- Autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
- Risorse destinate a contributi anche a fondo perduto per investimenti privati nelle filiere del turismo.
- Decreto attuativo da adottare ai sensi dei commi 502 e seguenti della L. 207/2024, come riscritti dal comma 469 LB 2026.
- Termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto.
- Fino all'1% delle risorse destinabile alle finalità dell'art. 1, c. 505, L. 207/2024.
Comma 470 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Cultura Turismo Sport
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto Ministro del turismo di concerto con il MEF, intesa Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L. 199/2025 (termine ordinatorio circa 1° marzo 2026). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delladell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 presente legge. Una quota non superiore all’1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’articolo 1, comma .505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 85 TUIR (comma 470): Contributi in conto esercizio come ricavi imponibili
- Art. 88 TUIR (comma 470): Rateazione dei contributi in conto capitale fino a cinque esercizi
- Art. 117 Costituzione (comma 470): Riparto Stato-Regioni in materia di turismo
Inquadramento e logica della disposizione
Il comma 470 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera in stretta connessione con il comma 469: mentre quest'ultimo riscrive l'architettura giuridica delle agevolazioni al turismo riformulando l'art. 1, c. 502, della L. 207/2024, il comma 470 dota l'intervento di risorse finanziarie concrete autorizzando una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'orizzonte triennale è coerente con la programmazione di bilancio dello Stato e con la dimensione ciclica degli investimenti turistici. Il legislatore ha scelto di concentrare lo strumento sulle "filiere del turismo", includendo espressamente il carattere industriale e commerciale, segno di un'apertura a un perimetro più ampio della sola ricettività.
I contributi a fondo perduto
La forma agevolativa privilegiata indicata dalla norma è il contributo a fondo perduto, anche se l'avverbio "anche" lascia spazio ad altre modalità (mutui agevolati, garanzie). Sul piano fiscale ricordiamo che il contributo a fondo perduto erogato a un'impresa concorre alla formazione del reddito d'impresa secondo il regime previsto dagli artt. 85, 88 del TUIR (D.P.R. 917/1986). In particolare, l'art. 88, comma 3, lett. b), prevede che i contributi in conto capitale concorrono al reddito imponibile nell'esercizio di incasso ovvero, in alternativa, in quote costanti in tale esercizio e in quelli successivi (massimo quattro). I contributi in conto impianti, invece, riducono il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ammortizzabili.
Procedura attuativa
La norma rinvia espressamente ai "commi 502 e seguenti" dell'art. 1 della L. 207/2024, come riscritti dal comma 469 LB 2026. La procedura attuativa è dunque la stessa già descritta: decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. Il comma 470 introduce un elemento di accelerazione: il decreto deve essere adottato "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Trattandosi di termine di natura ordinatoria, il suo superamento non determina decadenza ma può comportare responsabilità politica.
La quota destinata alle finalità di cui al comma 505 L. 207/2024
La disposizione consente che una quota non superiore all'1% delle risorse complessive dei commi 469-471 sia destinata alle finalità dell'art. 1, c. 505, della L. 207/2024, ovvero ai costi di gestione e monitoraggio del programma agevolativo. Si tratta di una previsione consueta nei meccanismi di concessione di contributi, che consente al ministero di sostenere le spese di istruttoria, di valutazione tecnica e di reporting senza dover incidere sulla dotazione complessiva con appositi stanziamenti aggiuntivi.
Riferimenti normativi essenziali
Vanno tenuti presenti: art. 1, commi 502-505, L. 207/2024 come novellati; artt. 85 e 88 TUIR (trattamento fiscale dei contributi); L. 234/2012 (compatibilità con il regime aiuti di Stato); Reg. (UE) 651/2014 (GBER); Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis); D.Lgs. 79/2011 (Codice del turismo). I beneficiari dovranno valutare la cumulabilità con altri strumenti agevolativi già in essere (Nuova Sabatini, credito d'imposta Mezzogiorno, contributi PNRR per il turismo come la misura M1C3-Investimento 4.2). Non sono richiamate specifiche pronunce di prassi: si attende il decreto attuativo per ulteriori indicazioni.
Lettura economica e prospettive per il settore
La dotazione triennale di 150 milioni di euro va valutata nel più ampio quadro delle risorse pubbliche destinate al turismo italiano. Si tratta di una somma significativa ma non risolutiva: il settore turistico contribuisce per oltre il 10% al PIL italiano e occupa circa 3 milioni di lavoratori, sicché lo stanziamento equivale in media a circa 50 euro per occupato all'anno. La concentrazione su contributi a fondo perduto, anziché su strumenti finanziari rotativi, riflette la scelta di privilegiare l'effetto-incentivo immediato sulla decisione di investimento. La sostenibilità di medio periodo della misura dipenderà dall'efficacia del meccanismo di selezione: bandi premianti per progetti capaci di generare effetto leva sugli investimenti privati (per ogni euro pubblico, almeno 2-3 euro privati) e per progetti orientati all'innovazione di prodotto più che alla mera sostituzione di asset. Si segnala inoltre il legame con le strategie nazionali: il Piano Strategico del Turismo, il Piano Mare e le politiche di promozione del "turismo delle radici" orientato ai discendenti di emigrati italiani.
