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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Nuova soglia per regime di esenzione partecipativa (PEX) e parziale tassazione dei dividendi: partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
  • Modifiche agli articoli 58, 59, 87 e 89 TUIR (DPR 917/1986) con introduzione del comma 1.1 nell'art. 87 e del comma 2.1 nell'art. 89.
  • Per il calcolo della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette di gruppo ex art. 2359, comma 1 n. 1) e comma 2 c.c., con eventuale demoltiplicazione.
  • Utili da titoli e strumenti finanziari ex art. 44 c. 2 lett. a) TUIR concorrono al reddito per il 58,14% solo se valore fiscale ≥ 500.000 euro.
  • Norma soppressa dal 28 marzo 2026 dal D.L. 27/03/2026 n. 38, art. 11: effetti limitati alla finestra 1° gennaio – 27 marzo 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 51 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, soppresso dal 28 marzo 2026 dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Norma di brevissima vita: ha prodotto effetti solo per i bilanci con esercizio chiuso entro il 27 marzo 2026 e per le plusvalenze realizzate in quella finestra temporale.

Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

Testo coordinato

. 38 Articolo 11

51. Al , di cui al testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, , sono apportate le seguenti modificazioni:n. 917 a) all’articolo 58, comma 2, dopo le parole: «articolo 87» sono inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,»; b) all’articolo 59, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «

1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell’esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo. 1-bis. L’esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi: a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’ , e ,articolo 2359, primo comma, numero 1) secondo comma, del codice civile tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro»; c) all’articolo 87: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.

1. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’ , e , tenendoarticolo 2359, primo comma, numero 1) secondo comma, del codice civile conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «

3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonché ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo»; d) all’articolo 89: 1) al comma 2: 1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l’intero ammontare a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare»; 1.2) al secondo periodo, le parole: «e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo»; 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.

1. L’esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi: a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso grup

Inquadramento

Il comma 51 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interveniva sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), modificando il perimetro di applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze (cosiddetta participation exemption o PEX) e del trattamento parziale dei dividendi nei rapporti tra società di capitali. La norma è stata però soppressa dal 28 marzo 2026 per effetto dell'articolo 11 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Resta tuttavia rilevante illustrarne il contenuto per gli operatori che hanno realizzato plusvalenze o percepito dividendi nella finestra 1° gennaio – 27 marzo 2026, periodo in cui la disposizione ha trovato applicazione.

Le novità sull'art. 58 TUIR (plusvalenze imprenditori individuali)

Alla lettera a), il comma 51 modificava l'articolo 58, comma 2, del TUIR, dedicato alle plusvalenze realizzate da imprenditori individuali su partecipazioni qualificate. Dopo le parole «articolo 87» venivano inserite le seguenti: «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,». Il rinvio chirurgico al nuovo comma 1.1 dell'art. 87 estendeva alla sfera dell'imprenditore individuale la nuova soglia quantitativa (5% o 500.000 euro di valore fiscale): senza tale requisito, non spettava più l'esenzione parziale ex art. 58 c. 2.

Le novità sull'art. 59 TUIR (dividendi percepiti da soggetti IRPEF)

Alla lettera b), il comma 51 sostituiva il comma 1 dell'articolo 59 del TUIR con una nuova formulazione articolata. La regola di base diventava la concorrenza integrale alla formazione del reddito: gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 73 TUIR, nonché quelli relativi a titoli e strumenti finanziari ex art. 44 c. 2 lett. a) TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione ex art. 109 c. 9 lett. b) TUIR, dovevano concorrere per l'intero ammontare al reddito dell'esercizio in cui erano percepiti. La parziale tassazione del 58,14% (storica imposizione sui dividendi qualificati per società IRPEF) veniva confinata al nuovo comma 1-bis dell'art. 59 TUIR: si applicava solo se la partecipazione era diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, ovvero se i titoli/strumenti/contratti avevano valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Veniva confermato il rinvio all'art. 47 del TUIR per la disciplina residuale dei dividendi.

Il nuovo comma 1.1 dell'art. 87 TUIR (PEX)

Alla lettera c), il comma 51 introduceva nell'articolo 87 del TUIR un nuovo comma 1.1 e riscriveva il comma 3. Il regime di esenzione delle plusvalenze (PEX) previsto dall'art. 87 c. 1 TUIR si applicava esclusivamente alle plusvalenze realizzate su partecipazioni dirette nel capitale di consistenza minima:

  • almeno 5% del capitale, oppure
  • valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, dovevano essere considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, dove per gruppo si intendeva quello costituito da soggetti tra i quali sussisteva il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il riscritto comma 3 estendeva l'esenzione, alle stesse condizioni, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86 commi 1, 2 e 3 TUIR e ai titoli/strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44 c. 2 lett. a) TUIR con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Il nuovo comma 2.1 dell'art. 89 TUIR (dividendi infragruppo)

Alla lettera d), il comma 51 rivedeva l'articolo 89 del TUIR, cuore della disciplina dei dividendi nei rapporti tra società di capitali. Il nuovo primo periodo del comma 2 stabiliva che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dalle società ed enti di cui all'art. 73 c. 1 lett. a), b) e c) TUIR concorressero per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui erano percepiti, salva l'esclusione del 95% prevista quando la partecipazione presentasse i requisiti del nuovo comma 2.1 lett. a) dell'art. 89 TUIR. Il comma 2.1 introdotto riprendeva la doppia soglia: 5% del capitale (con regola di consolidamento delle partecipazioni di gruppo ex art. 2359 c.c.) o valore fiscale di 500.000 euro per gli strumenti partecipativi.

