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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 488 estende la disciplina dell'urto di navi ai danni causati senza collisione fisica: lo spostamento d'acqua prodotto da una nave e altre cause analoghe sono equiparati all'urto materiale.
  • La norma tutela le navi, le persone e le cose a bordo che subiscano danni dal passaggio o dalla manovra di un'altra unità, anche in assenza di contatto diretto tra gli scafi.
  • Il principio è quello della equiparazione funzionale: ciò che conta è il nesso causale tra la condotta della nave che produce il moto ondoso e il danno subito dall'altra.
  • La disposizione chiude la sezione sull'urto e introduce, nel testo originario, il riferimento alle sezioni seguenti su assistenza, salvataggio e ricupero.
  • Il coordinamento con la Convenzione di Bruxelles del 1910 è confermato anche per questa ipotesi, che molti ordinamenti marittimi riconoscono come 'near collision' o 'damage without contact'.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 488 Codice della Navigazione — Danni non derivanti da collisione materiale

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale. DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI Dell'assistenza e del salvataggio

Commento

Ratio estensiva della norma

L'art. 488 compie un'operazione giuridica di ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina degli artt. 483-487: estende la responsabilità per urto anche alle ipotesi in cui non vi sia stata una collisione fisica tra le navi, purché i danni siano causati da un'azione riferibile alla condotta o al passaggio di un'altra unità. La ratio è evidente: sarebbe irragionevole limitare la tutela al solo caso in cui gli scafi si tocchino materialmente, escludendo situazioni in cui la stessa dinamica (movimento di una nave che determina danni a un'altra) si realizza per vie indirette. Lo spostamento di grandi masse d'acqua da parte di navi di grande stazza può generare onde e correnti in grado di danneggiare navi ormeggiate, piccole imbarcazioni o strutture portuali, senza che vi sia alcun contatto fisico tra le carene.

Le fattispecie equiparate: spostamento d'acqua e cause analoghe

La norma menziona espressamente lo spostamento d'acqua (il cosiddetto 'wash' o onda di risacca prodotta dal passaggio di una nave) come causa equiparata alla collisione materiale. La clausola aperta 'altra causa analoga' consente di includere ulteriori ipotesi: il risucchio creato dal passaggio ravvicinato di una nave di grande stazza (che può spostare o danneggiare imbarcazioni più piccole), le correnti prodotte dalle eliche, i danni da pressione o depressione dell'acqua provocati da manovre in acque ristrette. Il criterio unificante è la causalità materiale: il danno deve derivare da un'azione — ancorché indiretta — riconducibile alla navigazione o alla manovra dell'altra unità.

Soggetti e oggetti protetti

La norma protegge le navi, ma anche le persone e le cose a bordo. Ciò significa che i danni ai passeggeri, all'equipaggio, al carico e agli arredi di bordo causati dal moto ondoso di un'altra nave rientrano nella disciplina degli artt. 483-488. La protezione si estende dunque a tutti i soggetti che si trovino a bordo dell'unità danneggiata, indipendentemente dal titolo contrattuale che li lega all'armatore. Per la determinazione della responsabilità si applicano le stesse regole degli artt. 483 e 484: se il danno è causato dalla colpa di una sola nave, la responsabilità è a carico di quella; se vi è colpa comune (es. anche la nave danneggiata era manovrata in modo imprudente), si applicano i criteri proporzionali.

Il concetto di 'near collision' nel diritto internazionale

La fattispecie dell'art. 488 corrisponde a ciò che nel diritto marittimo anglosassone e internazionale viene denominato 'damage without contact' o 'near collision': situazioni in cui la prossimità di due unità — senza collisione — genera danni a una di esse o a terzi. La Convenzione di Bruxelles del 1910, all'art. 1, includeva già nella nozione di 'abordage' (urto) le ipotesi di danni senza contatto fisico prodotti da manovre di una nave. L'art. 488 riprende questo approccio, assicurando coerenza tra il diritto interno italiano e il sistema internazionale dell'urto. Le COLREG 1972 stabiliscono regole di sicurezza anche per il passaggio ravvicinato e le manovre in acque ristrette, la cui violazione può fondare la colpa ai sensi della disciplina sull'urto anche in assenza di collisione materiale.

