Art. 4 L. 194/1978
Legge 22 maggio 1978, n. 194 — Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’ articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
articolo precedente
articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 4 D.Lgs. 504/1995 — Abbuoni per perdite, distruzione e cali
- Articolo 4 L. 184/1983: Provvedimenti e durata dell'affidamento familiare
- Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 — Alfabetizzazione in materia di IA
- Art. 4 Cod. Amb. — Finalità
- Art. 4 D.Lgs. 148/2015 — Durata massima complessiva
- Art. 4 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari