In sintesi
- Il giudice amministrativo adotta tre tipi di provvedimenti: sentenza (definisce il giudizio in tutto o in parte), ordinanza (misure cautelari, interlocutorie o decisioni sulla competenza) e decreto (nei casi previsti dalla legge).
- Le sentenze di primo grado sono esecutive: producono effetti immediati senza necessità di attendere il passaggio in giudicato.
- Ordinanze e decreti non pronunciati in udienza o in camera di consiglio sono comunicati dalla segreteria nel termine dell'art. 89, comma 3, c.p.a.
- L'ordinanza che dichiara l'incompetenza deve sempre indicare il giudice competente, orientando le parti nel prosieguo del giudizio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Codice del Processo Amministrativo — Provvedimenti
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all’articolo 89, comma 3.
4. L’ordinanza che dichiara l’incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 33 apre il Titolo IV del Libro I del c.p.a., dedicato alle pronunce giurisdizionali, e fornisce la tassonomia dei provvedimenti che il giudice amministrativo può adottare. La norma ha una funzione classificatoria e sistematica: definisce i tre tipi di atti decisori — sentenza, ordinanza, decreto — e ne enuncia le caratteristiche essenziali. Non si tratta di una norma di pura forma: la distinzione tra i tipi di provvedimento ha rilevanza processuale concreta, in quanto incide sul regime di comunicazione, di impugnazione e di esecutività.
La sentenza
La sentenza è il provvedimento con cui il giudice definisce il giudizio «in tutto o in parte». La definizione «in tutto» corrisponde alla sentenza definitiva, che esaurisce la cognizione su tutte le questioni dedotte; la definizione «in parte» richiama la sentenza non definitiva, con cui il giudice decide alcune questioni (ad esempio di rito o di giurisdizione) e rimette al prosieguo del giudizio la trattazione del merito. La sentenza è il provvedimento più solenne e di maggior peso: contiene la decisione finale sulla controversia, è soggetta ai termini di impugnazione e, ai sensi del comma 2, è esecutiva già dal momento della pronuncia di primo grado.
L'esecutività immediata delle sentenze di primo grado — introdotta dal c.p.a. in modo esplicito — è una scelta di sistema che rafforza l'effettività della tutela: il ricorrente vittorioso non deve attendere il passaggio in giudicato per ottenere l'esecuzione della sentenza. Al contempo, l'amministrazione soccombente che intenda evitare gli effetti della pronuncia dovrà tempestivamente chiedere la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza in sede di appello, ai sensi dell'art. 111 c.p.a.
L'ordinanza
L'ordinanza è il provvedimento con cui il giudice adotta misure cautelari (artt. 55-62 c.p.a.), misure interlocutorie (ad esempio ordini istruttori, verificazione, consulenza tecnica), oppure decide sulla competenza. La natura interlocutoria dell'ordinanza — che di regola non definisce il giudizio — la distingue nettamente dalla sentenza. Tuttavia, vi sono ordinanze con efficacia decisoria parziale, come quella che dichiara l'incompetenza e indica il giudice competente (comma 4): pur non definendo il merito, essa chiude la fase dinanzi al giudice incompetente e orienta le parti verso il giudice indicato.
Il comma 4 è particolarmente importante: impone che l'ordinanza di incompetenza indichi «in ogni caso» il giudice competente. Si tratta di una regola di tutela per le parti, che non devono essere lasciate nell'incertezza su dove rivolgersi, evitando la dispersione del giudizio e il rischio di decadenze.
Il decreto
Il decreto è il provvedimento monocratico — adottato dal presidente o da un giudice delegato — per i casi espressamente previsti dalla legge. La norma non specifica le ipotesi, rinviando alla disciplina di settore: rientrano nei decreti, ad esempio, i provvedimenti cautelari monocratici d'urgenza adottati inaudita altera parte dal presidente del TAR ai sensi dell'art. 56 c.p.a., i decreti di perenzione, i decreti di fissazione dell'udienza. La forma del decreto è semplificata rispetto all'ordinanza e alla sentenza, in quanto destinata a fattispecie urgenti o di ordinaria amministrazione processuale.
