Autore: Andrea Marton

  • Art. 29 DPR 230/2000 – Programma individualizzato di trattamento

    Art. 29 DPR 230/2000 – Programma individualizzato di trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.

    2. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.

    3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

    4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.

  • Art. 3 D.Lgs. 174/2016 – Principio di concentrazione

    Art. 3 D.Lgs. 174/2016 – Principio di concentrazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nell’ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.

  • Art. 76 DPR 602/1973 – Espropriazione immobiliare

    Art. 76 DPR 602/1973 – Espropriazione immobiliare

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

    2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma 1.

  • Art. 111 DPR 495/1992 – Segnale di fine del diritto di precedenza

    Art. 111 DPR 495/1992 – Segnale di fine del diritto di precedenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorità che la strada non gode più del diritto di precedenza. Esso può essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44).

    2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

    3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta.

    4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.

  • Procedimento disciplinare Sanita: art. 55-bis e sanzioni

    CCNL Sanita Pubblica (SSN)

    In sintesi

    Il procedimento disciplinare nel SSN segue l’art. 55-bis D.Lgs. 165/2001. Per fatti lievi (rimprovero, multa) competenza dirigenziale entro 30 giorni. Sospensione/licenziamento dall’UPD entro 120 giorni. Specificita Sanita: l’errore sanitario non e’ automatica sanzione disciplinare (responsabilita civile e penale separate). Falsa timbratura: licenziamento obbligatorio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
    Ultimo rinnovo
    2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

    Tabella riepilogativa

    Sanzioni Sanita
    Sanzione Competenza Termine
    Rimprovero Dirigente diretto 30 gg
    Multa fino 4h Dirigente diretto 30 gg
    Sospensione 1-10 gg UPD 120 gg
    Sospensione 11gg-6 mesi UPD 120 gg
    Licenziamento UPD 120 gg

    Procedimento e tempi

    Le fasi sono:

    1. Contestazione entro 30gg dalla conoscenza
    2. 20gg al dipendente per scritti difensivi
    3. Audizione facoltativa con assistenza legale/sindacale
    4. Decisione entro 30gg (sanzioni lievi) o 120gg (sospensione/licenziamento)

    Termini perentori: mancato rispetto = decadenza e nullita sanzione.

    Errore sanitario: responsabilita distinte

    L’errore sanitario (es. sbagliato dosaggio farmaco, mancata identificazione paziente, errore in sala operatoria) ha tre responsabilita distinte:

    • Civile: risarcimento al paziente (azienda sanitaria + INAIL se infortunio sul lavoro del dipendente)
    • Penale: lesioni colpose o omicidio colposo se conseguenze gravi
    • Disciplinare: solo se vi e’ negligenza grave o dolo. Errore “ordinario” non e’ sempre sanzione

    La L. 24/2017 Gelli-Bianco ha distinto colpa lieve da colpa grave: l’operatore sanitario risponde penalmente solo per colpa grave. La sanzione disciplinare segue criteri analoghi.

    Falsa timbratura nel SSN

    Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 si applica anche al personale sanitario: licenziamento obbligatorio per falsa attestazione di presenza.

    Casistica frequente in Sanita: ferie/permessi falsificati, badge usato da terzi, allontanamenti senza autorizzazione durante turni notte. Procedimento accelerato (30gg) e sospensione cautelare immediata.

    Casi pratici

    Tizia – Rimprovero ritardi ripetuti
    Tizia infermiera, 4 ritardi non giustificati al mese. Caposala notifica contestazione. Tizia presenta scritti difensivi (problemi familiari). Rimprovero scritto entro 30gg.
    Caia – Sospensione 5gg per uscita non autorizzata
    Caia OSS in turno notte si allontana 2h dal reparto senza autorizzazione. Procedimento UPD. Sospensione 5gg. Aggravante: rischio per pazienti durante l’assenza.
    Sempronio – Errore sanitario senza sanzione
    Sempronio infermiere ha sbagliato dosaggio paziente in PS (errore ordinario, riconosciuto subito, paziente illeso). Responsabilita civile azienda risarcisce. Niente sanzione disciplinare (colpa lieve, non grave).

    Domande frequenti

    Chi mi sanziona se sono infermiere?
    Sanzioni lievi (rimprovero, multa): dirigente medico/sanitario diretto entro 30gg. Sanzioni gravi (sospensione, licenziamento): UPD aziendale entro 120gg. Diritto difesa 20gg.
    L'errore sanitario porta licenziamento?
    Non automaticamente. L’art. 55-bis distingue tra colpa lieve (no sanzione) e colpa grave/dolo (sanzione disciplinare). Responsabilita civile, penale e disciplinare sono distinte (L. Gelli-Bianco 24/2017).
    Posso rifiutare turno per stanchezza?
    No, salvo certificato medico. Il rifiuto immotivato del turno e’ assenza ingiustificata = sanzione disciplinare. Se ritieni rischio per pazienti per stanchezza eccessiva, segnalalo per iscritto al coordinatore.
    Mi licenziano per falso badge?
    Si, licenziamento obbligatorio ex art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 per falsa attestazione di presenza (uso badge altrui, timbratura e uscita, ecc.). Sospensione cautelare immediata. Cassazione conferma proporzionalita.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 19 LB26: tetto reddito 40.000 euro per agevolazione del co

    Comma 19 LB26: tetto reddito 40.000 euro per agevolazione del co

    Comma 19 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.

  • Art. 1275 Codice della Navigazione – Soppressione della Cassa depositi della gente di mare

    Art. 1275 Codice della Navigazione – Soppressione della Cassa depositi della gente di mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con l’entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente di mare. Il ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello [per le finanze] (2), stabilisce le norme per la liquidazione della cassa. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione. (2) Ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  • Art. 88 DPR 602/1973 – Ammissione al passivo con riserva

    Art. 88 DPR 602/1973 – Ammissione al passivo con riserva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

    3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2.

  • Art. 14 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

    Art. 14 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell’articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 117 DPR 495/1992 – Segnali di divieto specifici

    Art. 117 DPR 495/1992 – Segnali di divieto specifici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono: a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore; b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53); c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54); d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55). Indica il divieto di transito per i velocipedi; e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (figura II.56); f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57); g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore; h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (figura II.59); i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/bz), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito; l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello integrativo; m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig. II.62); n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63). o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantità.

    2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione modello II.4/a è consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.

  • Art. 69 DPR 602/1973 – Secondo incanto

    Art. 69 DPR 602/1973 – Secondo incanto

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del primo incanto.

  • Art. 33 Codice del Processo Amministrativo – Provvedimenti

    Art. 33 Codice del Processo Amministrativo – Provvedimenti

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice pronuncia:

    a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;

    b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;

    c) decreto nei casi previsti dalla legge.

    2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

    3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma 3.

    4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.