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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 55 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026 al 28/03/2026 — Soppresso dal 28/03/2026 dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11

Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

Testo coordinato

. 38 Articolo 11

55. Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51.

In sintesi

  • Norma di acconto: per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assumeva, quale imposta del periodo precedente, quella ricalcolata applicando le disposizioni del comma 51 della L. 199/2025.
  • Meccanismo di acconto previsionale calcolato retroattivamente.
  • Strettamente collegato alle modifiche dei commi 51-53 in tema di tassazione dividendi/plusvalenze su partecipazioni di soggetti ex art. 73 TUIR.
  • Soppresso dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (articolo 11) con effetto dal 28/03/2026.
  • Soppressione coordinata con quella del comma 54 (decorrenza).
Inquadramento e ratio originaria

Il comma 55 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) regolava le modalità di determinazione dell'acconto IRES per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (di norma 2026 per i soggetti solari) in relazione alle modifiche introdotte dal comma 51 della stessa legge. Stabiliva che, per evitare di privare l'erario del gettito delle nuove disposizioni nel primo anno di applicazione, l'acconto dovesse essere calcolato assumendo come imposta del periodo precedente non quella effettivamente liquidata (storica), ma quella che si sarebbe determinata applicando retroattivamente le disposizioni del comma 51 al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Si tratta di una tecnica nota in materia di acconto previsionale, già utilizzata in altre occasioni dal legislatore. Il comma è stato però soppresso dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (articolo 11), in coerenza con la soppressione del comma 54 (decorrenza), nel quadro di un ripensamento complessivo della disciplina.

Il meccanismo del ricalcolo storico

Il comma stabiliva che "nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 51". Per i soggetti IRES con esercizio solare, l'acconto 2026 (versato di norma in due rate, giugno e novembre, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435) andava calcolato simulando un IRES 2025 "come se" il comma 51 fosse stato già in vigore in quell'anno. Si tratta del cosiddetto metodo storico rettificato, distinto dal metodo previsionale puro (basato sul reddito stimato dell'anno in corso).

Soppressione e riferimenti normativi

La soppressione disposta dall'articolo 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ha effetto dal 28 marzo 2026 e va letta congiuntamente alla soppressione del comma 54 (decorrenza). La logica è che, venuta meno la decorrenza della nuova disciplina sulle distribuzioni di utili e plusvalenze su partecipazioni, perde senso anche la regola di acconto rettificato. I contribuenti che, nel periodo 1° gennaio - 27 marzo 2026, avessero già predisposto stime di acconto sulla base del comma 55 dovranno rivedere il calcolo alla luce delle norme sostitutive eventualmente introdotte dal D.L. 38/2026 e dalla relativa legge di conversione. I principi generali sull'acconto IRES restano disciplinati dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal D.P.R. 435/2001 articolo 17, mentre per l'IRPEF rileva l'articolo 17 della L. 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni.

Coordinamento con i versamenti d'imposta

Sotto il profilo operativo, il comma 55 era pensato per essere applicato nel calcolo della prima rata di acconto IRES 2026, scadente di norma il 30 giugno 2026 per i soggetti solari. La soppressione anticipata (28 marzo 2026) consente quindi ai contribuenti di calcolare l'acconto secondo le regole ordinarie, senza dover stimare un'imposta storica rettificata. Resta in ogni caso applicabile, in alternativa al metodo storico, il metodo previsionale basato sulla stima del reddito dell'anno in corso, con il rischio di sanzioni in caso di scostamento superiore alle soglie consentite dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa per insufficiente versamento, oggi 25% ridotta in caso di ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Indicazioni operative

Per il commercialista che assista soggetti IRES con plusvalenze o flussi di dividendi rilevanti, è opportuno: (i) ricostruire l'andamento normativo del periodo 1° gennaio - 27 marzo 2026 con riferimento ai commi 51-55 della L. 199/2025 e alle modifiche del D.L. 38/2026; (ii) verificare se la legge di conversione del D.L. 38/2026 abbia introdotto disposizioni transitorie a tutela dell'affidamento dei contribuenti; (iii) calcolare prudenzialmente l'acconto 2026 con il metodo storico ordinario (basato sull'IRES 2025 effettivamente dichiarata) o con metodo previsionale documentato. Il riferimento per la dichiarazione resta il modello REDDITI SC 2027 che recepirà eventuali istruzioni operative dell'Agenzia delle entrate.