Il regime di comunicazione dei provvedimenti fuori udienza
Il comma 3 disciplina la comunicazione di ordinanze e decreti non pronunciati in udienza o in camera di consiglio: in questo caso la segreteria provvede alla comunicazione nel termine previsto dall'art. 89, comma 3, c.p.a. La disposizione assicura che le parti siano informate dei provvedimenti adottati fuori dalla loro presenza, in modo da poter esercitare i propri diritti processuali (impugnazione, esecuzione, ecc.) entro i termini di legge. L'informatizzazione del processo amministrativo — PAT — ha reso le comunicazioni telematiche lo strumento ordinario, con notevole velocizzazione rispetto al passato.
Profili pratici
Nella pratica del foro amministrativo, la distinzione tra i tipi di provvedimento è essenziale per impostare correttamente la strategia difensiva. La sentenza, essendo immediatamente esecutiva, richiede al soccombente di attivarsi prontamente in sede di appello per la tutela cautelare. L'ordinanza cautelare, non definitiva, è soggetta a revoca e modifica da parte dello stesso giudice che l'ha emessa (art. 58 c.p.a.), mentre la sentenza è impugnabile solo nei modi ordinari. La conoscenza del regime di comunicazione (comma 3) consente al difensore di monitorare correttamente il sistema PAT e di non perdere termini processuali per mancata lettura di provvedimenti depositati fuori udienza.
Casi pratici
Caso 1: Esecutività immediata della sentenza di primo grado
Il TAR accoglie il ricorso di Tizio e annulla il provvedimento di diniego del Comune. Il Comune, soccombente, propone appello al Consiglio di Stato e chiede contestualmente la sospensione cautelare della sentenza, ai sensi dell'art. 111 c.p.a., per evitare che Tizio esegua immediatamente la pronuncia in virtù dell'esecutività delle sentenze di primo grado sancita dall'art. 33, comma 2, c.p.a.
Caso 2: Ordinanza di incompetenza con indicazione del giudice competente
Caio propone ricorso al TAR Lazio per l'annullamento di un atto della Regione Lombardia, ritenendo erroneamente che la competenza spetti al giudice capitolino. Il TAR Lazio dichiara la propria incompetenza con ordinanza e, in applicazione dell'art. 33, comma 4, c.p.a., indica espressamente il TAR Lombardia come giudice competente, consentendo a Caio di riassumere il giudizio.
Caso 3: Decreto cautelare monocratico d'urgenza
Sempronio riceve un provvedimento di espulsione esecutivo e si rivolge al presidente del TAR fuori udienza, richiedendo un decreto cautelare monocratico inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Il presidente adotta il decreto — forma di provvedimento prevista «nei casi previsti dalla legge» ex art. 33, comma 1, lett. c) — sospendendo provvisoriamente il provvedimento impugnato in attesa della camera di consiglio collegiale.
Domande frequenti
Una sentenza del TAR è subito eseguibile?
Sì. L'art. 33, comma 2, c.p.a. stabilisce espressamente che le sentenze di primo grado sono esecutive dal momento della loro pubblicazione, senza attendere il passaggio in giudicato.
Qual è la differenza tra ordinanza e sentenza nel processo amministrativo?
La sentenza definisce il giudizio in tutto o in parte ed è soggetta ai normali rimedi di impugnazione; l'ordinanza è adottata per misure cautelari, interlocutorie o decisioni sulla competenza, e di regola non chiude il giudizio.
Se il TAR dichiara la propria incompetenza, deve indicarmi dove rivolgermi?
Sì. Il comma 4 impone che l'ordinanza che dichiara l'incompetenza indichi sempre il giudice competente, in modo che le parti possano riassumere il giudizio davanti al foro corretto.
Come vengo informato di un'ordinanza adottata fuori udienza?
La segreteria del TAR provvede alla comunicazione telematica nel termine previsto dall'art. 89, comma 3, c.p.a. attraverso il sistema PAT (processo amministrativo telematico).
Un decreto presidenziale può sospendere un atto amministrativo?
Sì. Il decreto monocratico adottato dal presidente ai sensi dell'art. 56 c.p.a. è il tipico provvedimento cautelare d'urgenza fuori udienza, e rientra nella categoria dei decreti prevista dall'art. 33, comma 1, lett. c), c.p.a.
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