Comma 147 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , il comma 1 è sostituito dal seguente:articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 «
1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».
Norme modificate da questi commi
- Art. 24 Costituzione (comma 147): Diritto di difesa, presupposto del giusto processo tributario
- Art. 111 Costituzione (comma 147): Ragionevole durata del processo, garantita dalla continuità dei collegi
- Art. 101 Costituzione (comma 147): Indipendenza della magistratura, principio rilevante per la disciplina dei giudici tributari
- Art. 97 Costituzione (comma 147): Buon andamento, fondamento del differimento per evitare vuoti di organico
- Art. 51 Codice Procedura Civile (comma 147): Astensione del giudice, applicabile al processo tributario ex art. 6 D.Lgs. 546/92
In sintesi
Inquadramento
Il comma 147 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull'art. 8 della L. 31 agosto 2022, n. 130, che ha riformato la giurisdizione tributaria sostituendo le commissioni tributarie con le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e istituendo la figura del giudice tributario professionale. La modifica sostituisce integralmente il comma 1 di tale art. 8, ridisegnando la disciplina transitoria sui limiti di età per la cessazione dall'incarico dei componenti delle corti.
Il regime previgente
La L. 130/2022, all'art. 1, comma 1, lett. n), n. 2.2), aveva fissato un nuovo limite di età per la cessazione dall'incarico dei giudici tributari (rispetto al precedente regime ex art. 11 D.Lgs. 545/1992). L'art. 8 della stessa legge prevedeva un regime transitorio che modulava l'applicazione del nuovo limite per consentire una graduale uscita dei giudici prossimi al pensionamento. La nuova formulazione del comma 1 sposta in avanti di tre anni l'entrata in vigore del regime ordinario.
La nuova disciplina transitoria
Il testo riscritto fissa tre passaggi: (i) la disciplina di cui all'art. 1, c. 1, lett. n), n. 2.2) della L. 130/2022 si applica dal 1° gennaio 2029; (ii) fino al 31 dicembre 2028 vige un regime intermedio; (iii) entro tale finestra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado cessano dall'incarico al raggiungimento di soglie di età modulate: 72 anni per chi li compie entro il 31 dicembre 2026 (cessazione 1° gennaio 2027) o nel corso del 2027 (cessazione al compimento); 71 anni per chi li compie entro il 31 dicembre 2027 (cessazione 1° gennaio 2028) o nel corso del 2028 (cessazione al compimento).
Profili sistematici
La misura risponde all'esigenza di garantire la continuità operativa delle corti di giustizia tributaria, in una fase di forte transizione verso il ruolo del magistrato tributario professionale previsto dalla L. 130/2022 e dai successivi decreti delegati confluiti nel Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175). Il differimento dell'entrata a regime evita vuoti di organico che potrebbero compromettere la tempestività delle pronunce di primo e secondo grado, in coerenza con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 della Costituzione.
Coordinamento con il comma 148
Il legislatore opera in parallelo sulla L. 130/2022 (comma 147) e sul Testo Unico della giustizia tributaria, di cui al D.Lgs. 175/2024 (comma 148), garantendo coerenza tra fonte di rango primario e codificazione di settore. Tale parallelismo è necessario perché il D.Lgs. 175/2024, all'art. 17, recepisce già le previsioni della L. 130/2022 sull'ordinamento dei giudici tributari, e una modifica unilaterale comporterebbe disallineamenti normativi.
Effetti pratici
Per gli operatori del processo tributario (avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro abilitati alla difesa ex art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), la misura si traduce in una maggiore stabilità dei collegi giudicanti nel triennio 2026-2028. Si riduce il rischio di sostituzioni in corso di causa e si garantisce continuità nell'orientamento interpretativo delle sezioni. La modifica non incide sui termini processuali né sulle facoltà difensive delle parti.
