- Modificato l'art. 1, commi 366-370, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondi per il turismo).
- Riparto fisso delle risorse: 80% per iniziative cofinanziate dalle Regioni, 20% per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo.
- Decreto del Ministro del turismo, sentito il MEF, previa intesa Stato-Regioni, fissa modalità di accesso e riparto.
- Introdotto il comma 369-bis con il piano specifico di assegnazione delle risorse del Fondo (CUP, soggetti attuatori, cronoprogramma).
- Termine perentorio per l'adozione del decreto: 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, pena revoca delle risorse della prima annualità.
Comma 472 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro del turismo, sentito il MEF, previa intesa Stato-Regioni, da adottare entro il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio (primo termine: 30 aprile 2026). Mancato rispetto comporta revoca automatica delle risorse della prima annualità. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,» sono soppresse; b) il comma 369 è sostituito dal seguente: «
369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell’80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell’accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al ,decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»; c) dopo il comma 369 è inserito il seguente: «369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e
368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»; d) il comma 370 è sostituito dal seguente: «
370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 è adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall’anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualità del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 472): Riparto Stato-Regioni in materia di turismo (residuale regionale)
- Art. 118 Costituzione (comma 472): Principio di sussidiarietà nella governance dei Fondi turistici
- Art. 85 TUIR (comma 472): Contributi in conto esercizio per imprese turistiche
- Art. 88 TUIR (comma 472): Rateazione contributi in conto capitale e in conto impianti
Inquadramento sistematico della novella
Il comma 472 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene in modo strutturale sull'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che aveva istituito due fondi distinti per il sostegno al turismo: il Fondo per lo sviluppo turistico nazionale (comma 366) e il Fondo per la rigenerazione del turismo (comma 368). La novella opera su quattro versanti: (i) sopprime un inciso del comma 366 per snellire la finalità del fondo; (ii) sostituisce integralmente il comma 369 ridisegnando il riparto tra Regioni e Ministero; (iii) inserisce un nuovo comma 369-bis che istituisce un piano di assegnazione dettagliato; (iv) sostituisce il comma 370 introducendo un termine perentorio per il decreto attuativo. Il filo conduttore della riforma è il rafforzamento del monitoraggio e della responsabilità finanziaria degli interventi cofinanziati. La riforma si colloca in un percorso di più lungo periodo: dopo l'istituzione dei due fondi con la L. 234/2021, la disciplina aveva subito già alcuni interventi minori con la L. 197/2022 e la L. 213/2023, ma solo con la L. 199/2025 si arriva a un assetto strutturato che importa nel settore turismo la logica della programmazione vincolante per CUP e cronoprogramma tipica del PNRR. La scelta di blindare la quota regionale all'80% rappresenta inoltre una risposta legislativa al contenzioso ricorrente tra Stato e Regioni sui criteri di riparto dei Fondi turistici, in particolare sulle delibere ministeriali impugnate negli ultimi anni dinanzi alla Corte costituzionale.
La nuova ripartizione 80% Regioni - 20% Ministero
Il cuore della modifica al comma 369 è la fissazione di una percentuale rigida di riparto: l'80% delle risorse va a iniziative cofinanziate dalle Regioni e il 20% a iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. La scelta riflette il riparto costituzionale delle competenze: il turismo è materia residuale regionale ex art. 117, comma 4, Cost., come confermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 80/2012 e successive). Lo Stato può comunque intervenire attraverso finanziamenti di interesse nazionale e mediante il proprio Ministero per iniziative strategiche di sistema. La quota minoritaria del 20% rappresenta lo spazio statale residuo, coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.). La fissazione legislativa della percentuale riduce i margini di discrezionalità del decreto ministeriale e protegge la quota regionale da eventuali compressioni. Sul piano operativo, l'80% regionale dovrà essere distribuito tra le Regioni con criteri oggettivi (popolazione, presenze turistiche, qualità progettuale), evitando logiche di mera quota fissa. Il 20% statale può essere destinato a interventi di interesse nazionale, come la promozione integrata del marchio Italia, le grandi infrastrutture turistiche interregionali (cammini, ciclovie, sentieri costieri) e gli interventi di emergenza in territori colpiti da calamità (ad esempio le aree del cratere sismico 2016 o le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna 2023).
