Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 4 L. 40/2004 – Accesso alle tecniche

    Art. 4 L. 40/2004 – Accesso alle tecniche

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

    2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

    3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

  • Art. 25 Reg. (UE) 2022/2065 – Progettazione e organizzazione delle interfacce online

    Art. 25 Reg. (UE) 2022/2065 – Progettazione e organizzazione delle interfacce online

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

    2. Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

    3. La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:

    a) attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario del servizio di prendere una decisione;

    b) chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;

    c) rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.

  • Commi 746-748 LB 2026: contributo FISH e analisi della spesa

    Commi 746-748 LB 2026: contributo FISH e analisi della spesa

    Commi 746-748 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Famiglia Figli

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    746. Per le medesime finalità di cui all’ articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , è attribuito alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie (FISH) APS/ ETS un ulteriore contributo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    747. Per l’adempimento della riforma prevista dall’appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell’adeguamento della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l’efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizza, nell’ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza.

    748. Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio.

  • Art. 554 Codice della Navigazione – Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio

    Art. 554 Codice della Navigazione – Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il privilegio stabilito a favore dell'equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro.

  • Comma 221 LB26: affiancamento prolungato della sostituta in maternità

    Comma 221 LB26: affiancamento prolungato della sostituta in maternità

    Comma 221 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Lavoro Contratti

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    221. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino».

  • Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare

    Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare

    Art. 146 c.c. Allontanamento dalla residenza familiare

    In vigore

    Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

  • Conferimento incarichi dirigenziali e rotazione

    CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione

    In sintesi

    Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dall’amministrazione con provvedimento motivato, durata 3-5 anni. Criteri: attitudini, competenze, risultati pregressi. La rotazione degli incarichi e’ obbligatoria per prevenire corruzione (L. 190/2012) nelle aree a rischio. Possibili incarichi a contratto a esterni (ex art. 19 c.6 D.Lgs. 165/2001) entro quote percentuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CIDA · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · ANAAO Assomed (medici) · CIMO
    Ultimo rinnovo
    Area Funzioni Centrali 2022-2024, firma definitiva 28 ottobre 2025 (G.U. n. 267 del 17 novembre 2025) · Area Funzioni Locali 2022-2024, 23 febbraio 2026 · Area Sanità 2022-2024, 27 febbraio 2026
    Vigenza
    Triennio 2022-2024, parte normativa ed economica: i tre CCNL di area sono stati sottoscritti in via definitiva fra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026
    Platea
    ~50.000 dirigenti pubblici: ministeriali, enti locali, dirigenza sanitaria (medici, veterinari, dirigenti professioni sanitarie e amministrativi SSN)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. La dirigenza pubblica non è più in attesa del rinnovo: i tre CCNL di area per il triennio 2022-2024 sono stati sottoscritti in via definitiva all’ARAN. Area Funzioni Centrali il 28 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. n. 267 del 17 novembre 2025), con aumenti medi di 558 euro mensili su 13 mensilità e arretrati medi fino a ottobre 2025 intorno ai 9.400 euro. Area Funzioni Locali il 23 febbraio 2026, con aumenti medi di 444 euro mensili su 13 mensilità per circa 13.000 dirigenti. Area Sanità il 27 febbraio 2026, con aumenti medi di 490 euro mensili su 13 mensilità per oltre 137.000 fra dirigenti medici (circa 120.000) e sanitari non medici (circa 17.000). Il quadro completo è nell’hub CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione.

    Tabella riepilogativa

    Conferimento incarichi dirigenziali
    Aspetto Regola
    Atto di conferimento Provvedimento motivato amministrazione
    Durata 3-5 anni
    Criteri Attitudini, competenze, risultati pregressi
    Rotazione Obbligatoria aree a rischio corruzione
    Incarichi esterni (art. 19 c.6) Quote percentuali (10% I fascia, 8% II fascia)

    Criteri di conferimento

    L’incarico dirigenziale e’ conferito con provvedimento motivato dell’organo di vertice (ministro, sindaco, direttore generale) sulla base di:

    • Attitudini e capacita professionali del dirigente
    • Risultati conseguiti in precedenza (valutazioni OIV)
    • Specifiche competenze organizzative
    • Esperienza maturata nel settore

    L’atto specifica obiettivi, durata, risorse assegnate e retribuzione di posizione. Il dirigente sottoscrive un contratto individuale accessorio per la durata.

    Rotazione anticorruzione

    La L. 190/2012 (legge anticorruzione) impone la rotazione degli incarichi dirigenziali nelle aree a piu alto rischio corruttivo:

    • Appalti e contratti pubblici
    • Concessioni e autorizzazioni
    • Concorsi e selezioni del personale
    • Gestione entrate e tributi

    La rotazione (ogni 3-5 anni) previene il consolidarsi di posizioni di potere e relazioni illecite. Il Piano Triennale Anticorruzione di ogni ente definisce le modalita.

