Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale

    Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale

    Art. 152 c.c. [Separazione per condanna penale] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 26 L. 354/1975 – Religione e pratiche di culto

    Art. 26 L. 354/1975 – Religione e pratiche di culto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
    Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
    A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
    Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. 48

  • Art. 525 Codice della Navigazione – Vizio occulto della nave

    Art. 525 Codice della Navigazione – Vizio occulto della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.

  • Art. 511 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ritrovate

    Art. 511 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ritrovate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.

  • Art. 12 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di violazioni e continuazione

    Art. 12 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di violazioni e continuazione

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

    2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.

    5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.

    6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

    7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

    8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo.

  • Art. 496 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    Art. 496 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.

  • Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo

    Comma 219 LB26: congedi parentali estesi fino al quattordicesimo

    Comma 219 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    219. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32, comma 1, alinea, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) all’articolo 33, comma 1, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; c) all’articolo 34, commi 1 e 3, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; d) all’articolo 36, commi 2 e 3, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  • Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

    Art. 7 D.Lgs. 259/2003 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’ articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

    3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

    4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

    5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinchè possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

    6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Comma 154 LB26: decreto attuativo esoneri contributivi e limite

    Comma 154 LB26: decreto attuativo esoneri contributivi e limite

    Comma 154 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; efficacia subordinata all’emanazione del decreto interministeriale.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la disciplina di interventi, requisiti e condizioni di accesso, nel rispetto del limite di spesa del comma 153. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell’adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull’occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22 , 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 .

  • Comma 421 LB26: epilessia farmacoresistente e sostegno elevato L

    Comma 421 LB26: epilessia farmacoresistente e sostegno elevato L

    Comma 421 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Controlli Sanzioni

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attuazione subordinata al completamento del quadro regolatorio del D.Lgs. 62/2024 (riforma disabilità) e alle istruzioni operative INPS per l’accertamento multidimensionale. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, dal medico competente per le epilessie, caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l’ambiente e di capacità d’agire, su richiesta dell’interessato, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall’ articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 .

  • Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione

    Art. 157 c.c. – Cessazione degli effetti della separazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

    La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione .

  • Art. 14 D.Lgs. 171/2005 – Rinvio

    Art. 14 D.Lgs. 171/2005 – Rinvio

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. articolo precedente articolo successivo