Profili costituzionali
La modulazione dei limiti di età nella fase transitoria deve rispettare il principio di indipendenza della magistratura (artt. 101 e 104 della Costituzione) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.). La Corte costituzionale, in più occasioni (tra cui sent. n. 175/2023 in materia di giurisdizione tributaria), ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti per l'esercizio della funzione giurisdizionale, purché siano salvaguardate la terzietà del giudice e la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Riflessi sulla tutela del contribuente
La continuità dei collegi giudicanti favorisce la prevedibilità delle decisioni e, indirettamente, riduce il contenzioso superfluo. Per il contribuente, ciò significa più affidamento sulla stabilità degli orientamenti delle corti di prima e seconda istanza, in coerenza con l'esigenza di certezza del diritto tributario richiamata anche dallo Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212).
Conclusioni operative
Per il professionista, l'impatto immediato è limitato: le modifiche riguardano l'ordinamento interno delle corti tributarie, non i poteri processuali delle parti. È tuttavia opportuno monitorare i decreti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) che daranno attuazione operativa al nuovo regime, con particolare riguardo alle pubblicazioni dei nominativi dei componenti delle corti e ai calendari di udienza per il 2027-2028.
Domande frequenti
Quali giudici sono interessati dal nuovo regime?
Sono interessati tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte (presidente, vice presidente, giudice). La norma si applica sia ai giudici di nomina ai sensi del previgente D.Lgs. 545/1992 sia a quelli inquadrati ai sensi della L. 130/2022. La cessazione opera per limiti di età, ferme restando le altre cause di cessazione (dimissioni, decadenza per incompatibilità, revoca disciplinare). La disciplina non si applica ai magistrati tributari professionali assunti per concorso dopo l'entrata a regime della L. 130/2022, per i quali valgono le regole ordinarie sui limiti di età della magistratura.
Quando entra a regime il nuovo limite di età ordinario?
Il nuovo limite di età previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), della L. 130/2022 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino a tale data vige il regime transitorio modulato: 72 anni per chi li compie nel 2026 o 2027, 71 anni per chi li compie nel 2027 o 2028. La cessazione avviene il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del limite per chi lo raggiunge entro il 31 dicembre, oppure al compimento dell'età per chi lo raggiunge in corso d'anno. La modulazione consente uscita scaglionata.
La modifica incide sulle cause pendenti?
No, la modifica non incide direttamente sulle cause pendenti. La continuità dei collegi giudicanti, garantita dal differimento del nuovo regime, riduce il rischio di sostituzioni in corso di causa che imporrebbero la rinnovazione della trattazione. Restano in ogni caso applicabili le regole del D.Lgs. 546/1992 in tema di rimessione, sostituzione di giudici e regolare costituzione del collegio. Le parti possono continuare a fare affidamento sul giudice naturale precostituito ex art. 25 della Costituzione, con eventuale segnalazione di anomalie attraverso gli strumenti processuali ordinari (ricusazione, astensione ex artt. 51 e 52 c.p.c. richiamati dall'art. 6 D.Lgs. 546/1992).
Perché il legislatore differisce l'entrata in vigore della riforma?
Il differimento risponde a esigenze di continuità operativa delle corti di giustizia tributaria. L'applicazione immediata del nuovo limite di età avrebbe comportato l'uscita simultanea di un numero elevato di giudici, con rischio di vuoti di organico in attesa dell'espletamento dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari professionali. La modulazione decrescente (72-71 anni) consente un'uscita graduale, compatibile con il piano di reclutamento progressivo previsto dalla L. 130/2022 e dal D.Lgs. 175/2024. La misura tutela altresì la ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. evitando rallentamenti dei ruoli.
Si applica anche ai giudici della Corte di cassazione tributaria?
No. La norma riguarda esclusivamente i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è composta da magistrati ordinari soggetti alla disciplina dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941 e D.Lgs. 160/2006), con limiti di età propri (70 anni). La giurisdizione tributaria di legittimità non è oggetto di modifica da parte del comma 147. La disciplina dei magistrati ordinari segue percorso autonomo, in coerenza con l'art. 105 della Costituzione che rimette al CSM le decisioni sullo status dei magistrati.