Il decreto interministeriale e le modalità di accesso
Il nuovo comma 369 conferma che le modalità di accesso ai Fondi e i criteri di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, sentito il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. Si tratta di un atto subprimario, di natura non regolamentare, in linea con la prassi degli ultimi anni per i fondi settoriali. L'intesa con la Conferenza è presupposto procedurale di legittimità e riflette il principio di leale collaborazione (Corte cost. n. 200/2009 e giurisprudenza costante). Il decreto deve inoltre disciplinare, per il Fondo di cui al comma 368, le modalità di monitoraggio attraverso il sistema della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi collegati. Sono previste ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio o di superamento dei termini del cronoprogramma.
Il nuovo comma 369-bis: piano e codici CUP
L'innovazione di maggior portata operativa è l'introduzione del comma 369-bis. La norma prevede che il decreto di assegnazione delle risorse, per la parte relativa al Fondo del comma 368, contenga un piano specifico in cui sono indicati: (a) gli interventi finanziati; (b) i Codici Unici di Progetto (CUP), ai sensi della delibera CIPE 24/2004 e dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3; (c) i soggetti attuatori; (d) il cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi; (e) le modalità di revoca delle risorse. Si tratta di un'evoluzione importante: il piano non è un mero documento programmatorio ma un atto vincolante con effetti diretti su revoca e rendicontazione, sulla linea della logica milestone-and-targets ormai consolidata con il PNRR.
Termini perentori del comma 370
Il nuovo comma 370 introduce una scadenza precisa per il decreto annuale di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 368: 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dal 2026. La sanzione del mancato rispetto del termine è la revoca delle risorse della prima annualità del triennio. Si tratta di un termine sostanziale, non solo ordinatorio: il superamento produce un effetto giuridico automatico di revoca. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e "vi restano acquisite", escludendo così ogni possibilità di riassegnazione successiva alla stessa misura. La medesima sorte è prevista per le risorse revocate ai sensi del 369-bis (ad esempio per inadempimenti dei soggetti attuatori).
Profili contabili e di responsabilità erariale
La nuova architettura del Fondo presenta evidenti riflessi sulla responsabilità erariale dei soggetti attuatori, tipicamente Regioni, enti locali e imprese cofinanziate. Il mancato rispetto del cronoprogramma e l'omessa alimentazione di BDAP costituiscono ipotesi tipizzate di revoca delle risorse, riconducibili al sistema sanzionatorio del D.Lgs. 50/2016 (in fase di transizione verso il D.Lgs. 36/2023) e della normativa di contabilità pubblica (D.Lgs. 118/2011 per gli enti territoriali). La Corte dei conti, in funzione di controllo successivo, potrà valutare la gestione dei flussi finanziari e l'effettività degli interventi. Il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, ha rafforzato i controlli interni degli enti territoriali sull'uso dei fondi pubblici, prevedendo specifiche responsabilità dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico per la mancata realizzazione degli obiettivi. La revoca delle risorse della prima annualità del triennio, prevista dal nuovo comma 370, opera come una sanzione di natura oggettiva, indipendente dalla colpa, ma le conseguenti azioni di responsabilità sugli amministratori richiederanno la dimostrazione dell'elemento soggettivo. La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativo-contabile resta ferma (art. 103 Cost. e D.Lgs. 174/2016, Codice giustizia contabile).
Trattamento fiscale dei contributi ai beneficiari finali
I contributi che, attraverso le Regioni e il Ministero, raggiungono soggetti imprenditoriali del settore turistico ricadono nella disciplina degli artt. 85 e 88 del TUIR. I contributi in conto esercizio sono ricavi imponibili nell'anno di competenza; quelli in conto capitale possono essere tassati nell'esercizio di incasso o in quote costanti in tale esercizio e nei quattro successivi; quelli in conto impianti riducono il costo fiscale del bene. La cumulabilità con altri strumenti agevolativi e la conformità al regime aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014 e Reg. UE 2023/2831) dovranno essere verificate caso per caso.