Profili pratici: il danno da wash nei porti e nelle vie d'acqua

I casi di applicazione dell'art. 488 si verificano frequentemente nei porti e nelle vie d'acqua interne: una nave di grande stazza che transita a velocità eccessiva genera onde che possono danneggiare imbarcazioni ormeggiate, spezzare ormeggi, causare oscillazioni pericolose alle persone a bordo. In questi casi, l'armatore della nave che ha generato il moto ondoso risponde dei danni ai sensi della disciplina sull'urto, pur in assenza di qualsiasi contatto fisico. La prova del nesso causale — che in assenza di collisione materiale può essere più difficile da fornire — si avvale di testimonianze, registrazioni video portuali, dati AIS e perizie idrodinamiche che ricostruiscono il moto ondoso generato dal passaggio della nave.

Casi pratici

Caso 1: Danni da onda di risacca all'ormeggio

La grande nave da crociera di Tizio transita ad alta velocità nel canale portuale. Le onde generate dallo scafo causano oscillazioni violente alla piccola imbarcazione da diporto di Caio, ormeggiata regolarmente in banchina, che sbatte contro il pontile riportando danni allo scafo. Caio agisce nei confronti dell'armatore di Tizio ai sensi dell'art. 488: pur in assenza di collisione materiale, il danno da spostamento d'acqua è equiparato all'urto e la responsabilità si determina secondo le norme degli artt. 483 e ss.

Caso 2: Risucchio dell'elica e persona a bordo

La nave di Sempronio effettua una manovra ad eliche invertite nelle vicinanze di una piccola barca da pesca di Caio. Il risucchio generato dalle eliche sposta violentemente la barca, causando la caduta di un pescatore che si lesiona. Sempronio non ha toccato fisicamente l'imbarcazione di Caio, ma risponde dei danni alla persona ai sensi dell'art. 488, che equipara il danno da causa analoga allo spostamento d'acqua alla collisione materiale.

Caso 3: Colpa comune nel danno senza contatto

La nave di Tizio genera onde transitando a velocità eccessiva. La nave di Caio, attraccata in modo non conforme ai regolamenti portuali, subisce danni per le oscillazioni. Il perito nautico accerta che la colpa è comune: Tizio per la velocità eccessiva e Caio per le irregolarità di ormeggio. Si applica l'art. 484 in combinato con l'art. 488: ciascun armatore risponde in proporzione alla propria colpa, e il risarcimento viene suddiviso tra le due parti.

Domande frequenti

Le norme sull'urto si applicano anche se le navi non si sono toccate fisicamente?

Sì. L'art. 488 cod. nav. estende la disciplina dell'urto ai danni causati da spostamento d'acqua o altra causa analoga, anche senza collisione materiale tra gli scafi. Ciò che rileva è il nesso causale tra la condotta della nave e il danno subito.

Cosa si intende per spostamento d'acqua ai sensi dell'art. 488?

Si intende il moto ondoso, le correnti o le variazioni di pressione dell'acqua generati dal passaggio o dalla manovra di una nave, che possono danneggiare altre unità o le persone e le cose a bordo di queste.

Una nave ormeggiata può agire contro chi ha generato onde che l'hanno danneggiata?

Sì, ai sensi dell'art. 488 la nave ormeggiata (o il suo armatore) può agire nei confronti dell'armatore della nave che ha prodotto il moto ondoso, applicando le stesse regole di responsabilità previste per l'urto tradizionale.

Qual è il termine di prescrizione per il danno senza contatto fisico tra navi?

Si applica lo stesso termine biennale dell'art. 487 cod. nav., poiché l'art. 488 equipara le fattispecie senza contatto a quelle da collisione materiale: il termine decorre dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Come si prova il nesso causale tra il passaggio di una nave e il danno subito da un'altra?

Attraverso testimonianze, registrazioni video portuali, dati AIS del traffico navale, perizie idrodinamiche che ricostruiscono le onde generate. La prova è più complessa rispetto alla collisione materiale, ma i medesimi criteri di responsabilità degli artt. 483-484 si applicano.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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