Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 259/2003 – Richiesta di informazioni alle imprese
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all’Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l’Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all’Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l’Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l’Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.
2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell’Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta del Ministero ovvero dell’Autorità, tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l’Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del presente decreto.
4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.
5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il potere informativo delle autorità: fondamento della regolazione
L'art. 20 disciplina il potere delle autorità di acquisire informazioni dalle imprese. È un potere fondamentale per l'esercizio della funzione regolatoria: senza dati accurati sulla situazione del mercato, sulle reti esistenti, sui costi dei servizi e sui piani di sviluppo delle imprese, né AGCOM né il Ministero potrebbero svolgere l'analisi di mercato, la mappatura geografica, la sorveglianza della concorrenza e le altre funzioni di regolamentazione che il Codice assegna loro.
L'ampiezza delle informazioni richiedibili (comma 1)
Il comma 1 elenca le finalità per cui le informazioni possono essere richieste: assicurare la conformità con le decisioni del Codice; richiedere informazioni sugli sviluppi previsti di reti o servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso disponibili ai concorrenti; raccogliere dati sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate disaggregati a livello locale per la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'art. 22. Se le imprese attive nelle comunicazioni elettroniche non forniscono le informazioni necessarie, queste possono essere richieste anche ad altre imprese di settori collegati. Le imprese con significativo potere di mercato sui mercati all'ingrosso possono essere tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati.
Il raccordo con la Commissione europea e il BEREC
Il comma 2 prevede che, su richiesta motivata della Commissione europea, le informazioni siano messe a disposizione della Commissione stessa. Le informazioni possono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali di altri Stati UE e al BEREC, se necessario per l'adempimento delle loro responsabilità. Se le informazioni riguardano dati precedentemente forniti da un'impresa su richiesta del Ministero o di AGCOM, l'impresa deve essere informata della loro trasmissione.
La tutela della riservatezza commerciale
Il comma 3 introduce un'importante garanzia per le imprese: le informazioni considerate riservate sono protette dalla riservatezza commerciale. Tuttavia, questa protezione non impedisce la condivisione interna tra le autorità competenti (Ministero, AGCOM, Commissione europea, BEREC e altre autorità competenti) per i fini di regolazione, controllo e sorveglianza. La riservatezza delle informazioni limita invece la loro divulgazione al pubblico, soggetta ai criteri dell'art. 20, comma 4, che prevede la pubblicazione solo nella misura in cui contribuisca a creare un mercato libero e concorrenziale.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore che riceve una richiesta di dati per la mappatura geografica
AGCOM invia ad Alfa S.p.A. una richiesta di trasmissione dei dati di copertura della propria rete fibra, disaggregati a livello di singolo indirizzo, per la mappatura geografica prevista dall'art. 22. L'art. 20, comma 1, prevede che le imprese debbano fornire queste informazioni tempestivamente. Alfa S.p.A. le trasmette entro i termini, avendo cura di indicare nella comunicazione che i dati di pianificazione futura hanno natura riservata ai sensi del comma 3, chiedendone la protezione dalla divulgazione pubblica.
Caso 2: Il rifiuto di un'impresa di fornire informazioni finanziarie
Tizio gestisce un operatore di rete mobile e riceve dal Ministero una richiesta di dati contabili dettagliati sui costi dell'accesso all'ingrosso. Tizio si oppone ritenendo la richiesta sproporzionata e non motivata. L'art. 20, comma 1, prevede che le richieste di informazioni devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito e adeguatamente motivate. Se la richiesta non soddisfa questi requisiti, Tizio può contestarne la legittimità davanti al giudice amministrativo; se invece la richiesta è legittima e Tizio non risponde, è soggetto alle sanzioni dell'art. 30.
Caso 3: L'impresa informata della trasmissione dei dati alla Commissione UE
Caio riceve una comunicazione da AGCOM che informa la sua impresa che i dati precedentemente trasmessi in risposta a una richiesta di informazioni sono stati inviati alla Commissione europea su richiesta motivata di quest'ultima. Il comma 2 dell'art. 20 prevede espressamente che, in questo caso, l'impresa deve essere informata. Caio prende atto della comunicazione e verifica che i dati trasmessi non comprendano informazioni coperte da segreto industriale non condivisibili.
Domande frequenti
Le imprese devono sempre rispondere alle richieste di informazioni del Ministero e di AGCOM?
Sì, ma le richieste devono essere proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito cui si riferiscono e adeguatamente motivate. Le imprese devono fornire le informazioni richieste tempestivamente, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati dalle autorità. Il mancato invio nei termini previsti espone l'impresa alle sanzioni dell'art. 30.
I dati commerciali sensibili trasmessi al Ministero possono diventare pubblici?
Solo in parte. Il comma 4 prevede che le informazioni siano pubblicate nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nel rispetto della legge 241/1990 e della normativa sulla riservatezza commerciale e la protezione dei dati. Le informazioni ritenute riservate ai sensi del comma 3 non possono essere divulgate al pubblico, ma possono essere condivise con le autorità di regolazione nazionali e europee.
Il BEREC può richiedere direttamente informazioni alle imprese italiane?
Il BEREC può richiedere informazioni alle imprese attraverso le autorità nazionali di regolamentazione. Il comma 5 prevede che il Ministero e AGCOM non debbano ripetere richieste di informazioni già presentate dal BEREC ai sensi del regolamento UE 2018/1971, nei casi in cui il BEREC abbia già messo a disposizione delle autorità nazionali le informazioni ricevute. Questo principio di non duplicazione riduce l'onere complessivo per le imprese.
Le autorità possono richiedere informazioni anche a imprese non operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche?
Sì, in via sussidiaria. Il comma 1 prevede che, qualora le informazioni racccolte dalle imprese di comunicazione elettronica non siano sufficienti per lo svolgimento dei compiti di regolamentazione, le informazioni possano essere richieste ad altre imprese competenti attive in settori strettamente collegati alle comunicazioni elettroniche. Si tratta di un potere residuale, esercitabile solo quando le informazioni non siano altrimenti acquisibili.