Autore: Andrea Marton

  • Comma 98 LB 2026: prededucibilità somme definizione concorsuale

    Comma 98 LB 2026: prededucibilità somme definizione concorsuale

    Comma 98 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Pensioni

    In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    98. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

  • Art. 81 DPR 495/1992 – Installazione dei segnali verticali

    Art. 81 DPR 495/1992 – Installazione dei segnali verticali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

    2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

    3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

    4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.

    5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.

    6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).

    7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.

    8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.

    9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinchè i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.

    10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.

    11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.

    12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3Œ circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.

    13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.

  • Comma 14 LB 2026: buoni pasto cartacei esenti IRPEF fino a 10 euro

    Comma 14 LB 2026: buoni pasto cartacei esenti IRPEF fino a 10 euro

    Comma 14 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Irpef Tuir

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    14. All’articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10».

  • Art. 93 DPR 495/1992 – Segnale di strada sdrucciolevole

    Art. 93 DPR 495/1992 – Segnale di strada sdrucciolevole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale.

    2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/h e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura.

  • Art. 68 DPR 602/1973 – Prezzo base del primo incanto

    Art. 68 DPR 602/1973 – Prezzo base del primo incanto

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e’ determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

    2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e’ stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e’ richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

  • Comma 117 LB26: dati fatture elettroniche all’agente della risco

    Comma 117 LB26: dati fatture elettroniche all’agente della risco

    Comma 117 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Rottamazione Riscossione

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; provvedimento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative della lett. b-ter) dell’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (rinvio espresso dal comma 118). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma dell’amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di riprogrammazione, all’ articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

  • Art. 3 DPR 487/1994 – Bando di concorso

    Art. 3 DPR 487/1994 – Bando di concorso

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Il bando di concorso deve contenere almeno: a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale; b) i requisiti generali richiesti per l’assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell’ articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all’articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l’ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all’articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5; f) fermo restando la disciplina di cui all’ articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell’articolo 7; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

    3. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l’amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

    4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell’amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell’articolo 6.

    5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

    6. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell’articolo 19, comma 8.

    7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 – Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 – Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di utilizzare un sistema di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere usati nel settore elencati nell'allegato III, punto 2, i deployer che sono organismi di diritto pubblico o sono enti privati che forniscono servizi pubblici e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettere b) e c), effettuano una valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali che l'uso di tale sistema può produrre. A tal fine, i deployer effettuano una valutazione che comprende gli elementi seguenti:

    a) una descrizione dei processi del deployer in cui il sistema di IA ad alto rischio sarà utilizzato in linea con la sua finalità prevista;

    b) una descrizione del periodo di tempo entro il quale ciascun sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere utilizzato e con che frequenza;

    c) le categorie di persone fisiche e gruppi verosimilmente interessati dal suo uso nel contesto specifico;

    d) i rischi specifici di danno che possono incidere sulle categorie di persone fisiche o sui gruppi di persone individuati a norma della lettera c), del presente paragrafo tenendo conto delle informazioni trasmesse dal fornitore a norma dell'articolo 13;

    e) una descrizione dell'attuazione delle misure di sorveglianza umana, secondo le istruzioni per l'uso;

    f) le misure da adottare qualora tali rischi si concretizzino, comprese le disposizioni relative alla governance interna e ai meccanismi di reclamo.

    2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica al primo uso del sistema di IA ad alto rischio. Il deployer può, in casi analoghi, basarsi su valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali effettuate in precedenza o su valutazioni d'impatto esistenti effettuate da un fornitore. Se, durante l'uso del sistema di IA ad alto rischio, ritiene che uno qualsiasi degli elementi elencati al paragrafo 1 sia cambiato o non sia più aggiornato, il deployer adotta le misure necessarie per aggiornare le informazioni.

    3. Una volta effettuata la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il deployer notifica all'autorità di vigilanza del mercato i suoi risultati, presentando il modello compilato di cui al paragrafo 5 del presente articolo nell'ambito della notifica. Nel caso di cui all'articolo 46, paragrafo 1, i deployer possono essere esentati da tale obbligo di notifica.

    4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo integra tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

    5. L'ufficio per l'IA elabora un modello di questionario, anche attraverso uno strumento automatizzato, per agevolare i deployer nell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente articolo in modo semplificato.

  • Art. 19 DPR 445/2000 – Modalità alternative all’autenticazione di copie

    Art. 19 DPR 445/2000 – Modalità alternative all’autenticazione di copie

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

  • Comma 596 LB 2026: proroga interventi e contributo sisma Ischia

    Comma 596 LB 2026: proroga interventi e contributo sisma Ischia

    Comma 596 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Casa Immobili

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026; proroga al 31 dicembre 2026 del termine D.L. 109/2018 e stanziamento 4 milioni per il 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione è affidata alle ordinanze del Commissario straordinario di cui all’art. 17 del D.L. 109/2018, da adottare ai sensi dell’art. 18, comma 2, del medesimo decreto. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    596. Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , è prorogato al 31 dicembre 2026. Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2026, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l’assegnazione del contributo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018 , nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all’ articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  • Art. 450 Codice della Navigazione – Deposito del carico

    Art. 450 Codice della Navigazione – Deposito del carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell'articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo dello stesso codice. Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell'articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all'interessato. Sezione IV Del trasporto di cose determinate

  • Art. 451 Codice della Navigazione – Sostituibilità della nave

    Art. 451 Codice della Navigazione – Sostituibilità della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.