Testo dell'articoloVigente
Art. 3 L. 194/1978
Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’ articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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In sintesi
L'articolo 3 ha natura finanziaria e stanzia le risorse necessarie per consentire ai consultori familiari di svolgere i compiti aggiuntivi loro assegnati dalla legge 194/1978, oltre a quelli già previsti dalla legge 405/1975. La norma aumenta di 50 miliardi di lire annui il fondo previsto dall'articolo 5 della legge 405/1975, da ripartire tra le regioni secondo i medesimi criteri già fissati da quella legge. Il secondo comma individua la copertura finanziaria per l'esercizio 1978 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 del bilancio del Ministero del tesoro, autorizzando il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.Indice dei contenuti
La funzione dell'articolo 3 nel sistema della legge 194/1978
L'articolo 3 svolge una funzione strumentale rispetto all'articolo 2: i compiti aggiuntivi assegnati ai consultori familiari richiedono risorse finanziarie adeguate, senza le quali rimarrebbero mere previsioni programmatiche. La norma aumenta il fondo già istituito dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, che aveva creato la rete dei consultori familiari. In questo modo, la legge 194/1978 non costruisce una struttura finanziaria parallela, ma si innesta sul meccanismo di finanziamento già esistente, rafforzandolo con uno stanziamento specifico destinato alle nuove funzioni.
Lo stanziamento e la sua ripartizione regionale
Il primo comma dell'articolo 3 quantifica lo stanziamento aggiuntivo in 50 miliardi di lire annui, somma riferita al contesto economico del 1978 e pertanto non direttamente trasponibile in valori attuali. La legge stabilisce che tali risorse vengano ripartite tra le regioni «in base agli stessi criteri stabiliti» dalla legge 405/1975. Questo rinvio ai criteri di riparto già fissati garantisce continuità e uniformità nella distribuzione delle risorse: le regioni che presentano maggiore fabbisogno o che hanno sviluppato una rete consultoriale più estesa ricevono una quota proporzionalmente maggiore. Il meccanismo di riparto regionale riflette la scelta del legislatore del 1978 di collocare i consultori nel livello di governo regionale, in coerenza con la riforma sanitaria in corso di elaborazione in quegli anni.
La copertura finanziaria per l'esercizio 1978
Il secondo comma dell'articolo 3 individua la copertura finanziaria per il primo anno di applicazione della legge (esercizio 1978). Lo stanziamento di 50 miliardi di lire viene coperto mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, capitolo che nel bilancio pubblico dell'epoca era destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti. Questa formula è standard nella tecnica legislativa dell'epoca e riflette la prassi di collegare ogni nuova spesa a una specifica copertura, in ossequio al principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.
Il contesto normativo: la legge 405/1975 e il sistema dei consultori
Per comprendere la portata dell'articolo 3, è necessario richiamare brevemente la legge 405/1975, che aveva istituito i consultori familiari come strutture del Servizio sanitario nazionale deputate all'assistenza in materia di procreazione responsabile, salute materno-infantile e medicina preventiva. L'articolo 5 di quella legge aveva previsto un fondo specifico per il finanziamento dei consultori, ripartito tra le regioni. La legge 194/1978, con l'articolo 3, aumenta questo fondo riconoscendo che i nuovi compiti - in particolare il supporto alla donna in situazioni di difficoltà e il contributo a superare le cause dell'IVG - richiedono risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate.
Rilievo pratico e limiti dell'articolo 3
L'articolo 3 è una norma di carattere finanziario e transitorio, il cui valore concreto dipende dall'effettiva erogazione delle risorse alle strutture consultoriali. Nel corso degli anni successivi, la rete dei consultori familiari ha conosciuto sviluppi disomogenei sul territorio nazionale, con differenze significative tra regioni in termini di numero di strutture, organici e qualità dei servizi offerti. Il Ministro della sanità è tenuto, ai sensi dell'articolo 16, a presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge, che include dati sull'operatività dei consultori e sulle risorse disponibili. La norma di finanziamento dell'articolo 3 va quindi letta anche alla luce delle successive leggi di bilancio e dei meccanismi di finanziamento del Servizio sanitario nazionale introdotti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Relazione con l'articolo 1 e la finalità preventiva della legge
L'articolo 3 si inserisce coerentemente nella logica dell'articolo 1, che assegna allo Stato, alle regioni e agli enti locali il compito di promuovere servizi socio-sanitari per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. Il finanziamento dei consultori è lo strumento operativo attraverso cui questo principio diventa concreto: senza risorse adeguate, il consultorio non può informare, sostenere, attivare interventi, né svolgere il ruolo di interfaccia tra la donna e la rete dei servizi sociali del territorio. La norma di finanziamento, pur nella sua tecnicità, è quindi parte integrante dell'architettura della legge 194/1978 e del suo tentativo di costruire un sistema in cui il ricorso all'IVG sia una scelta informata, non obbligata da mancanza di alternative.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A cosa serve il fondo previsto dall'articolo 3?
Il fondo stanziato dall'articolo 3 è destinato a finanziare i consultori familiari affinché possano svolgere i compiti aggiuntivi assegnati dalla legge 194/1978: informazione sui diritti e sui servizi, sostegno alle donne in gravidanza in difficoltà, attività di prevenzione del ricorso all'IVG.
Le regioni ricevono tutte la stessa quota di finanziamento per i consultori?
No. L'articolo 3 prevede che i fondi vengano ripartiti tra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge 405/1975, che tengono conto di parametri come la popolazione residente e le esigenze del territorio.
L'articolo 3 è ancora applicabile oggi?
L'articolo 3 ha carattere transitorio nella parte relativa alla copertura finanziaria per il 1978. Il finanziamento dei consultori familiari è oggi disciplinato nell'ambito del più ampio sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dalla legge 833/1978.
Cosa succede se le regioni non utilizzano i fondi stanziati per i consultori?
La legge 194/1978 non disciplina espressamente le conseguenze della mancata utilizzazione dei fondi. Il controllo sull'attuazione della legge e sull'impiego delle risorse spetta alle regioni e al Ministero della salute, che presenta annualmente al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 16.