Coordinamento con i commi 469 e 470
Il comma 472 va letto in coordinamento con i commi 469 e 470 della stessa Legge di Bilancio 2026: i tre interventi delineano un'architettura unitaria di sostegno al turismo, dove il 469 ridisegna le agevolazioni generali, il 470 finanzia specificamente le filiere turistiche e il 472 riforma la governance dei Fondi nazionali per il turismo. Per i destinatari finali, l'effetto pratico è un quadro più chiaro ma anche più rigoroso: bandi tempestivi, cronoprogrammi vincolanti, monitoraggio digitale obbligatorio. La sfida principale per il sistema sarà la capacità amministrativa: gli enti più piccoli (regioni a statuto speciale di dimensioni ridotte, comuni montani, soggetti attuatori di natura associativa) potranno trovare difficoltà nell'adeguarsi agli standard di rendicontazione richiesti, con il rischio paradossale di una concentrazione delle risorse sui pochi soggetti già strutturati. Il decreto attuativo del 30 aprile 2026 dovrà affrontare questo tema, valutando forme di assistenza tecnica per i soggetti minori, anche attingendo alla quota del 5% di assistenza tecnica già consolidata nei programmi di coesione.
Riferimenti normativi essenziali
Si richiamano: art. 1, commi 366-370, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (versione vigente al 31/12/2025 e nuova); art. 117, comma 4, e art. 118 Cost.; D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP); L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11 (CUP); D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023 (codice contratti); D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabilità); artt. 85 e 88 TUIR. Sentenze costituzionali: Corte cost. n. 80/2012 e n. 200/2009.
Conclusioni operative
Il quadro disegnato dal comma 472 evidenzia tre messaggi chiave per gli operatori. Primo, la programmazione finanziaria del turismo nazionale assume un orizzonte triennale strutturato, con scadenze certe e sanzioni di revoca automatica. Secondo, la dimensione regionale prevale (80%) ma con vincoli di rendicontazione che imporranno alle amministrazioni regionali un investimento in capacità tecnica. Terzo, il sistema BDAP diventa lo snodo informativo cruciale: ogni progetto deve essere tracciato dal CUP all'erogazione finale. Per le imprese beneficiarie finali, la lezione è che il contributo non è mai una pura erogazione ma una promessa condizionata al rispetto degli obiettivi: rendicontare in modo accurato e tempestivo diventa parte integrante della pianificazione finanziaria del progetto. La Corte costituzionale, chiamata eventualmente a pronunciarsi su contestazioni regionali al riparto, dovrà bilanciare l'autonomia regionale con le esigenze di unitarietà del sistema turistico nazionale, in linea con la giurisprudenza consolidata sul punto.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Regione che ottiene il cofinanziamento
Tizio è dirigente dell'assessorato al turismo della Regione Alfa, che intende presentare un progetto da 10 milioni di euro per la riqualificazione di un sistema di sentieri costieri ad alta valenza turistica. Grazie al nuovo riparto 80%-20% introdotto dal comma 472, la Regione sa con certezza che dispone dell'80% delle risorse del Fondo per iniziative regionali cofinanziate. Tizio attiva la procedura nei tempi previsti dal decreto del Ministro del turismo (entro il 30 aprile 2026) e ottiene l'inserimento del progetto nel piano del comma 369-bis. Il progetto riceve il CUP, è identificato un soggetto attuatore (la società in house regionale Sigma s.r.l.) e viene definito un cronoprogramma su 36 mesi con quattro milestone. La Regione si impegna ad alimentare BDAP con cadenza trimestrale. Se rispetta il cronoprogramma e gli obiettivi, le risorse vengono erogate; se ritarda oltre i termini o omette di alimentare BDAP, scatta la revoca prevista dal comma 369-bis. Per Tizio la lezione operativa è chiara: la gestione del progetto richiede strutture di project management adeguate e un investimento iniziale in capacità amministrativa.
Caso pratico 2 - Impresa cofinanziata che incassa il contributo
Caio è amministratore di una S.r.l. titolare di un hotel quattro stelle, beneficiaria finale di un contributo a fondo perduto da 800.000 euro nell'ambito di un programma regionale finanziato dal Fondo turismo riformato dal comma 472. Il contributo è erogato a copertura del 40% di un investimento di 2 milioni di euro per la riqualificazione energetica e digitale della struttura (impianti fotovoltaici, domotica per le camere, sistema di gestione cloud delle prenotazioni). Caio, sentito il commercialista, classifica il contributo come "in conto impianti" ai sensi dell'art. 88 TUIR. Conseguentemente riduce il costo fiscale dei beni acquistati: il fotovoltaico (costo 600.000) viene iscritto a libro per 360.000 (600.000 meno il 40% di contributo); analoga riduzione per gli altri impianti. Le quote di ammortamento vengono ricalcolate sul costo netto. Caio inserisce inoltre il contributo nel Registro Nazionale Aiuti di Stato ex art. 52 L. 234/2012, qualificandolo come aiuto GBER (Reg. UE 651/2014). Sul piano operativo, la S.r.l. si impegna a rispettare il cronoprogramma (entrata in esercizio dell'impianto entro 18 mesi) e alimenta BDAP con i dati richiesti. Caio impara che il contributo non è un "regalo" ma genera obblighi sostanziali di rendicontazione e di rispetto degli obiettivi.
