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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 148 sostituisce il comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo Unico della giustizia tributaria), in coordinamento con il precedente comma 147 che modifica analoga disposizione della L. 130/2022.
  • Riallinea la disciplina transitoria sui limiti di età per la cessazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
  • Il regime ordinario (art. 17, comma 2 del TU) si applica dal 1° gennaio 2029; fino al 31 dicembre 2028 valgono limiti decrescenti: 72 anni nel 2027, 71 anni nel 2028.
  • Tecnica del doppio binario normativo: lo stesso contenuto viene allineato sia nella legge istitutiva (L. 130/2022) sia nel testo unico di consolidamento (D.Lgs. 175/2024).
  • Continuità operativa garantita per il triennio 2026-2028 nelle corti di giustizia tributaria.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 148 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il è sostituito dal seguente:comma 9 «

9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».

Inquadramento

Il comma 148 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull'art. 17, comma 9, del Testo Unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175. La modifica opera in parallelo a quella prevista dal comma 147, che riguarda l'art. 8 della L. 31 agosto 2022, n. 130. Il doppio intervento risponde a un'esigenza di coerenza sistematica: il TU di giustizia tributaria ha consolidato in un unico testo le norme sull'ordinamento dei giudici tributari, e una modifica della sola legge istitutiva avrebbe creato disallineamenti tra fonte primaria e testo unico.

Il contesto della codificazione

Il D.Lgs. 175/2024 ha rappresentato un punto di svolta nella sistemazione delle norme sulla giustizia tributaria, raccogliendo in un testo organico le disposizioni precedentemente frammentate tra il D.Lgs. 545/1992 (sull'ordinamento dei giudici), il D.Lgs. 546/1992 (sul processo) e le modifiche apportate dalla riforma del 2022 (L. 130/2022). L'art. 17 del TU disciplina lo status dei componenti delle corti di giustizia tributaria, inclusi i limiti di età per la cessazione dall'incarico.

La nuova formulazione del comma 9

Il testo sostitutivo prevede: (i) l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 17 a decorrere dal 1° gennaio 2029; (ii) un regime transitorio fino al 31 dicembre 2028 con limiti di età decrescenti (72 anni nel 2027, 71 anni nel 2028); (iii) cessazione il 1° gennaio dell'anno successivo per chi raggiunge il limite entro il 31 dicembre, ovvero al compimento dell'età per chi lo raggiunge nel corso dell'anno. La struttura ricalca pedissequamente quella del nuovo art. 8 c. 1 della L. 130/2022 introdotta dal comma 147.

Coerenza normativa

L'allineamento testuale dei due interventi (comma 147 su L. 130/2022, comma 148 su D.Lgs. 175/2024) evita la formazione di antinomie e garantisce certezza del diritto nell'applicazione delle norme sui limiti di età. Il professionista che assiste un contribuente in contenzioso, l'avvocato e il dottore commercialista difensori ex art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 potranno fare riferimento indifferentemente all'una o all'altra fonte, ottenendo la medesima regola. La tecnica del doppio binario, sebbene possa apparire ridondante, è in realtà ben strutturata e segue le indicazioni delle circolari sulla qualità della normazione (cd. better regulation) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Impatto sui collegi giudicanti

La nuova disciplina garantisce la continuità dei collegi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nel triennio 2026-2028, evitando uscite simultanee di giudici prossimi al pensionamento. Ciò tutela il principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e l'effettività della tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost.). La modulazione decrescente (72-71) consente un'uscita scaglionata e prevedibile.

Coordinamento con la riforma del 2022

La L. 130/2022 ha avviato la transizione verso il magistrato tributario professionale, reclutato per concorso pubblico e con status equiparato a quello dei magistrati ordinari per molti aspetti. Il TU del 2024 ha consolidato tale impianto. Il differimento al 2029 del nuovo regime di cessazione consente di sincronizzare l'uscita dei giudici onorari con l'ingresso dei magistrati professionali, evitando vuoti di organico che pregiudicherebbero la tempestività delle decisioni.

Profili costituzionali

La modifica si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale sulla discrezionalità legislativa in materia di ordinamento giudiziario tributario. La Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore ampia libertà nella definizione dei requisiti per l'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria, purché siano garantite indipendenza (art. 101 Cost.), terzietà (art. 111 Cost.) e capacità di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva. Il differimento non lede tali principi, anzi li rafforza assicurando continuità.

