monitoraggio ex art. 16-ter, c. 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 per le sole riduzioni del potenziamento velocizza l'avvio dell'anno scolastico ma riduce le verifiche sull'effettiva tenuta del fabbisogno.

Sintesi del beneficio massimo teorico per le famiglie

Una famiglia con due figli, uno in paritaria al primo biennio di secondaria di secondo grado e uno in liceo statale, con ISEE 22.000 euro, può ottenere nel 2026 fino a circa 2.000-2.500 euro tra contributo paritarie (comma 519) e contributo libri (comma 518), oltre alle detrazioni IRPEF dell'art. 15, c. 1, lett. e-bis), TUIR, all'assegno unico ex D.Lgs. 230/2021 e all'eventuale borsa di studio nazionale ex art. 9 D.Lgs. 63/2017. La distribuzione effettiva dipenderà dai due decreti attuativi previsti dai commi 518 e 519, attesi nei primi mesi del 2026.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio, madre con due figli e ISEE 22.000 euro

Tizio è un nucleo familiare composto da madre lavoratrice dipendente e due figli, di 11 e 16 anni, residente in un comune medio del Centro Italia. L'ISEE 2026 del nucleo è pari a 22.000 euro. Il figlio maggiore frequenta il terzo anno di un liceo statale; per i libri di testo 2026/2027 la madre spende 480 euro. Nel comune di residenza, individuato dal decreto interministeriale ex comma 518, il bando assegna 250 euro a nucleo con ISEE compreso tra 20.000 e 25.000 euro. Tizio richiede e ottiene 250 euro dal fondo libri. La figlia minore frequenta invece la prima media in una paritaria: i contributi parentali ammontano a 2.800 euro annui. Con ISEE 22.000 euro, lo scaglione del decreto MIM-MEF ex comma 519 (da emanare) attribuisce - in via ipotetica - 1.200 euro di contributo. Tizio può inoltre detrarre nella dichiarazione dei redditi il 19% delle spese di istruzione non universitaria, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. e-bis), del TUIR, fino al tetto annuo per studente previsto dalla disciplina vigente. Il beneficio complessivo nel 2026 supera quindi 1.450 euro tra contributi diretti, oltre allo sgravio IRPEF.

Caso pratico 2 - Sempronio, famiglia numerosa con ISEE 28.500 euro

Sempronio ha quattro figli: due alle medie (entrambi in scuola paritaria), uno al primo biennio di un liceo paritario, una al terzo anno di un istituto tecnico statale. L'ISEE 2026 è pari a 28.500 euro. Per i tre figli in paritaria, Sempronio può chiedere il contributo del comma 519 fino a un massimo teorico di 4.500 euro complessivi (1.500 euro per studente), ma l'importo effettivo, modulato per scaglioni e parametrato all'ISEE 28.500, sarà più basso e definito dal decreto MIM-MEF. Per la figlia all'istituto tecnico, Sempronio richiede al comune il contributo libri ex comma 518: con ISEE prossimo alla soglia massima, l'importo è ridotto in misura proporzionale al valore ISEE secondo i criteri del decreto del Ministro dell'interno. In sede dichiarativa, Sempronio detrae il 19% delle spese di istruzione effettivamente pagate per ciascun figlio in paritaria. La pianificazione finanziaria della famiglia richiede attenzione ai tempi dei decreti attuativi: senza i provvedimenti, l'erogazione 2026 non parte.

Domande frequenti

Chi può chiedere il contributo libri di testo del comma 518?

Possono accedere al contributo i nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro che acquistano libri di testo, anche digitali, indicati nelle liste adozionali della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che non abbiano già ricevuto altri sostegni per la stessa finalità. Il contributo non è erogato direttamente dallo Stato ma transita dai comuni, che vengono individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il MEF. Le modalità concrete - importo unitario, finestra temporale, documentazione - saranno definite dal medesimo decreto, nei limiti del fondo di 20 milioni di euro annui dal 2026.

Il contributo paritarie del comma 519 si cumula con la detrazione IRPEF per oneri di istruzione?

Sì, perché i due strumenti hanno natura diversa. Il contributo del comma 519 è un beneficio diretto erogato dal Ministero dell'istruzione e del merito, fino a 1.500 euro per studente, per famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro che iscrivono il figlio a una paritaria secondaria di primo grado o primo biennio di secondaria di secondo grado, modulato per scaglioni inversamente proporzionali al reddito. La detrazione IRPEF del 19% per le spese di istruzione non universitaria di cui all'art. 15, c. 1, lett. e-bis), TUIR opera invece come riduzione dell'imposta lorda sulla spesa effettivamente sostenuta. Le due misure agiscono su piani diversi (sussidio diretto vs sgravio fiscale) e non si escludono.

Cosa cambia con la riforma dell'organico dell'autonomia dei commi 520-523?

Cambia la cadenza: l'organico dell'autonomia previsto dall'art. 1, c. 64, L. 107/2015 non è più determinato in base al fabbisogno triennale ma annualmente, con il decreto ex art. 1, c. 335 ss., L. 234/2021. È comunque possibile una previsione pluriennale per i due anni scolastici successivi. La parola «triennale» nell'art. 1, c. 828, L. 207/2024 è soppressa (comma 521). Per assicurare la rapidità di avvio dell'anno scolastico, non si effettuano rilevazione e monitoraggio quando la riduzione riguarda solo il potenziamento dell'offerta formativa. Le decisioni gestionali possono essere ora accentrate nello stesso decreto annuale (comma 523).

Da quando l'organico ATA diventa annuale e perché?

Il comma 524 prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) sia determinata annualmente, e non più sulla base di una programmazione pluriennale. La scelta è coerente con la riforma dell'organico docenti dei commi 520-523 e mira ad allineare la programmazione del personale alle effettive disponibilità di bilancio. Per le scuole questo significa maggiore aderenza alle risorse, ma anche minore prevedibilità: la pianificazione di supplenze, sostituzioni e ruoli amministrativi avverrà ogni anno e non per cicli triennali, con effetti operativi rilevanti per i dirigenti scolastici.

Senza i decreti attuativi i contributi alle famiglie sono erogabili nel 2026?

No. Sia il fondo libri del comma 518 sia il contributo paritarie del comma 519 sono integralmente subordinati a decreti attuativi. Il primo richiede un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il MEF, che individua i comuni assegnatari e i criteri di riparto. Il secondo richiede un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il MEF, che fissa gli scaglioni del contributo. Fino all'adozione di questi decreti, le famiglie non possono presentare domanda. La norma prescrive inoltre un sistema di rendicontazione e monitoraggio coerente con l'art. 17 L. 196/2009 sui limiti di spesa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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