Domande frequenti
Cosa cambia nel riparto delle risorse tra Stato e Regioni?
Il nuovo comma 369 fissa una percentuale rigida: l'80% delle risorse dei Fondi per il turismo va a iniziative cofinanziate dalle Regioni e il 20% a iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Prima della novella la ripartizione era più flessibile e affidata al decreto attuativo annuale. La scelta riflette il riparto costituzionale delle competenze: il turismo è materia residuale regionale ex art. 117 Cost., ma lo Stato può intervenire per esigenze unitarie. La fissazione legislativa della quota tutela le Regioni da eventuali compressioni discrezionali e dà certezza programmatoria ai territori, che possono pianificare i bandi con maggiore stabilità sulle risorse attese.
Cos'è il piano previsto dal nuovo comma 369-bis?
Il comma 369-bis introduce un piano specifico di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 368, da adottare con decreto del Ministro del turismo. Il piano deve indicare gli interventi finanziati, i Codici Unici di Progetto (CUP), i soggetti attuatori, il cronoprogramma procedurale e finanziario con gli obiettivi attesi, e le modalità di revoca delle risorse in caso di inadempimento. Si tratta di un atto vincolante, modellato sulla logica milestone-and-targets del PNRR, che trasforma la programmazione del Fondo in uno strumento di gestione operativa. I soggetti attuatori sono responsabili dell'alimentazione dei sistemi di monitoraggio (BDAP ex D.Lgs. 229/2011) e dell'attuazione tempestiva, pena la revoca delle risorse.
Cosa succede se il decreto annuale non è adottato entro il 30 aprile?
Il nuovo comma 370 stabilisce un termine perentorio del 30 aprile del primo anno di ciascun triennio per l'adozione del decreto di riparto del Fondo di cui al comma 368. Se il termine non viene rispettato, le risorse della prima annualità del triennio sono automaticamente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato. La sanzione è particolarmente severa perché le risorse così revocate "restano acquisite" al bilancio statale, ossia non possono essere riassegnate alla stessa misura. Lo scopo della disposizione è assicurare tempestività nell'attivazione dei fondi e disincentivare ritardi amministrativi che, in passato, avevano comportato il mancato utilizzo di stanziamenti significativi.
Quale ruolo ha la BDAP nel nuovo regime?
La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, diventa il sistema di monitoraggio obbligatorio per gli interventi finanziati dal Fondo del comma 368. Il decreto di riparto deve infatti definire "le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al D.Lgs. 229/2011 e sistemi collegati". I soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare regolarmente BDAP con dati su CUP, avanzamento procedurale e finanziario, indicatori di risultato. La mancata alimentazione costituisce ipotesi tipizzata di revoca delle risorse. Il monitoraggio è quindi non solo strumento informativo ma elemento costitutivo dell'efficacia dell'agevolazione, in coerenza con i principi già consolidati per i Fondi PNRR.
I beneficiari finali devono pagare imposte sui contributi ricevuti?
Sì, secondo le regole ordinarie del TUIR. I contributi che, attraverso Regioni o Ministero, raggiungono imprese del settore turistico concorrono alla formazione del reddito d'impresa: art. 85 TUIR per i contributi in conto esercizio (ricavi imponibili nell'anno di competenza); art. 88, comma 3, TUIR per i contributi in conto capitale (tassati per cassa o in quote costanti fino a cinque esercizi); abbattimento del costo fiscalmente riconosciuto del bene per i contributi in conto impianti, con riduzione delle quote di ammortamento. Ai fini IRAP si applica un trattamento analogo (D.Lgs. 446/1997). I beneficiari devono inoltre verificare la compatibilità con il regime aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014 GBER o de minimis Reg. UE 2023/2831) e iscrivere il contributo nel Registro Nazionale Aiuti.