Domande frequenti

Cosa prevedeva il comma 55 della L. 199/2025 in materia di acconto IRES 2026?

Il comma 55 stabiliva che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (di norma 2026 per i soggetti IRES solari), si dovesse assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 51 della stessa legge. Si trattava cioè di un meccanismo di acconto storico rettificato: anziché partire dall'IRES 2025 effettivamente dichiarata, occorreva ricalcolarla "come se" la nuova disciplina del comma 51 fosse stata in vigore nel 2025. La regola era funzionale a non privare l'erario del gettito delle nuove disposizioni nel primo anno di applicazione. Il comma è stato soppresso dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11.

Perché il comma 55 è stato soppresso così rapidamente?

La soppressione operata dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (articolo 11) con effetto dal 28 marzo 2026 si coordina con quella del comma 54, che a sua volta regolava la decorrenza delle modifiche dei commi 51-53 della L. 199/2025 in tema di dividendi e plusvalenze su partecipazioni. Venuta meno la decorrenza delle nuove regole, perde di senso anche la rettifica dell'acconto. Le ragioni del ripensamento del legislatore emergeranno dal preambolo del D.L. 38/2026 e dalla relativa relazione illustrativa. Per i contribuenti il consiglio è di monitorare la legge di conversione del D.L. 38/2026 e di consultare gli aggiornamenti dell'Agenzia delle entrate per individuare il regime sostitutivo applicabile al 2026.

Come va calcolato l'acconto IRES 2026 dopo la soppressione del comma 55?

In assenza del comma 55 e di una disciplina sostitutiva espressa, l'acconto IRES 2026 si determina secondo le regole ordinarie della legge 23 marzo 1977, n. 97 e dell'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Il contribuente può scegliere tra il metodo storico, basato sull'imposta dichiarata per il periodo precedente (2025), e il metodo previsionale, basato sulla stima del reddito dell'anno in corso. L'acconto si versa di norma in due rate (giugno e novembre per soggetti solari). In caso di insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa ex articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, oggi pari al 25% (riducibile con ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997). Resta naturalmente fermo l'obbligo di adeguare il calcolo a eventuali norme transitorie del D.L. 38/2026 convertito.

Il comma 55 si applicava anche ai soggetti IRPEF persone fisiche?

No, il comma 55 era costruito tecnicamente come regola di acconto sulle nuove disposizioni dei commi 51-53 della L. 199/2025, che riguardavano la tassazione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni di società ed enti di cui all'articolo 73 del TUIR. La norma incideva quindi prevalentemente su soggetti IRES e su soggetti IRPEF imprenditori (persone fisiche con redditi d'impresa che incassano dividendi qualificati o realizzano plusvalenze in regime di reddito d'impresa ex art. 86 TUIR). Per le persone fisiche con dividendi in regime di redditi di capitale (art. 47 TUIR) o di redditi diversi (art. 67 TUIR) l'acconto si calcola ordinariamente sull'IRPEF complessiva e non era direttamente impattato dal comma 55.

Esistono sanzioni per i contribuenti che, nel periodo gennaio-marzo 2026, hanno effettuato versamenti basati sul comma 55 poi soppresso?

La soppressione del comma 55 con effetto dal 28 marzo 2026 non priva i contribuenti dell'affidamento maturato nel periodo in cui la norma era vigente. Sotto il profilo sanzionatorio, l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) tutela il legittimo affidamento del contribuente sulle indicazioni dell'amministrazione e sul testo vigente delle norme. Eventuali versamenti effettuati seguendo il comma 55 prima della soppressione non dovrebbero generare sanzioni a carico del contribuente che ha agito in buona fede. Per le rate di acconto successive al 28 marzo 2026, il calcolo va effettuato secondo le regole ordinarie o secondo eventuali norme transitorie del D.L. 38/2026 e della legge di conversione. Si raccomanda di documentare puntualmente la sequenza dei versamenti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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