Aspetti operativi per i potenziali beneficiari
Le imprese del settore turistico interessate a partecipare ai futuri bandi dovrebbero attivarsi già nei primi mesi del 2026 per: (i) verificare la propria conformità al regime aiuti di Stato, in particolare la quota residua di plafond de minimis (300.000 euro su tre esercizi finanziari ai sensi del Reg. UE 2023/2831); (ii) predisporre una progettualità allineata ai criteri ESG e di destagionalizzazione che saranno verosimilmente premianti; (iii) verificare gli adempimenti antimafia ex D.Lgs. 159/2011 per progetti di valore superiore a 150.000 euro; (iv) consultare il commercialista per il corretto inquadramento contabile e fiscale del contributo atteso. Il monitoraggio del sito istituzionale del Ministero del turismo e la registrazione al sistema di notifica delle agevolazioni resterà il canale informativo principale per i bandi attuativi.
Domande frequenti
Quali soggetti possono accedere ai contributi?
La norma indica i soggetti privati che effettuano investimenti nel settore del turismo, intese le filiere "anche di carattere industriale e commerciale". Il perimetro preciso sarà definito dal decreto attuativo, ma in linea generale rientrano le imprese ricettive (hotel, B&B, agriturismi), le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture termali e balneari, le imprese di trasporto turistico, le aziende fieristiche-congressuali e gli operatori della filiera digitale a servizio del turismo. È verosimile che il decreto richieda l'iscrizione al Registro delle imprese e attività svolta in modo prevalente nel settore. Possibili esclusioni di settori non rientranti nella nozione di filiera turistica.
Qual è l'ammontare complessivo delle risorse disponibili?
La dotazione complessiva del fondo è pari a 150 milioni di euro, distribuiti in tre annualità da 50 milioni ciascuna per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. La somma comprende fino all'1% destinabile alle attività di gestione e monitoraggio ex art. 1, c. 505, L. 207/2024. Va segnalato che le risorse del comma 470 si sommano a quelle del comma 469 e dell'eventuale comma 471 dello stesso articolo, costituendo un plafond unitario il cui riparto tra le tipologie di intervento sarà definito in sede di decreto. Le risorse non utilizzate in un'annualità potranno presumibilmente essere rimodulate, ma la disciplina concreta è rinviata al decreto.
Entro quando deve essere adottato il decreto attuativo?
Il comma 470 fissa il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 199/2025. Considerando l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026, il termine cade indicativamente il 1° marzo 2026. Il termine ha natura ordinatoria e, come dimostra l'esperienza dei decreti attuativi delle leggi di bilancio degli anni precedenti, è spesso superato per le complessità legate all'intesa Stato-Regioni. Tuttavia, il fatto che il legislatore lo abbia esplicitato segnala una volontà di celerità. In caso di ritardo, l'efficacia del fondo è sospesa fino all'adozione del decreto, con conseguente slittamento dell'utilizzo delle risorse della prima annualità.
Il contributo a fondo perduto è tassato?
Il contributo a fondo perduto erogato a un'impresa concorre alla formazione del reddito d'impresa secondo il TUIR. Se è in conto esercizio (a copertura di costi correnti) costituisce ricavo ex art. 85 TUIR ed è integralmente tassato nell'anno di competenza. Se è in conto capitale (per investimenti generici) si applica l'art. 88, comma 3, TUIR: la sopravvenienza può essere tassata nell'esercizio di incasso oppure in quote costanti in tale esercizio e nei quattro successivi. Se è in conto impianti (per acquisto beni ammortizzabili) riduce il costo fiscale del bene e quindi le quote di ammortamento. Ai fini IRAP il trattamento è analogo, con i criteri del D.Lgs. 446/1997.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni?
Il tema della cumulabilità sarà definito dal decreto attuativo, ma alcune coordinate generali sono già chiare. Innanzitutto va rispettato il regime aiuti di Stato applicato (de minimis ex Reg. UE 2023/2831, GBER ex Reg. UE 651/2014 o aiuti notificati). In genere è ammessa la cumulabilità con misure aventi base giuridica diversa, purché la somma delle agevolazioni non superi le intensità massime stabilite dalla normativa unionale. Sono frequentemente cumulabili: credito d'imposta Mezzogiorno (art. 1, c. 98-108, L. 208/2015), Nuova Sabatini (art. 2 D.L. 69/2013), misure PNRR per il turismo (M1C3). Il beneficiario dovrà rendicontare nel Registro Nazionale Aiuti l'eventuale cumulo.