Profili pratici per il difensore tributario

Per chi esercita la difesa tributaria, l'impatto operativo è modesto ma non trascurabile: la stabilità dei collegi favorisce la prevedibilità degli orientamenti delle sezioni, riducendo il rischio di overruling improvvisi nelle pronunce di primo e secondo grado. È opportuno monitorare le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) che diramano gli organici delle corti e i ruoli di udienza, per pianificare al meglio l'assistenza al contribuente nel medio periodo.

Conclusioni

La modifica del comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2024, in parallelo a quella della L. 130/2022, completa l'opera di adeguamento del regime transitorio sui giudici tributari. La continuità operativa è garantita fino al 31 dicembre 2028, mentre dal 1° gennaio 2029 entrerà pienamente a regime la nuova disciplina ordinaria con limite di età uniforme. Si raccomanda al professionista di tenere costantemente aggiornato il dossier sulle modifiche del TU giustizia tributaria, anche in vista dei prossimi correttivi attesi nel triennio.

Domande frequenti

Perché il legislatore modifica due fonti contemporaneamente?

L'intervento parallelo su L. 130/2022 (comma 147) e D.Lgs. 175/2024 (comma 148) risponde a un'esigenza di coerenza sistematica. Il TU di giustizia tributaria del 2024 ha consolidato l'ordinamento dei giudici tributari includendo le previsioni della L. 130/2022. Modificare solo una delle due fonti creerebbe disallineamento normativo e incertezza interpretativa. La tecnica del doppio binario garantisce uniformità di disciplina, in coerenza con i principi della better regulation. L'effetto sostanziale è identico nelle due fonti, evitando antinomie e dubbi applicativi per giudici, difensori e contribuenti.

Cosa prevede l'art. 17, comma 2, del TU giustizia tributaria?

L'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 175/2024 contiene il nuovo limite di età ordinario per la cessazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria, derivato dalla riforma del 2022. Tale limite si applicherà dal 1° gennaio 2029, sostituendo definitivamente il regime transitorio. Fino a quella data vigono i limiti modulati (72 anni nel 2027, 71 anni nel 2028). Il differimento al 2029 è coerente con il piano di reclutamento progressivo dei magistrati tributari professionali per concorso pubblico previsto dalla L. 130/2022 e attuato dal TU del 2024, garantendo continuità operativa.

Il TU giustizia tributaria sostituisce il D.Lgs. 546/1992?

No. Il D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico) ha consolidato principalmente le norme sull'ordinamento dei giudici tributari (precedentemente nel D.Lgs. 545/1992) e ha incorporato le novità della L. 130/2022. Il D.Lgs. 546/1992, che disciplina il processo tributario, rimane in vigore come fonte distinta, sebbene anch'esso oggetto di interventi successivi. La distinzione è netta: ordinamento e status dei giudici nel TU, regole processuali nel D.Lgs. 546/1992. Il professionista deve quindi consultare entrambe le fonti a seconda della materia trattata. La separazione facilita la manutenzione normativa.

Come si calcola la cessazione per limiti di età?

Per il regime transitorio fino al 31 dicembre 2028: a) chi compie 72 anni entro il 31 dicembre 2026 cessa il 1° gennaio 2027; chi li compie nel corso del 2027 cessa al compimento dell'età; b) chi compie 71 anni entro il 31 dicembre 2027 cessa il 1° gennaio 2028; chi li compie nel corso del 2028 cessa al compimento dell'età. Dal 1° gennaio 2029 vale il limite ordinario fissato dall'art. 17, comma 2, TU giustizia tributaria. La data esatta di cessazione va calcolata sulla base dei registri anagrafici del componente, con applicazione automatica del provvedimento di cessazione da parte del CPGT.

Il professionista difensore deve fare qualcosa?

Nessun adempimento specifico è richiesto al difensore (avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro) iscritto agli albi di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/1992. La modifica riguarda l'ordinamento interno delle corti di giustizia tributaria e non incide sui poteri processuali delle parti né sui termini delle impugnazioni. È tuttavia opportuno monitorare le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) che pubblicano gli organici aggiornati delle corti, utili per la pianificazione dell'assistenza al contribuente nel medio periodo e per valutare l'orientamento giurisprudenziale prevalente in ciascuna sezione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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