Soggetti destinatari e impatto operativo

La norma colpiva trasversalmente imprenditori individuali, società di persone (per i quali l'art. 58 TUIR è rilevante in sede di trasparenza fiscale) e società di capitali, modificando il quadro di tassazione degli utili e delle plusvalenze su partecipazioni di natura imprenditoriale. La logica era quella di concentrare il regime agevolato su partecipazioni di rilievo, escludendo investimenti minoritari e di modesto valore fiscale dalla PEX e dal regime parziale dei dividendi.

Esempio numerico

Si consideri una S.p.A. che cede nel febbraio 2026 una partecipazione del 3% in una società di capitali italiana, con valore fiscale di 350.000 euro, realizzando una plusvalenza di 200.000 euro. Con il previgente art. 87 TUIR e i requisiti PEX classici (5% almeno solo per società quotate, holding period, residenza, commercialità) la cessione poteva fruire dell'esenzione del 95%. Con il comma 51 LB 2026, mancando sia la soglia del 5% sia quella dei 500.000 euro di valore fiscale, la plusvalenza concorreva per l'intero ammontare al reddito IRES.

La soppressione del 28 marzo 2026

L'articolo 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ha soppresso il comma 51 con effetto dal 28 marzo 2026. La disciplina previgente degli artt. 58, 59, 87 e 89 TUIR è tornata applicabile dal 28 marzo 2026 in poi. Per le operazioni realizzate nella finestra 1° gennaio – 27 marzo 2026, ci si attende un intervento di prassi dell'Agenzia delle Entrate per chiarire la transizione, soprattutto per quanto riguarda gli acconti d'imposta calcolati in base al comma 58 della medesima Legge di Bilancio (che richiamava per il calcolo dell'acconto i commi 56 e 57, non il 51).

Coordinamento con altre fonti

L'articolo 87 TUIR è oggetto di ampia prassi interpretativa: l'art. 86 TUIR regola le plusvalenze patrimoniali su beni di impresa, l'art. 47 TUIR i dividendi percepiti da persone fisiche non in regime d'impresa, l'art. 73 TUIR definisce i soggetti passivi IRES. Il rinvio all'art. 109 c. 9 lett. b) TUIR riguarda invece i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.

Indicazioni per il professionista

Per i soci e le società che hanno realizzato cessioni partecipative o ricevuto dividendi nella finestra di vigenza, è consigliabile predisporre un dossier documentale che attesti: (i) la data di realizzo o di percezione; (ii) il valore fiscale della partecipazione; (iii) la percentuale di possesso diretto e indiretto. Sulla base di tale dossier sarà possibile applicare il regime corretto (PEX vigente o regime di comma 51) e gestire ogni futura richiesta di chiarimento dall'Amministrazione finanziaria.

Domande frequenti

Cosa prevedeva il comma 51 della Legge di Bilancio 2026?

Il comma 51 modificava gli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR (DPR 917/1986) introducendo una doppia soglia per il regime di esenzione partecipativa (PEX) e per la parziale tassazione dei dividendi: partecipazione diretta non inferiore al 5% del capitale oppure valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Per il calcolo della soglia del 5% si dovevano considerare anche le partecipazioni indirette di gruppo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. La norma era in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stata soppressa dal 28 marzo 2026 dall'articolo 11 del D.L. 27 marzo 2026 n. 38.

Chi era impattato dalla nuova soglia 5% o 500.000 euro?

Erano impattati tutti i soggetti che realizzavano plusvalenze su partecipazioni o percepivano dividendi nell'ambito di attività d'impresa: imprenditori individuali ex art. 58 TUIR, società di persone in regime di trasparenza ex artt. 5 e 56 TUIR, e società di capitali soggette IRES ex art. 73 TUIR. La disciplina escludeva dal regime agevolato (esenzione 95% PEX o tassazione parziale al 58,14%) gli investimenti minoritari e di modesto valore fiscale, sotto la doppia soglia introdotta nei nuovi commi 1.1 dell'art. 87 e 2.1 dell'art. 89 TUIR.

Come si calcolava la soglia del 5% in presenza di partecipazioni indirette?

Per la soglia del 5% del capitale si dovevano considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, dove per gruppo si intendeva quello costituito da soggetti legati dal rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile (controllo di diritto e controllo dominante). Si doveva tenere conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo: ad esempio, A controlla B al 60% e B detiene il 4% di C; la partecipazione indiretta di A in C era pari al 2,4% (60% di 4%), da sommare alla diretta.

Il comma 51 è ancora applicabile dopo il 28 marzo 2026?

No, la norma è stata soppressa con effetto dal 28 marzo 2026 dall'articolo 11 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Per le operazioni realizzate dal 28 marzo 2026 in poi, si applica nuovamente la disciplina previgente degli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, senza la doppia soglia di 5% o 500.000 euro. Per le operazioni realizzate nella finestra 1° gennaio – 27 marzo 2026 la nuova disciplina ha invece prodotto effetti, ed è opportuno predisporre dossier documentale e attendere chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul coordinamento con gli acconti.

Come incide la soppressione sugli acconti d'imposta 2026?

Il comma 58 della stessa Legge di Bilancio 2026 prevedeva, per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, di assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 56 e 57. Il comma 51 non era richiamato dal comma 58, quindi gli acconti non recepivano direttamente i suoi effetti. Per le imprese che hanno già calcolato il saldo o l'acconto tenendo conto del comma 51 ora soppresso, sarà necessario rideterminare il dovuto secondo la disciplina ripristinata e attendere indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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