    Incarichi a contratto a esterni

    L’art. 19 c.6 D.Lgs. 165/2001 consente di conferire incarichi dirigenziali a professionisti esterni (non dirigenti di ruolo), entro quote percentuali:

    • 10% della dotazione di prima fascia
    • 8% della dotazione di seconda fascia

    Requisiti: comprovata qualificazione professionale, esperienza pluriennale, particolare specializzazione. Durata determinata (max 5 anni). Retribuzione equiparata ai dirigenti di ruolo + eventuale indennita aggiuntiva.

    Casi pratici

    Tizio – Conferimento incarico 4 anni
    Tizio, dirigente II fascia, riceve incarico di direttore Ufficio Bilancio per 4 anni. Provvedimento motivato su risultati pregressi (valutazioni OIV ottime) + competenze contabili. Contratto individuale accessorio.
    Caia – Rotazione anticorruzione
    Caia, dirigente settore appalti Comune da 5 anni, viene ruotata al settore servizi sociali (rotazione obbligatoria L. 190/2012). Stesso livello e retribuzione di posizione, area diversa.
    Sempronio – Incarico a contratto esterno
    Sempronio, esperto di trasformazione digitale dal privato, riceve incarico dirigenziale a contratto (art. 19 c.6) per progetto PNRR digitalizzazione. Durata 3 anni, retribuzione equiparata II fascia + indennita.

    Domande frequenti

    Come si conferisce un incarico dirigenziale?
    Con provvedimento motivato dell’organo di vertice (ministro, sindaco, DG), basato su attitudini, competenze, risultati pregressi (valutazioni OIV). L’atto specifica obiettivi, durata 3-5 anni, risorse e retribuzione di posizione.
    Cos'e' la rotazione degli incarichi?
    Un obbligo della L. 190/2012 anticorruzione: i dirigenti delle aree a rischio (appalti, concessioni, concorsi, tributi) devono essere ruotati ogni 3-5 anni per prevenire posizioni di potere e relazioni illecite consolidate.
    Un esterno puo diventare dirigente pubblico?
    Si, tramite incarico a contratto (art. 19 c.6 D.Lgs. 165/2001), entro quote (10% prima fascia, 8% seconda). Requisiti: qualificazione professionale comprovata, esperienza pluriennale, specializzazione. Durata max 5 anni.
    Posso rifiutare un incarico dirigenziale?
    In linea di principio si, ma il rifiuto immotivato puo avere conseguenze sulla valutazione e sui futuri incarichi. Il dirigente senza incarico resta a disposizione con tabellare base. La logica e’ la collaborazione con l’amministrazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 53 LB26: ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE (SOPPRESSO dal 28

    Comma 53 LB26: ritenuta 1,20% dividendi UE/SEE (SOPPRESSO dal 28

    Comma 53 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: Il comma 53 è entrato in vigore il 1° gennaio 2026 e ha avuto vigore fino al 28 marzo 2026. La norma è stata soppressa dal Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 11. Il commento si limita a illustrare la portata della norma soppressa per finalità storiche e di completezza informativa rispetto ai rapporti tributari maturati nel breve periodo di vigenza.

    Comma soppresso. Questa disposizione è stata abrogata da provvedimento successivo. Conservata per documentazione storica.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    53. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MARZO 2026, N. 38 .

  • Comma 513 LB 2026: cittadinanza italiana, termine esteso a tre anni

    Comma 513 LB 2026: cittadinanza italiana, termine esteso a tre anni

    Comma 513 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Migrazione Esteri

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    513. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni»; b) all’articolo 9-bis: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle dichiarazioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b)»; 2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del comma 2»; 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Tenuto conto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari».

  • Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt

    Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt

    Comma 29 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Modifica l’art. 1 c. 491 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 portando l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) sulle azioni dallo 0,2% allo 0,4%, e modifica l’art. 1 c. 495 della stessa legge portando l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. Si tratta di un raddoppio del prelievo introdotto a fini di gettito.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    29. All’ articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 491, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,4 per cento»; b) al comma 495, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,04 per cento».

  • Art. 480 Codice della Navigazione – Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

    Art. 480 Codice della Navigazione – Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra coperta. Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e dell'ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi medesimi in rischio. La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione alle masse della contribuzione generale.

  • Comma 147 LB26: cessazione giudici tributari, proroga limiti età

    Comma 147 LB26: cessazione giudici tributari, proroga limiti età

    Comma 147 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Giustizia

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    147. All’ articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 , il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».